§ 42.2.125 - Legge 15 marzo 1999, n. 62.
Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:15/03/1999
Numero:62


Sommario
Art. 1.      1. Nel centenario della Società italiana di fisica, la palazzina di proprietà del demanio, sita a Roma, in via Panisperna n. 89, attualmente utilizzata dagli uffici del Ministero dell'interno, [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1, pari a lire 3 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del [...]


§ 42.2.125 - Legge 15 marzo 1999, n. 62.

Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche.

(G.U. 17 marzo 1999, n. 63).

 

     Art. 1.

     1. Nel centenario della Società italiana di fisica, la palazzina di proprietà del demanio, sita a Roma, in via Panisperna n. 89, attualmente utilizzata dagli uffici del Ministero dell'interno, viene dedicata alla memoria di Enrico Fermi ed al suo gruppo di scienziati e ricercatori che ivi ottennero risultati scientifici rivoluzionari per la cultura e la società del nostro tempo e destinata a Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi", quale ente vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     2. Con l'istituzione del Museo storico della fisica sono ripristinati gli ambienti originali dell'aula magna, della biblioteca, dei laboratori e del Museo.

     3. L'ordinamento del Museo è disciplinato con regolamento, emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il direttore del Museo è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

     4. Per l'istituzione del Museo è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per il 1999, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     5. Per il funzionamento del Museo il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica eroga appositi contributi a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a partire dal 1999, il quale è incrementato a tal fine di lire 2 miliardi annue a decorrere dal 1999.

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1, pari a lire 3 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5 dell'articolo 1, pari a lire 2 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

     3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.