§ 42.2.67 - Legge 14 novembre 1961, n. 1268.
Costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo e provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:14/11/1961
Numero:1268


Sommario
Art. 1.      E' costituito l'Ente autonomo del porto di Palermo, con sede legale ed amministrativa in Palermo.
Art. 2.      L'Ente ha i seguenti compiti:
Art. 3.      Lo Stato a norma dell'art. 36 del regolamento al Codice della navigazione cede all'Ente, per tutta la sua durata, l'uso gratuito delle aree, delle opere, degli edifici, dei macchinari, degli [...]
Art. 4.      L'Ente, per disimpegnare i compiti e le attribuzioni e per sostenere gli oneri deferitigli, ha a sua disposizione e amministra:
Art. 5.      Per le spese di manutenzione ordinaria dei beni indicati al primo comma dell'art. 3, non coperte dai proventi di cui al secondo comma dello stesso articolo, il Ministro per i lavori pubblici è [...]
Art. 6.      Per consentire la organica e sollecita realizzazione delle opere e delle attrezzature previste dal piano regolatore del porto secondo il progetto redatto dall'Ufficio del genio civile di Palermo [...]
Art. 7.      E' ridotto di lire 200 milioni lo stanziamento del capitolo n. 62 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1961-62.
Art. 8.      Sono organi dell'Ente:
Art. 9.      Il presidente rappresenta legalmente l'Ente, sovrintende a tutti i servizi, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato direttivo; provvede alla esecuzione delle [...]
Art. 10.      Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile ed è costituito come segue:
Art. 11.      Il Consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:
Art. 12.      Il Comitato direttivo è composto come segue:
Art. 13.      Il Comitato direttivo ha i seguenti compiti:
Art. 14.      I componenti non facenti parte di diritto del Consiglio di amministrazione ed entrati in sostituzione di altri prima della scadenza normale rimangono in carica fino al termine del quadriennio in [...]
Art. 15.      Le sedute del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione non sono valide se non intervengono rispettivamente i due terzi e la metà dei componenti.
Art. 16.      A capo dei servizi esecutivi dell'Ente è posto un direttore generale, il quale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, alle sedute del Comitato e del Consiglio di [...]
Art. 17.      Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria ogni due mesi; è altresì convocato in via straordinaria su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei [...]
Art. 18.      Il Collegio dei revisori si compone di cinque membri effettivi e due supplenti di cui:
Art. 19.      L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.
Art. 20.      Con appositi regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di costituzione del Consiglio di amministrazione saranno stabiliti l'ordinamento dei servizi e degli Uffici e quello del personale.
Art. 21.      Il regolamento del personale stabilirà le norme di assunzione e lo stato giuridico, la tabella organica ed il trattamento economico di attività di servizio, di quiescenza e di previdenza.
Art. 22.      L'Amministrazione dell'Ente può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla presente legge istitutiva e dal regolamento, prevista nel violarli, o quando [...]
Art. 23.      Gli utili di gestione di ciascun esercizio finanziario dovranno essere impiegati in primo luogo nel ripianamento di eventuali deficit degli esercizi precedenti; l'eccedenza sarà devoluta ad [...]
Art. 24.      Agli effetti delle imposte di registro e delle tasse di bollo tutti gli atti compiuti dall'Ente e i contratti da esso stipulati entro i limiti e per gli scopi della presente legge sono [...]
Art. 25.      Alla direzione dei servizi di cui alle lettere e), g), h), dell'art. 2 possono essere preposti ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto che saranno collocati fuori ruolo. Per gli altri [...]
Art. 26.      L'Ente si avvarrà dell'Ufficio del genio civile delle opere marittime della Sicilia, nonchè degli organi del Ministero dei lavori pubblici, attenendosi, per la progettazione e la esecuzione [...]
Art. 27.      La durata dell'Ente è fissata in anni trenta, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 28.      All'atto della cessazione dell'Ente tutte le opere e i beni ricevuti in consegna e tutti gli incrementi relativi, nonchè i residui dei fondi, saranno devoluti allo Stato.
Art. 29.      La gestione iniziale dell'Ente è affidata per un periodo massimo di mesi sei ad un commissario da nominarsi anche fra funzionari dello Stato con le modalità e condizioni previste nei precedenti [...]


