§ 42.2.56 - Legge 11 febbraio 1958, n. 73.
Provvedimenti per l' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS di Trieste.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:11/02/1958
Numero:73


Sommario
Art. 1.      E' riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico all' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS di Trieste. Detto Osservatorio è sottoposto alla vigilanza del [...]
Art. 2.      Scopi dell' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS sono:
Art. 3.      Il patrimonio dell' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS è costituito:
Art. 4.      All' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS di Trieste è concesso l'uso perpetuo degli immobili dello Stato, attualmente ad esso destinati, con l'obbligo del [...]
Art. 5.      L' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS provvede al proprio funzionamento:
Art. 6.      L' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS è retto da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte:
Art. 7.      Il Consiglio di amministrazione:
Art. 8.      La revisione della gestione è affidata ad un Collegio di tre revisori effettivi e due supplenti, designati come appresso:
Art. 9.      L'anno finanziario dell' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno
Art. 10.      Mediante regolamento da proporsi dal Consiglio di amministrazione dell' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente [...]
Art. 11.      A favore dell' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS di Trieste, è concesso a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58 un contributo annuo di lire 15.000.000
Art. 12.      Alla spesa di cui al precedente articolo, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 concernente il fondo [...]


§ 42.2.56 - Legge 11 febbraio 1958, n. 73.

Provvedimenti per l' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS di Trieste. [1]

(G.U. 3 marzo 1958, n. 54).

 

     Art. 1.

     E' riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico all' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS di Trieste. Detto Osservatorio è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione [2].

 

          Art. 2.

     Scopi dell' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS sono:

     a) eseguire studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche, con particolare riguardo alle loro applicazioni all'industria, alla agricoltura, alle comunicazioni ed ai lavori pubblici;

     b) contribuire alla conoscenza della costituzione del sottosuolo mediante prospezioni geofisiche;

     c) curare pubblicazioni nel campo della geofisica a scopo scientifico, pratico e didattico;

     d) svolgere ogni altra attività utile ai fini dello sviluppo degli studi e delle ricerche geofisiche [3].

     Nell'esercizio delle sue attribuzioni di ricerca scientifica, l'Osservatorio coordina la propria attività con quella dell'Istituto nazionale di geofisica, e con quella generale del Consiglio nazionale delle ricerche.

 

          Art. 3.

     Il patrimonio dell' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS è costituito:

     a) dai beni mobili (strumenti, macchinari e libri, di proprietà dell'Osservatorio stesso);

     b) dagli apporti che donazioni, cessioni, acquisti e per qualunque altra via siano pervenuti o pervengano all'Osservatorio dal suo esercizio o da enti o da privati;

     c) dai fondi destinati a tale scopo dal Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio sui residui attivi del bilancio [4].

 

          Art. 4.

     All' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS di Trieste è concesso l'uso perpetuo degli immobili dello Stato, attualmente ad esso destinati, con l'obbligo del pagamento del canone annuo, nella misura fissa di lire 1000 e delle spese per la manutenzione degli immobili medesimi [5].

 

          Art. 5.

     L' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS provvede al proprio funzionamento:

     a) con le eventuali rendite del proprio patrimonio;

     b) con il contributo dello Stato di cui all'art. 11 a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

     c) con gli eventuali proventi delle proprie attività;

     d) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti o di privati [6].

     Per il perseguimento degli scopi istituzionali è attribuito all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste un fondo di dotazione di lire quattro miliardi per l'anno 1985 [7] .

 

          Art. 6.

     L' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS è retto da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte:

     a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione di cui uno scelto tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geofisica applicata, geologia, geologia applicata e geodesia nelle Università italiane;

     b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

     d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica [8] .

     Partecipa al Consiglio di amministrazione il direttore dell'Osservatorio, con voto consultivo.

     Su delibera del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, potranno essere chiamati a far parte del Consiglio stesso rappresentanti, in numero non superiore a tre, degli enti pubblici o privati che diano un notevole rapporto finanziario o tecnico all'attività dell'Osservatorio.

     Il Consiglio di amministrazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

     Il Consiglio di amministrazione rimane in carica tre anni; alla scadenza, i suoi componenti possono essere riconfermati.

     Al presidente spettano la rappresentanza giuridica dell'Osservatorio, gli affari di ordinaria amministrazione, gli atti conservativi e quelli aventi carattere di urgenza.

     Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

 

          Art. 7.

     Il Consiglio di amministrazione:

     a) provvede al governo amministrativo e alla gestione economica e patrimoniale dell' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS [9];

     b) stabilisce le direttive generali per lo sviluppo dell'attività e per il funzionamento dell' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS [10] ;

     c) delibera i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi occorrenti durante il corso della gestione annuale ed i conti consuntivi;

     d) delibera circa l'assunzione, l'avanzamento e la cessazione dal servizio del personale;

     e) approva la relazione annuale da trasmettere al Ministro per la pubblica istruzione.

     Per gli affari di ordinaria amministrazione il Consiglio può delegare alcuni dei suoi poteri ad una Giunta amministrativa nominata nel proprio seno e composta di non più di tre membri, compreso fra essi il presidente del Consiglio di amministrazione che la presiede.

     La designazione dei membri sopraindicati e la determinazione degli affari demandati alla competenza della Giunta amministrativa è fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione all'inizio di ogni anno finanziario.

     Le deliberazioni comportanti variazioni patrimoniali vengono sottoposte alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

     I provvedimenti di cui alla lettera d) devono essere adottati con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento organico di cui al successivo art. 10.

 

          Art. 8.

     La revisione della gestione è affidata ad un Collegio di tre revisori effettivi e due supplenti, designati come appresso:

     a) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per il tesoro;

     b) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per la pubblica istruzione;

     c) un revisore effettivo dal presidente della Corte dei conti.

     Il Collegio dei revisori dei conti, che è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione ed è presieduto dal rappresentante della Corte dei conti, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

     I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformità delle norme contenute nell'art. 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.

 

          Art. 9.

     L'anno finanziario dell' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno [11].

     Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo ed approva il conto consuntivo.

     Copia del bilancio preventivo e del consuntivo verrà inviata al Ministero della pubblica istruzione, giusta le vigenti disposizioni sulla istruzione superiore.

 

          Art. 10.

     Mediante regolamento da proporsi dal Consiglio di amministrazione dell' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblicazione istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio e verranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonché la consistenza numerica ed il trattamento economico e di quiescenza e le retribuzioni per attività a qualsiasi titolo di tutto il personale, compreso il direttore, necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto [12].

 

          Art. 11.

     A favore dell' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS di Trieste, è concesso a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58 un contributo annuo di lire 15.000.000 [13] a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione [14].

 

          Art. 12.

     Alla spesa di cui al precedente articolo, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Titolo così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[3] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[4] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[5] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[6] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[7] Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 29 gennaio 1986, n. 26.

[8] Comma sostituito dall'art. 1, L. 31 ottobre 1965, n. 1243 e così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[9] Lettera così modificata dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[10] Lettera così modificata dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[11] Comma sostituito dall'art. 2 della L. 31 ottobre 1965, n. 1243 e così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[12] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[13]. Per una modifica del contributo di cui al presente articolo vedi l' art. 16 della L. 30 novembre 1989, n. 399.

[14] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.