Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.8 patrimonio |
Data: | 01/03/1968 |
Numero: | 217 |
Sommario |
Art. unico. L'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dai seguenti: |
§ 41.8.9 - Legge 1 marzo 1968, n. 217. [1]
Modifica alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di ammissibilità a contributo di opere igienico-sanitarie di varia natura.
(G.U. 27 marzo 1968, n. 80)
L'ultimo comma dell'art. 4 della
"A favore dei comuni che provvedono all'esecuzione di altre opere igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, mercati, campi boari, lavatoi, bagni pubblici ed ambulatori, è concesso un contributo costante per trentacinque anni del 2,50 per cento nella spesa riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di lire 150.000.000 per ciascuna opera e, per le opere in corso di esecuzione, anche per la parte eccedente gli importi già ammessi a contributo.
Per l'esecuzione dei mattatoi il predetto limite di lire 150.000.000 è elevato a lire 300.000.000 quando trattasi di mattatoi a servizio di più comuni, i quali debbono procedere, in tal caso, alla costituzione di apposito consorzio.
Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ed ammessa a contributo ai sensi dei precedenti commi possono essere compresi, per un ammontare non superiore al 20 per cento di tale importo, gli arredamenti e le attrezzature strettamente necessarie per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera".
[1] Abrogata dall'art. 24 del