Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.9 personale |
Data: | 17/02/1968 |
Numero: | 107 |
Sommario |
Art. 1. Promozione a segretario capo di 2ª classe |
Art. 2. Nomina a segretario capo di 1ª classe |
Art. 3. Nomina a segretario comunale generale di 1ª e 2ª classe |
Art. 4. Concorsi per trasferimento a sedi di classe 5ª |
Art. 5. Trattamento economico |
Art. 6. Fondo articolo 42 legge 8 giugno 1962, n. 604 |
Art. 7. Modifiche alle tabelle allegate alla legge 8 giugno 1962, n. 604 |
Art. 8. Segreterie della classe 4ª |
Art. 9. Decorrenza della promozione a segretario capo di 2ª classe |
Art. 10. Segretari titolari transitori di sedi della classe 4ª |
Art. 11. Segretari titolari transitori di sedi della classe 5ª |
Art. 12. Ammissione ai concorsi a posti di segretario generale |
Art. 13. Trattamento economico della qualifica di segretario capo di 1ª classe |
Art. 14. Facilitazioni di viaggio |
Art. 15. Disposizioni abrogate |
§ 41.9.151 - Legge 17 febbraio 1968, n. 107. [1]
Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali
(G.U. 6 marzo 1968, n. 61)
Art. 1. Promozione a segretario capo di 2ª classe
Le promozioni a segretario capo di 2ª classe sono conferite con decreto del prefetto su parere del consiglio provinciale di amministrazione, per anzianità congiunta al merito, ai segretari comunali di 1ª classe che abbiano compiuto otto anni di servizio effettivo di ruolo nelle qualifiche di segretario comunale di 2ª e di 1ª classe ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per gli altri due anni almeno quello di "distinto".
Gli articoli 18 e 56 della
Art. 2. Nomina a segretario capo di 1ª classe [2]
Art. 3. Nomina a segretario comunale generale di 1ª e 2ª classe [3]
Art. 4. Concorsi per trasferimento a sedi di classe 5ª
Il secondo comma dell'art. 29 della
"A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretari comunali capi di 2ª classe, titolari di segreterie di comuni della classe 5ª, ed i segretari comunali di 1ª e 2ª classe, anche se in servizio in altre province".
Art. 5. Trattamento economico [4]
Art. 6. Fondo articolo 42
Al secondo comma dell'art. 42 della
Art. 7. Modifiche alle tabelle allegate alla
Le tabelle A, C, F e G allegate alla
Art. 8. Segreterie della classe 4ª
I segretari capi di 2ª classe titolari di sedi di classe 5ª sono assegnati a sedi della classe 4ª a seguito di concorso per trasferimento.
I segretari capi di 2ª classe, titolari di segreterie di comuni della classe 4 non possono essere assegnati in qualità di titolari a sedi della classe 5ª.
Art. 9. Decorrenza della promozione a segretario capo di 2ª classe
I segretari comunali di 1ª classe in servizio di ruolo, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 della presente legge, conseguono la promozione alla qualifica di segretario capo di 2ª classe con decorrenza, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge e, ai soli effetti giuridici, dalla data in cui risultano in possesso degli anzidetti requisiti.
Per i segretari capi di 2ª classe già promossi a tale qualifica ai sensi dell'art. 6 della
La retrodatazione della promozione ai soli effetti giuridici non può avere, in ogni caso, decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della
Art. 10. Segretari titolari transitori di sedi della classe 4ª
I segretari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di segretario comunale di 2ª o di 1ª classe e prestino servizio in qualità di titolari transitori presso segreterie di comuni assegnati in base alla tabella A alla classe 4ª conservano transitoriamente la titolarità delle segreterie dei comuni predetti finchè non conseguano la promozione a segretario capo di 2ª classe.
I prefetti, nell'ambito delle singole province, hanno facoltà di assegnare ai predetti segretari, dalla data di promozione alla qualifica di segretario capo di 2ª classe, la titolarità delle sedi, delle quali sono titolari transitori, sentiti le amministrazioni interessate ed il consiglio provinciale di amministrazione.