§ 42.2.67 - Legge 14 novembre 1961, n. 1268. [1]

Costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo e provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali.

(G.U. 13 dicembre 1961, n. 308).

 

     Art. 1.

     E' costituito l'Ente autonomo del porto di Palermo, con sede legale ed amministrativa in Palermo.

     L'Ente è istituto di diritto pubblico ed è soggetto alla vigilanza e tutela del Ministero della marina mercantile.

 

          Art. 2.

     L'Ente ha i seguenti compiti:

     a) promuovere, ai fini dello sviluppo del porto, la realizzazione delle opere previste dal piano regolatore e delle relative attrezzature;

     b) provvedere alla esecuzione delle opere e delle attrezzature suddette finanziate anche con il concorso dello Stato ai sensi delle leggi vigenti e col concorso previsto dalle norme esistenti a carico degli Enti locali interessati, salva restando la competenza del Ministero dei lavori pubblici per le spese a totale carico dello Stato;

     c) provvedere, mediante apposita convenzione da stipularsi ai sensi del successivo art. 5 col Ministero dei lavori pubblici, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle riparazioni delle opere stesse e di tutti gli impianti ed arredi portuali da realizzare e di quelli già esistenti, esclusi gli impianti ferroviari, nonchè ai servizi di pulizia e di illuminazione del porto;

     d) promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie tra il porto e il retroterra;

     e) provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco e il movimento in genere delle merci, nonchè alla gestione diretta della stazione marittima passeggeri;

     f) amministrare i fondi e proventi assegnatigli;

     g) esplicare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli Uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto, con l'assistenza di un Consiglio del lavoro e con poteri di regolamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori, che degli imprenditori, secondo le norme vigenti;

     h) gestire, nell'ambito della propria giurisdizione i beni di demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, sotto l'osservanza delle disposizioni del capo I, titolo 2° ), libro I della parte 1 del Codice di navigazione, con facoltà di stabilire le condizioni e le tariffe per l'esercizio, esplicato dai concessionari nell'interesse pubblico.

     I contratti di concessione aventi la durata superiore a 15 anni dovranno essere approvati dal Ministero della marina mercantile;

     i) studiare, promuovere e adottare provvedimenti atti a favorire l'incremento dei traffici nel porto di Palermo, nonchè quello commerciale e industriale dell'entroterra, in relazione ai detti traffici, ed in tal caso, con la facoltà di stabilire e comunque di disciplinare, nell'interesse pubblico, la tariffe portuali di qualsiasi genere;

     l) studiare, di concerto con gli Organi competenti il miglior coordinamento dell'attività degli Uffici che attendono a servizi interessanti il porto, promuovendo, ove occorra, opportuni provvedimenti degli Organi competenti; l'Ente inoltre può:

     m) assumere la gestione diretta, mediante apposita convenzione da stipularsi con il Consorzio per i magazzini generali della Sicilia, dei magazzini per deposito merci, anche se in regime di depositi franchi o di magazzini generali, che esistono o che sorgessero in seguito, sotto l'osservanza delle leggi doganali e marittime, nonchè la gestione diretta delle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e trasporto delle merci e dei passeggeri, ed eventualmente del servizio idrico e del servizio rimorchio.

 

          Art. 3.

     Lo Stato a norma dell'art. 36 del regolamento al Codice della navigazione cede all'Ente, per tutta la sua durata, l'uso gratuito delle aree, delle opere, degli edifici, dei macchinari, degli attrezzi e dei mobili di sua spettanza, che esistono nel territorio di giurisdizione dell'Ente.

     L'Ente riscuote e percepisce in luogo e coi privilegi dello Stato, e con le procedure di cui alle leggi in vigore, i canoni dovuti da terzi per concessione di beni demaniali e per concessioni di lavoro in porto; esso è autorizzato sia a stipulare nuove concessioni o locazioni, sia a mantenere, modificare, risolvere o riscattare quelle esistenti, ai termini delle condizioni dei rispettivi contratti.

     I contratti stipulati dall'Ente non possono avere durata nè creare oneri od impegni oltre il termine stabilito per la durata dell'Ente, salva espressa autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

 

          Art. 4.

