§ 42.2.54 - Legge 10 dicembre 1957, n. 1188.
Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:10/12/1957
Numero:1188


Sommario
Art. 1.      L'Istituto nazionale di alta matematica, istituito in Roma con legge 13 luglio 1939, n. 1129, ha per fine di:
Art. 2.      I fini suddetti sono adempiuti nei modi indicati nello statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto su proposta del Consiglio dei professori ed approvato con decreto del [...]
Art. 3.      L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede nella Città Universitaria di Roma, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 4.      All'Istituto sono assegnati tre posti di professore di ruolo di grado universitario.
Art. 5.      Il personale assistente dell'Istituto, nominato in seguito a concorso, dopo cinque anni almeno di lodevole servizio, può ottenere l'assunzione nei ruoli dei professori degli Istituti di [...]
Art. 6.      L'Istituto è retto da un presidente assistito da un Consiglio dei professori e da un Consiglio di amministrazione.
Art. 7.      Il Consiglio dei professori dell'Istituto è composto:
Art. 8.      Ai fini dell'applicazione dell'art. 28 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e successive modificazioni, il presidente ed i professori di ruolo o fuori ruolo dell'Istituto si considerano [...]
Art. 9.      Il presidente viene eletto a maggioranza dal Consiglio dei professori dell'Istituto fra i professori della categoria a) di cui al precedente art. 7 ed è nominato con decreto del Ministro per la [...]
Art. 10.      Il Consiglio di amministrazione è composto:
Art. 11.      Le disponibilità del bilancio dell'Istituto sono costituite dal contributo statale, dalle rendite del patrimonio formato con donazioni e lasciti e dai contributi di enti e privati.
Art. 12.      Il contributo ordinario annuo dello Stato, in favore dell'Istituto fissato con legge 20 febbraio 1951, n. 160, in lire 10.000.000 (dieci milioni) è elevato a lire 30.000.000 (trenta milioni) a [...]
Art. 13.      Con decreto da emanarsi dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, verrà fissata la misura dell'indennità spettante al presidente.


§ 42.2.54 - Legge 10 dicembre 1957, n. 1188.

Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica in Roma.

(G.U. 19 dicembre 1957, n. 314).

 

     Art. 1.

     L'Istituto nazionale di alta matematica, istituito in Roma con legge 13 luglio 1939, n. 1129, ha per fine di:

     a) favorire lo sviluppo dei rami in formazione della matematica;

     b) cooperare, con gli altri Istituti e Seminari matematici italiani per il progresso delle matematiche e curare una aggiornata bibliografia del movimento matematico mondiale;

     c) diffondere i più importanti indirizzi del pensiero nazionale in questo campo;

     d) promuovere il collegamento tra le ricerche di alta matematica e le scienze collaterali (filosofiche, storiche, fisiche, statistiche, ecc.).

 

          Art. 2.

     I fini suddetti sono adempiuti nei modi indicati nello statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto su proposta del Consiglio dei professori ed approvato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro.

     Mediante regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione, udito il Consiglio dei professori, da sottoporre all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro, saranno stabilite, tra l'altro, le norme concernenti l'ordinamento interno e l'amministrazione dell'Istituto, nonché la dotazione organica, le modalità di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di previdenza e di quiescenza di tutto il personale occorrente per il funzionamento dell'Istituto.

     Il detto regolamento dovrà altresì stabilire le norme per l'assegnazione delle borse di studio dell'Istituto.

 

          Art. 3.

     L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede nella Città Universitaria di Roma, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 4.

     All'Istituto sono assegnati tre posti di professore di ruolo di grado universitario.

     I titolari dei predetti posti sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione fra i professori ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione superiore statali, su proposta del Consiglio dei professori dell'Istituto e conservano lo stato giuridico ed economico dei professori di ruolo delle Università, anche per quanto attiene allo sviluppo di carriera.

 

          Art. 5.

     Il personale assistente dell'Istituto, nominato in seguito a concorso, dopo cinque anni almeno di lodevole servizio, può ottenere l'assunzione nei ruoli dei professori degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica allo stesso modo ed alle condizioni previste dall'art. 132 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

 

          Art. 6.

     L'Istituto è retto da un presidente assistito da un Consiglio dei professori e da un Consiglio di amministrazione.

     Il presidente dell'Istituto partecipa alle adunanze della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Università di Roma e interviene alle sedute del Senato accademico della stessa Università soltanto per quanto concerne i rapporti tra Università e Istituto.

 

          Art. 7.

     Il Consiglio dei professori dell'Istituto è composto:

     a) dei professori di ruolo e fuori ruolo dell'Istituto;

     b) di un professore ordinario della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Università di Roma, titolare di una delle discipline matematiche e di astronomia, geodesia, fisica matematica, fisica teorica, il quale è eletto a maggioranza con votazione indetta tra professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà;

     c) di un professore ordinario di una delle discipline elencate alla lettera b) appartenente ad una Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali o di una Facoltà di ingegneria di altra Università o Politecnico statale. Tale professore è eletto a maggioranza con votazione indetta fra i professori di ruolo e fuori ruolo delle Facoltà o Politecnici predetti. I componenti del predetto Consiglio di cui alle lettere b) e c) durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

     Il Consiglio dei professori delibera sul funzionamento dell'Istituto conformemente ai fini dell'art. 1 e nei limiti delle disposizioni contenute nello statuto.

 

          Art. 8.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 28 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e successive modificazioni, il presidente ed i professori di ruolo o fuori ruolo dell'Istituto si considerano compresi nel personale insegnante contemplato da detto articolo.

 

          Art. 9.

     Il presidente viene eletto a maggioranza dal Consiglio dei professori dell'Istituto fra i professori della categoria a) di cui al precedente art. 7 ed è nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

     Il presidente dura in carica un triennio e può essere rieletto.

     In caso di vacanza dell'ufficio di presidente, il professore più anziano della categoria a) assume le funzioni di presidente.

 

          Art. 10.

     Il Consiglio di amministrazione è composto:

     a) dal presidente dell'Istituto;

     b) dagli altri professori di ruolo e fuori ruolo dell'Istituto;

     c) dal professore ordinario di cui alla lettera b) dell'art. 7;

     d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

     Il Consiglio delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo e dura in carica un triennio. I suoi componenti possono essere rieletti.

 

          Art. 11.

     Le disponibilità del bilancio dell'Istituto sono costituite dal contributo statale, dalle rendite del patrimonio formato con donazioni e lasciti e dai contributi di enti e privati.

     Gli anni accademico e finanziario hanno inizio il 1° novembre e terminano il 31 ottobre dell'anno successivo.

 

          Art. 12.

     Il contributo ordinario annuo dello Stato, in favore dell'Istituto fissato con legge 20 febbraio 1951, n. 160, in lire 10.000.000 (dieci milioni) è elevato a lire 30.000.000 (trenta milioni) a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57 [1].

     Alla copertura della maggiore spesa di lire 20.000.000 derivante dall'attuazione del precedente comma, si provvederà, per gli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58 rispettivamente a carico dello stanziamento dei capitoli n. 627 e n. 623 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.

 

Disposizione finale

 

          Art. 13.

     Con decreto da emanarsi dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, verrà fissata la misura dell'indennità spettante al presidente.

     Tale indennità graverà sul bilancio dell'Istituto.


[1] Per una modifica di cui al presente comma vedi l'art. 15 della L. 5 maggio 1976, n. 257.