§ 42.2.128 - D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 273.
Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo "La Triennale di Milano", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:20/07/1999
Numero:273


Sommario
Art. 1.  Trasformazione e stima del patrimonio.
Art. 2.  Statuto.
Art. 3.  Finalità.
Art. 4.  Organi.
Art. 5.  Consiglio di amministrazione.
Art. 6.  Comitato scientifico.
Art. 7.  Personale.
Art. 8.  Disponibilità finanziarie e gestione.
Art. 9.  Patrimonio.
Art. 10.  Vigilanza e amministrazione straordinaria.
Art. 11.  Norme transitorie e finali.
Art. 12.  Abrogazioni.


§ 42.2.128 - D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 273.

Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo "La Triennale di Milano", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 10 agosto 1999, n. 186).

 

     Art. 1. Trasformazione e stima del patrimonio.

     1. L'ente autonomo "La Triennale di Milano", già ente pubblico disciplinato dal regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, e dalla legge 1° giugno 1990, n. 137, è trasformato in fondazione ed acquisisce la personalità giuridica di diritto privato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa ha sede in Milano nel Palazzo dell'Arte, che è a sua permanente disposizione.

     3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante della fondazione chiede al presidente del tribunale competente la designazione di uno o più esperti per la redazione della relazione di stima del patrimonio, che contiene, in particolare, la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti. A tali esperti si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

 

          Art. 2. Statuto.

     1. La fondazione è dotata di uno statuto, che ne garantisce l'autonomia degli organi ed inoltre, in conformità alle disposizioni del presente decreto:

     a) disciplina l'organizzazione in settori omogenei di attività, in conformità alle finalità di cui all'articolo 3;

     b) definisce i criteri per la nomina, da parte del consiglio di amministrazione, dei curatori dei settori omogenei di cui alla lettera a), il cui rapporto di lavoro, nei casi in cui essi non siano dipendenti della fondazione, è disciplinato con contratto di diritto privato avente durata non superiore a quella dell'organo che li ha nominati;

     c) prevede la destinazione totale degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili od altre utilità patrimoniali durante la vita della fondazione, nonché i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità, in sede di liquidazione;

     d) prevede la ulteriore partecipazione di soggetti pubblici o privati;

     e) disciplina i compiti del direttore generale, scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività della fondazione e nella gestione di enti consimili, ed il cui rapporto, di durata pari a quella del consiglio di amministrazione che lo ha designato, è regolato da contratto di lavoro di diritto privato.

     2. Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione ed è approvato, entro sessanta giorni dalla ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     3. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione degli organi di cui al comma 2, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

 

          Art. 3. Finalità.

     1. La fondazione ha le seguenti finalità:

     a) lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca, di documentazione e di esposizione settoriale e interdisciplinare, di rilievo nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai settori dell'architettura, dell'urbanistica, delle arti decorative e visive del design, dell'artigianato, della produzione industriale, della moda, della comunicazione audiovisiva e di quelle espressioni artistiche e creative che a diverso titolo ad essi si riferiscono;

     b) l'organizzazione, con cadenza triennale, di esposizioni a carattere internazionale, con particolare riferimento ai settori di cui alla lettera a).

     2. La fondazione agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale, garantisce piena libertà di idee e di forme espressive e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

     3. La fondazione può, previa autorizzazione dell'autorità vigilante, partecipare a società di capitali, o promuoverne la costituzione, e può altresì svolgere attività commerciali ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Nel caso in cui eserciti una attività commerciale, la fondazione è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

 

          Art. 4. Organi.

     1. Sono organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti.

     2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico operano nell'esclusivo interesse della fondazione senza vincolo di mandato nei confronti di coloro che li hanno designati. Essi non devono avere interessi personali e diretti relativi allo svolgimento di attività imprenditoriali nel medesimo campo di attività della fondazione.

     3. La durata degli organi è di quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

     4. Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalità di nomina del collegio dei revisori, nel quale un componente, con funzioni di presidente, è nominato in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 5. Consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nel rispetto dei principi del pluralismo culturale ed è composto:

     a) da tre consiglieri, designati dal Ministro per i beni e le attività culturali;

     b) da tre consiglieri, designati dal comune di Milano, sulla base delle modalità di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     c) da un consigliere, in rappresentanza di partecipanti privati, qualora questi raggiungano, da soli o in forma aggregata, una partecipazione al patrimonio della fondazione non inferiore al 15 per cento. Lo statuto può prevedere un ulteriore componente del consiglio di amministrazione, qualora le sottoscrizioni dei partecipanti superino il 25 per cento del patrimonio.

     2. Nel caso in cui non vi sia partecipazione di soggetti privati o essa sia inferiore al 15 per cento del patrimonio, ed in prima applicazione del presente decreto fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale, il componente di cui al comma 1, lettera c), è designato dal Ministro per i beni e le attività culturali.

     3. I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo ai settori di attività della fondazione, e con comprovate capacità organizzative.

     4. Il consiglio di amministrazione opera con la nomina della maggioranza dei suoi componenti ed in particolare:

     a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;

     b) definisce gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attività gestionale e l'organizzazione degli uffici;

     c) approva il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica;

     d) nomina il direttore generale ed i curatori dei settori di attività della fondazione, come definiti dallo statuto, determinandone il compenso, mediante deliberazione soggetta ad approvazione dell'autorità vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     e) assegna gli stanziamenti per le attività istituzionali;

     f) determina con propria deliberazione, soggetta alla approvazione dell'autorità vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compenso spettante al presidente, la misura dell'indennità spettante per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi agli altri componenti del consiglio di amministrazione ed ai componenti del collegio dei revisori.