     L'Ente, per disimpegnare i compiti e le attribuzioni e per sostenere gli oneri deferitigli, ha a sua disposizione e amministra:

     a) i proventi dell'uso diretto e delle concessioni dei beni pertinenti al demanio pubblico marittimo;

     b) i proventi delle gestioni dirette;

     c) le speciali tasse e sopratasse portuali, istituite secondo le norme vigenti;

     d) somme versate da privati a titolo rimborso spese occorse per risarcimento di danni arrecati alle opere, impianti, ecc. o per contravvenzione alle norme di polizia portuale;

     e) i contributi dello Stato previsti dal successivo art. 5;

     f) i contributi a carico degli Enti locali interessati, da determinarsi nella misura prevista dalle norme vigenti ed in rapporto ai contributi statali fissati dai commi primo e secondo del successivo art. 5;

     g) il contributo obbligatorio che sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con la Regione siciliana, a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo;

     h) gli eventuali contributi assunti a proprio carico dalla Regione siciliana e quelli deliberati da Amministrazioni, da Enti o da Istituti interessati, direttamente o indirettamente, allo sviluppo ed all'esercizio del porto di Palermo;

     i) i proventi per diritti sui certificati, attestazioni ed altri documenti rilasciati dall'Ente;

     l) i fondi provenienti da eventuali prestiti o da altre operazioni finanziarie, consentiti dalle leggi vigenti;

     m) i beni e le somme che venissero all'Ente in virtù di successioni testamentarie, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa nel presente articolo non esplicitamente considerata.

 

          Art. 5.

     Per le spese di manutenzione ordinaria dei beni indicati al primo comma dell'art. 3, non coperte dai proventi di cui al secondo comma dello stesso articolo, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere all'Ente un contributo annuale nella misura riconosciuta necessaria, in base al preventivo presentato dall'Ente al Ministro per i lavori pubblici.

     Inoltre per consentire all'Ente di fronteggiare le spese di avviamento e di organizzazione dei servizi e degli uffici il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a corrispondere un contributo annuale, nella misura che sarà riconosciuta necessaria, per ognuno dei primi cinque esercizi finanziari dell'Ente.

 

          Art. 6.

     Per consentire la organica e sollecita realizzazione delle opere e delle attrezzature previste dal piano regolatore del porto secondo il progetto redatto dall'Ufficio del genio civile di Palermo per le opere marittime è autorizzata la spesa di 5 miliardi di lire in ragione di lire 200 milioni nell'esercizio 1961-62 e di lire 1.200 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1965-66.

     La graduatoria delle opere e delle attrezzature da eseguire sarà disposta dal Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente.

     L'esecuzione dei lavori, delle forniture e degli impianti potrà essere affidata all'Ente che vi provvederà in base ad apposita convenzione da stipulare dal Ministro per i lavori pubblici.

 

          Art. 7.

     E' ridotto di lire 200 milioni lo stanziamento del capitolo n. 62 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1961-62.

     Alla copertura dell'onere di cui all'art. 6 della presente legge si provvede per l'esercizio 1961-62 con le disponibilità derivanti dalla riduzione disposta al comma precedente.

     Il Ministero dei lavori pubblici può assumere per le esigenze dei programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio purchè tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari, entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

 

          Art. 8.

     Sono organi dell'Ente:

     il presidente;

     il Consiglio di amministrazione;

     il Comitato direttivo;

     il Collegio dei revisori dei conti.

     Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, sentiti la Giunta regionale siciliana ed il Consiglio dei Ministri. Egli dura in carica quattro anni.

     Vicepresidente di diritto è il direttore marittimo di Palermo. Egli coadiuva il presidente e lo sostituisce, esercitandone tutte le funzioni, in caso di assenza o di impedimento.

     Al presidente sarà corrisposta sul bilancio dell'Ente una indennità annua nella misura che sarà fissata dal Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per le finanze.

 

          Art. 9.

     Il presidente rappresenta legalmente l'Ente, sovrintende a tutti i servizi, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato direttivo; provvede alla esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e dal Comitato e dispone di propria autorità su tutte le materie che sono proprie dell'amministrazione dell'Ente e che non sono attribuite alla competenza del Consiglio o del Comitato.

     Il presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza dell'Ente, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione di esse.

     In caso di necessità e nell'interesse generale, può ordinare la rimozione e la vendita, nelle forme legali, di merci e di cose giacenti nelle calate o nei magazzini del porto che non siano in consegna alle Amministrazioni doganali o ferroviarie.

