§ 41.9.51 - Legge 15 ottobre 1962, n. 1497.
Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 957, concernente la sistemazione del personale degli Enti locali non più facenti parte [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:15/10/1962
Numero:1497


Sommario
Art. 1.      I dipendenti degli Enti locali delle zone di confine cedute, sistemati presso enti similari del territorio dello Stato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 957 e [...]
Art. 2.      Gli effetti giuridici ed economici dei provvedimenti di revisione della posizione attribuita al personale profugo delle zone di confine, in applicazione del decreto [...]
Art. 3.      Il terzo comma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Per il personale di cui all'articolo precedente, ai fini della partecipazione agli scrutini e ai concorsi interni per promozione indicati nell'art. 1, è considerato [...]
Art. 5.      Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si osservano, in quanto applicabili, anche nei confronti dei dipendenti profughi collocati a riposo nel [...]
Art. 6.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a carico degli enti interessati


§ 41.9.51 - Legge 15 ottobre 1962, n. 1497. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 957, concernente la sistemazione del personale degli Enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato.

(G.U. 31 ottobre 1962, n. 276)

 

 

     Art. 1.

     I dipendenti degli Enti locali delle zone di confine cedute, sistemati presso enti similari del territorio dello Stato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 957 e tuttora in soprannumero, sono ammessi agli scrutini o ai concorsi interni per la promozione al grado o alla qualifica superiore a quello da essi rivestito, purchè in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento organico dell'ente di assegnazione e, qualora dichiarati idonei, sono promossi in soprannumero in proporzione di un dipendente profugo per ogni posto di organico vacante da conferire in ciascun grado o qualifica.

     I dipendenti stessi conseguiranno le promozioni successive, in soprannumero, in proporzione di un profugo per ogni tre posti di organico vacanti da conferire per il corrispondente grado o qualifica.

     Ai fini del raggiungimento dell'anzianità, nel grado o nella qualifica, necessaria per l'ammissione agli scrutini o ai concorsi interni previsti nei precedenti commi, è valutato il servizio prestato presso l'ente di provenienza.

     Qualora il numero dei posti da conferire di volta in volta in ciascun grado o qualifica sia inferiore a tre o a un multiplo di tre, la proporzione prevista nel secondo comma è raggiunta, o completata, in occasione delle successive promozioni.

     Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le promozioni alla qualifica più elevata dei ruoli assimilabili alle carriere direttive e di concetto del personale statale per la quale sia previsto un solo posto.

 

          Art. 2.

     Gli effetti giuridici ed economici dei provvedimenti di revisione della posizione attribuita al personale profugo delle zone di confine, in applicazione del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, adottati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, decorrono dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

     I termini previsti dal secondo comma dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, sono riaperti per eguali periodi di tempo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     Il terzo comma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è sostituito dal seguente:

     "Il personale in pianta stabile delle aziende municipalizzate, temporaneamente collocato presso enti locali diversi dalle aziende stesse, è considerato, a tutti gli effetti, di ruolo con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 957, con la qualifica di organico che sarà determinata dal Ministero dell'interno, qualora essa non risulti dal provvedimento ministeriale di collocamento".

 

          Art. 4.

     Per il personale di cui all'articolo precedente, ai fini della partecipazione agli scrutini e ai concorsi interni per promozione indicati nell'art. 1, è considerato utile il servizio non di ruolo prestato presso l'ente di assegnazione.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si osservano, in quanto applicabili, anche nei confronti dei dipendenti profughi collocati a riposo nel periodo tra la data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 957 e quella della presente legge.

 

          Art. 6.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a carico degli enti interessati.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.