     5. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio medesimo tra i propri componenti. Qualora il presidente non sia eletto tra i componenti di cui al comma 1, lettera b), l'elezione ha efficacia acquisito il parere favorevole del comune di Milano, da esprimersi nelle forme di cui al comma 1, lettera b), entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta elezione. Il parere non espresso entro il termine indicato si intende favorevole.

     6. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della fondazione e ne promuove le attività; adotta, nei casi di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo, non oltre trenta giorni dall'adozione e comunque nella prima seduta utile.

 

          Art. 6. Comitato scientifico.

     1. Il comitato scientifico è composto da:

     a) il presidente dei consiglio di amministrazione, che lo presiede;

     b) i curatori dei settori di attività della fondazione, come definiti dallo statuto, anche mediante accorpamento di settori omogenei e comunque in numero non superiore a quattro.

     2. Il comitato scientifico delibera in ordine alle attività culturali ed artistiche della fondazione, definendone i programmi, all'organizzazione delle mostre o manifestazioni, alle attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione. Esprime pareri sulle questioni sottopostegli dal consiglio di amministrazione.

     3. Le deliberazioni del comitato scientifico sono sottoposte, per i profili finanziari, all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 7. Personale.

     1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

     2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza.

     3. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione. Il trattamento di fine rapporto del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto resta regolato dall'articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, fino alla data di istituzione della fondazione e gli importi maturati da ciascun dipendente per trattamento di fine rapporto alla data di istituzione della fondazione, costituiscono accantonamenti rivalutabili con le modalità di cui all'articolo 2120 del codice civile; ai fini del trattamento previdenziale, il medesimo personale può optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento dell'iscrizione in atto.

     5. Entro tre mesi dalla data di stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, il personale può optare per la permanenza alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, ed è pertanto collocato in mobilità. Ad esso si applicano le norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e segnatamente dell'articolo 35, comma 8, e successive modificazioni.

 

          Art. 8. Disponibilità finanziarie e gestione.

     1. La fondazione provvede ai suoi compiti con:

     a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2;

     b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali;

     c) il contributo ordinario annuale del comune di Milano;

     d) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;

     e) eventuali proventi di gestione;

     f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;

     g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali.

     2. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

     3. La fondazione, a partire dal primo esercizio successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2421 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

     4. Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso, entro quindici giorni dalla deliberazione, all'autorità vigilante ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'approvazione di concerto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia dei bilancio deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

 

          Art. 9. Patrimonio.

     1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili di cui è proprietaria, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso.

     2. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, e con esclusione del periodo in regime di commissariamento, la fondazione può disporre del proprio patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

     3. La fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e della propria immagine, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire o concederne l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità.

 

          Art. 10. Vigilanza e amministrazione straordinaria.

     1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è titolare del potere di vigilanza sulla gestione della fondazione. Può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:

     a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative o statutarie che regolano l'attività della fondazione;

     b) il conto economico chiude con una perdita superiore al trenta per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità;

     c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 9, comma 2;

     d) vi è impossibilità di funzionamento degli organi.

     2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione.

     3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Autorità vigilante.

 

          Art. 11. Norme transitorie e finali.

     1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione si provvede entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'operatività degli organi rinnovati restano in carica gli organi dell'ente autonomo "La Triennale di Milano", nella composizione vigente alla medesima data. Qualora alla scadenza predetta il consiglio di amministrazione non sia operativo ai sensi dell'articolo 5, comma 4, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina un commissario straordinario per la gestione della fondazione, che resta in carica fino alla conseguita operatività del consiglio di amministrazione.

     2. Fino alla nomina del nuovo collegio dei revisori, resta in carica il collegio nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. I contratti d'opera professionale la cui esecuzione è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non confermati dal consiglio di amministrazione entro due mesi dalla sua costituzione sono risolti di diritto a decorrere da quest'ultima data.

     4. Lo statuto può prevedere la partecipazione alla fondazione della regione Lombardia e della provincia di Milano, previa determinazione della misura dell'apporto finanziario di tali enti. In sede di prima applicazione, e limitatamente al primo mandato del consiglio di amministrazione:

     a) la regione Lombardia e la provincia di Milano possono rispettivamente designare un consigliere, qualora, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, deliberino di contribuire in via ordinaria all'attività della fondazione con un apporto finanziario che sia, per ciascuna di esse e per ciascun anno, non inferiore ad un quarto della somma dei contributi ordinari annualmente versati dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal comune di Milano;

     b) i partecipanti privati possono designare un componente del consiglio di amministrazione, qualora conferiscano, anche in forma aggregata, un apporto finanziario non inferiore a lire un miliardo per ciascun anno del mandato del consigliere. Con le medesime modalità, è possibile designare un secondo componente del consiglio di amministrazione, qualora l'apporto finanziario superi lire due miliardi.

     5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, la fondazione è disciplinata dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

 

          Art. 12. Abrogazioni.

     1. Il regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, convertito dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1780, e la legge 1° giugno 1990, n. 137, sono abrogati.