     Le infrazioni alle ordinanze del presidente sono punite a termini dall'articolo 1235 e seguenti del Codice della navigazione.

     Il presidente rende esecutivi i ruoli annuali dell'entrata a scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, nonchè le note dei canoni relativi a concessioni, ad affitto e di altri atti.

     Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse dell'Ente.

     Autorizza nei limiti di stanziamento del bilancio, spese non eccedenti, annualmente per ciascuna voce, l'importo di lire 500.000 per le esigenze del funzionamento dell'Ente.

 

          Art. 10.

     Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile ed è costituito come segue:

     a) il presidente dell'Ente;

     b) il direttore marittimo, vicepresidente;

     c) un rappresentante del Ministero della marina mercantile, funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

     d) un rappresentante del Ministero del tesoro con la qualifica suddetta;

     e) tre funzionari con qualifica non inferiore a direttore di Divisione nominati dalla Regione siciliana competenti per le materie dell'industria e commercio, delle finanze e dei trasporti;

     f) il sindaco ed il vicesindaco di Palermo o loro delegato;

     g) il presidente dell'Amministrazione provinciale di Palermo o un suo delegato;

     h) il direttore superiore della circoscrizione doganale di Palermo;

     i) il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura e un suo delegato;

     l) il direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato della Sicilia;

     m) l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile delle opere marittime della Sicilia;

     n) un rappresentante della Federazione dei commercianti della provincia di Palermo.

     o) un rappresentante dell'Associazione armatori liberi siciliani;

     p) un rappresentante dell'Associazione dell'armamento di linea;

     q) un rappresentante delle agenzie e degli spedizionieri marittimi;

     r) tre rappresentanti dei lavoratori.

     Non possono essere rispettivamente nominati o designati presidente e componenti del Consiglio, e decadono di diritto dalla carica coloro che siano dipendenti dall'Ente o abbiano rapporti di affari, o di interessi diretti o indiretti con esso, ovvero siano parti o legali patrocinatori di queste, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro l'Ente.

 

          Art. 11.

     Il Consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

     a) vigila sull'attività dell'Ente, fissandone le direttive di massima;

     b) si pronunzia sulle eventuali varianti e integrazioni del piano regolatore del porto, per le ulteriori decisioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

     c) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni ed il conto consuntivo;

     d) delibera sulle spese preventivate in bilancio oltre i limiti della competenza attribuita al presidente e al Comitato direttivo;

     e) delibera sui progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie;

     f) approva il regolamento del personale e l'ordinamento interno dei servizi e degli uffici;

     g) nomina e revoca, a termine del regolamento, il direttore generale dell'Ente;

     h) nomina e revoca a termini di regolamento il personale tecnico ed amministrativo salvo i casi previsti dal successivo art. 25, nei quali potrà deliberare la eventuale restituzione all'Amministrazione di provenienza del personale posto a disposizione dell'Ente;

     i) nomina i rappresentanti dell'Ente presso altre Società, Consorzi, Enti ed Organi;

     l) delibera sui ricorsi alle autorità competenti, quando l'importo di tali atti superi la competenza del Comitato direttivo;

     m) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, sui procedimenti arbitrali e sulla nomina dei relativi arbitri, nonchè sulle controversie con altre Amministrazioni quando l'importo di tali atti superi la competenza del Comitato direttivo;

     n) delibera sulla eventuale assunzione diretta delle gestioni di cui al precedente art. 2 e sulla esecuzione delle opere e degli impianti affidati all'Ente;

     o) delibera sulle concessioni demaniali quando queste debbano avere durata superiore ai due anni;

     p) esplica le funzioni di cui alla lettera g) del precedente art. 2 e delibera sulle tariffe per gli altri servizi di competenza dell'Ente stabilendo le relative norme e modalità di applicazione, anche in funzione della economicità delle operazioni portuali.

     Fatta eccezione per le materie indicate alle lettere a), d), h), i), l) le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono soggette alla approvazione del Ministro per la marina mercantile, al quale esse debbono essere trasmesse in copia entro dieci giorni dalla loro data. Si intendono approvate le deliberazioni in merito alle quali il Ministro non abbia fatto osservazioni nel termine di venti giorni dal ricevimento.

 

          Art. 12.

