Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.8 patrimonio |
Data: | 26/07/1961 |
Numero: | 719 |
Sommario |
Art. unico. L'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificato dall'art. 2 della legge 9 agosto 1954, n. 649, è sostituito dal seguente |
§ 41.8.e - Legge 26 luglio 1961, n. 719. [1]
Contributo dello Stato ai Comuni per la costruzione e il miglioramento degli impianti elettrici.
(G.U. 10 agosto 1961, n. 198).
L'articolo 10 della
"Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai Comuni un contributo costante per 35 anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il potenziamento o il rifacimento di impianti per la distribuzione di energia elettrica nel territorio dei Comuni stessi".
[1] Abrogata dall'art. 24 del