§ 41.9.5C - Legge 15 ottobre 1969, n. 746.
Interpretazione autentica dell'art. 17, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:15/10/1969
Numero:746


Sommario
Art. unico.      I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1° marzo 1966 e debitamente approvati dagli [...]


§ 41.9.5C - Legge 15 ottobre 1969, n. 746. [1]

Interpretazione autentica dell'art. 17, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali.

(G.U. 6 novembre 1969, n. 281)

 

     Art. unico.

     I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1° marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela, sono mantenuti, limitatamente al personale in servizio a tale data, anche nei casi ove per i provvedimenti concessivi di detti enti sia intervenuto l'annullamento ex art. 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.