Se, per altro non abbiano conseguito la promozione a segretario capo di 2ª classe entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge o non vengano confermati, ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, nelle rispettive sedi di servizio dopo aver conseguito la promozione stessa, sono trasferiti alle sedi della classe 5ª che si rendano vacanti nella stessa provincia.
E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro per l'interno e del prefetto di trasferire, per gravi esigenze di servizio, a sedi della classe 5ª i segretari che siano titolari transitori presso segreterie di comuni della classe 4ª.
Art. 11. Segretari titolari transitori di sedi della classe 5ª
I segretari capi di 2ª classe in servizio presso comuni della classe quinta ai sensi dell'art. 49, quarto comma, della
Art. 12. Ammissione ai concorsi a posti di segretario generale [5]
Art. 13. Trattamento economico della qualifica di segretario capo di 1ª classe
Il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1ª classe può essere attribuito secondo i criteri prescritti dall'art. 5, anche ai segretari capi di 2ª classe i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano tale qualifica e siano titolari transitori di segreterie di comuni della classe 5ª, ovvero siano distaccati presso la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
Art. 14. Facilitazioni di viaggio
Ai segretari comunali e provinciali in attività di servizio o in quiescenza, ed alle loro famiglie, sono estese tutte le facilitazioni di viaggio stabilite per i dipendenti civili dello Stato.
L'art. 44 della
Art. 15. Disposizioni abrogate
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o, comunque, non compatibili con la presente legge.
Tabella A [6]
Assegnazione della qualifica del segretario ai comuni
Classe del comune |
Abitanti |
Qualifica del segretario |
|
IV |
|
fino a 3.000 |
Segretario comunale |
|
|
|
Segretario capo |
III |
|
da 3.001 a 10.000 |
Segretario capo |
II |
|
da 10.001 a 65.000 |
Segretario generale di classe 2ª |
I |
B |
da 65.001 a 250.000 |
Segretario generale di classe 1ª B |
|
A |
oltre 250.000 |
Segretario generale di classe 1ª A |
Tabella C
Corrispondenza tra le qualifiche dei segretari comunali e dei segretari provinciali e quelle dell'ordinamento gerarchico statale ai fini della determinazione degli assegni e delle indennità
(Omissis)
Programma delle prove di esame per il concorso di ammissione alla carriera dei segretari comunali
1. Diritto costituzionale e diritto amministrativo.
2. Nozioni di ragioneria generale, con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali.
3. Legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali.
4. Nozioni di diritto civile.
5. Diritto penale (Codice penale: libro I libro II, titoli II e VII).
6. Istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali.
7. Leggi elettorali (elettorato attivo, amministrativo e politico).
8. Elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.
9. Legislazione sociale.
10. Nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica).
11. Nozioni di politica economica con particolare riguardo alla programmazione.
Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2 e 3; la prova orale potrà cadere su tutto il programma.
Tabella G
Programma delle prove di esame del concorso per la nomina a segretario capo di I classe
L'esame consta di tre prove scritte a carattere teorico-pratico e di una prova orale. Almeno una delle prove scritte avrà particolare attinenza ai servizi di istituto delle amministrazioni comunali.
Le prove scritte e orali sono le seguenti:
Prove scritte:
a) legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali;
b) istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;
c) ragioneria applicata agli enti locali territoriali.
Prove orali:
a) le materie delle prove scritte;
b) diritto costituzionale ed amministrativo;
c) nozioni di diritto civile;
d) diritto penale (Codice penale: libro I libro II, titoli II e VII);
e) legislazione sociale;
f) politica economica con particolare riguardo alla programmazione;
g) nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica).
[1] Abrogata dall'art. 35 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 8 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 11 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 25 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 11 del
[6] Tabella sostituita dall'art. 17 del