Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.2 organizzazione |
Data: | 22/12/1973 |
Numero: | 885 |
Sommario |
Art. unico. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, vengono aggiunte le parole: |
§ 42.2.8E - Legge 22 dicembre 1973, n. 885.
Modifica del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, concernente l'Opera nazionale invalidi di guerra.
(G.U. 8 gennaio 1974, n. 7)
Al secondo comma dell'articolo 2 della
“Al personale in servizio alla data 1° giugno 1972 è data facoltà di chiedere l'iscrizione alla predetta Cassa, con il diritto di chiedere il riscatto previsto dall'articolo 22 della
La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.