     Il Comitato direttivo è composto come segue:

     il presidente dell'Ente;

     il direttore marittimo, vicepresidente;

     l'ingegnere capo dell'Ufficio delle opere marittime della Sicilia;

     il direttore superiore della Dogana;

     il capo compartimento delle Ferrovie dello Stato;

     il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura o il suo rappresentante;

     due rappresentanti dei lavoratori nominati dal Ministro per la marina mercantile fra i lavoratori facenti parte del Consiglio di amministrazione;

     uno dei due rappresentanti dell'armamento, componenti il Consiglio di amministrazione, nominati dal Ministro per la marina mercantile;

     il sindaco di Palermo o il suo delegato;

     il presidente dell'Amministrazione provinciale di Palermo o il suo delegato.

 

          Art. 13.

     Il Comitato direttivo ha i seguenti compiti:

     a) predispone i bilanci preventivi e i conti consuntivi da sottoporre al Consiglio di amministrazione e le eventuali variazioni da apportare al bilancio preventivo nel corso dell'esercizio finanziario;

     b) delibera, nei limiti del bilancio, sulle spese di importo da lire cinquecentomila a cinque milioni;

     c) delibera sugli incarichi tecnici e legali da affidare a persone estranee all'Ente;

     d) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale, gli eventuali compensi e sussidi a norma del regolamento del personale;

     e) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi, sulle transazioni, sui procedimenti arbitrali e sulla relativa nomina degli arbitri, nonchè sulle controversie con altre Amministrazioni e sui ricorsi alle autorità competenti quando l'importo dei predetti atti non superi i 25 milioni. Si pronuncia sugli atti stessi di importo superiore da sottoporre alle decisioni del Consiglio di amministrazione;

     f) studia le questioni di competenza del Consiglio che siano sottoposte dal presidente al suo preventivo esame formulando le proposte da presentare al Consiglio;

     g) nei casi di urgenza e qualora non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio di amministrazione può adottare le decisioni di spettanza del Consiglio stesso. In tal caso, il Consiglio di amministrazione dovrà essere convocato non oltre 15 giorni dalla data delle decisioni, per la ratifica di esse;

     h) delibera sui capitolati di appalto di lavori e di forniture di importo non superiore a 50 milioni quando l'appalto è conferito a licitazione privata e non superiore a 25 milioni quando è conferito a trattativa privata;

     i) approva i risultati delle gare d'appalto e di forniture per qualsiasi importo;

     l) esercita, in generale, tutte le funzioni di carattere esecutivo e vigila su tutti i servizi dell'Ente al fine di assicurarne il regolare svolgimento.

     Le deliberazioni di cui alle lettere b),e),h), i), del Comitato direttivo vengono trasmesse, per semplice comunicazione, al Consiglio di amministrazione ed al Ministero della marina mercantile.

 

          Art. 14.

     I componenti non facenti parte di diritto del Consiglio di amministrazione ed entrati in sostituzione di altri prima della scadenza normale rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.

     A ciascun componente del Comitato direttivo come del Consiglio di amministrazione che non abbia altro assegno a carico dell'Ente viene corrisposto un gettone di presenza nella misura che sarà stabilita dal regolamento.

 

          Art. 15.

     Le sedute del Comitato direttivo e del Consiglio di amministrazione non sono valide se non intervengono rispettivamente i due terzi e la metà dei componenti.

     In seconda convocazione, che dovrà aver luogo non oltre gli otto giorni dalla prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità ha la prevalenza il voto del presidente.

 

          Art. 16.

     A capo dei servizi esecutivi dell'Ente è posto un direttore generale, il quale partecipa, con voto consultivo e con funzioni di segretario, alle sedute del Comitato e del Consiglio di amministrazione.

     Il direttore generale è nominato mediante concorso per titolo fra persone munite di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, o in scienze economiche e marittime, che dimostrino di possedere particolare competenza nel campo marittimo portuale.

     Il rapporto di impiego e il trattamento economico del direttore generale saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione e le relative norme dovranno essere sottoposte all'approvazione dei Ministri per la marina mercantile e per il tesoro.

 

          Art. 17.

     Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria ogni due mesi; è altresì convocato in via straordinaria su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

     Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria una volta al mese su convocazione del presidente ed in via straordinaria ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno.

 

          Art. 18.

