§ 42.2.8E - Legge 22 dicembre 1973, n. 885.
Modifica del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, concernente l'Opera nazionale invalidi di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:22/12/1973
Numero:885


Sommario
Art. unico.      Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, vengono aggiunte le parole:


§ 42.2.8E - Legge 22 dicembre 1973, n. 885.

Modifica del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, concernente l'Opera nazionale invalidi di guerra.

(G.U. 8 gennaio 1974, n. 7)

 

     Art. unico.

     Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, vengono aggiunte le parole:

     “Al personale in servizio alla data 1° giugno 1972 è data facoltà di chiedere l'iscrizione alla predetta Cassa, con il diritto di chiedere il riscatto previsto dall'articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315, e successive modificazioni”.

     La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.