     Il Collegio dei revisori si compone di cinque membri effettivi e due supplenti di cui:

     un membro effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro per il tesoro;

     un membro effettivo ed uno supplenti nominati dal Ministro per la marina mercantile;

     un membro effettivo nominato dal Ministro per i lavori pubblici;

     un membro effettivo nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio;

     un membro effettivo nominato dal presidente della Regione siciliana.

     Il Collegio dura in carica quattro anni.

     In caso di cessazione anticipata dalla carica si applica il primo comma del precedente art. 14.

 

          Art. 19.

     L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

     Dopo l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo saranno rimessi per l'approvazione, rispettivamente entro il mese di marzo e ottobre, ai Ministeri della marina mercantile, dei lavori pubblici e del tesoro.

 

          Art. 20.

     Con appositi regolamenti da emanarsi entro sei mesi dalla data di costituzione del Consiglio di amministrazione saranno stabiliti l'ordinamento dei servizi e degli Uffici e quello del personale.

 

          Art. 21.

     Il regolamento del personale stabilirà le norme di assunzione e lo stato giuridico, la tabella organica ed il trattamento economico di attività di servizio, di quiescenza e di previdenza.

 

          Art. 22.

     L'Amministrazione dell'Ente può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla presente legge istitutiva e dal regolamento, prevista nel violarli, o quando per altri motivi dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare funzionamento dell'Ente.

     Lo scioglimento dell'Amministrazione è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile e su delibera del Consiglio dei Ministri.

     Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova Amministrazione ed è nominato un commissario straordinario, il quale esercita tutti i poteri del presidente, del Comitato direttivo, e del Consiglio di amministrazione.

     Con decreto del Ministro per la marina mercantile sono fissati gli emolumenti del commissario.

 

          Art. 23.

     Gli utili di gestione di ciascun esercizio finanziario dovranno essere impiegati in primo luogo nel ripianamento di eventuali deficit degli esercizi precedenti; l'eccedenza sarà devoluta ad opere di manutenzione e di miglioramento del porto.

     Per la gestione amministrativa e contabile e per i contratti saranno osservate le norme sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato con le modalità che verranno stabilite dal regolamento dei servizi.

 

          Art. 24.

     Agli effetti delle imposte di registro e delle tasse di bollo tutti gli atti compiuti dall'Ente e i contratti da esso stipulati entro i limiti e per gli scopi della presente legge sono parificati nel trattamento tributario agli atti compiuti dallo Stato.

     Non è applicabile l'imposta di ricchezza mobile sugli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti che l'Ente contrarrà per l'esecuzione di opere e per l'attrezzatura e l'arredamento portuale.

     I materiali destinati alla costruzione, all'ampliamento, alle sistemazioni, manutenzione ed esercizio di opere, edifici, arredamenti ed attrezzature inerenti al porto ed ai relativi servizi sono esenti da ogni imposta o tassa a favore dell'Amministrazione comunale.

 

          Art. 25.

     Alla direzione dei servizi di cui alle lettere e), g), h), dell'art. 2 possono essere preposti ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto che saranno collocati fuori ruolo. Per gli altri servizi l'Ente, oltre che del personale direttamente assunto secondo l'organico e le norme del regolamento, potrà anche valersi di personale che lo Stato metta in modo continuativo o temporaneo a disposizione dell'Ente, ponendolo fuori ruolo.

     In tal caso l'Ente provvederà a rimborsare all'Amministrazione di provenienza la spesa inerente al trattamento economico, al lordo delle ritenute, nonchè l'importo dei contributi per il trattamento di quiescenza e di previdenza.

 

          Art. 26.

     L'Ente si avvarrà dell'Ufficio del genio civile delle opere marittime della Sicilia, nonchè degli organi del Ministero dei lavori pubblici, attenendosi, per la progettazione e la esecuzione delle opere e degli impianti, alle norme in vigore per il predetto Ministero.

 

          Art. 27.

     La durata dell'Ente è fissata in anni trenta, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 28.

     All'atto della cessazione dell'Ente tutte le opere e i beni ricevuti in consegna e tutti gli incrementi relativi, nonchè i residui dei fondi, saranno devoluti allo Stato.

 

          Art. 29.

     La gestione iniziale dell'Ente è affidata per un periodo massimo di mesi sei ad un commissario da nominarsi anche fra funzionari dello Stato con le modalità e condizioni previste nei precedenti articoli.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.