§ 41.7.322 - D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 255.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:10/12/2010
Numero:255


Sommario
Art. 1.  Trasferimento di beni immobili e di impianti di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910
Art. 2.  Operazioni di consegna
Art. 3.  Effetti del trasferimento
Art. 4.  Esenzioni fiscali
Art. 5.  Norma finanziaria


§ 41.7.322 - D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 255.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

(G.U. 3 febbraio 2011, n. 27)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 87, quinto comma, e 119, sesto comma, della Costituzione;

     Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

     Visto l'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

     Visto l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

     Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Trasferimento di beni immobili e di impianti di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910

     1. Sono trasferiti alla Regione i seguenti beni immobili e impianti di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) come individuati nell'elenco allegato sub A):

     a) Impianto per la raccolta, stagionatura e commercializzazione formaggi in Rivolto di Codroipo (UD);

     b) Impianto per la tipizzazione e commercializzazione vini in Cormons (GO).

     2. Nel trasferimento dei beni di cui al comma 1 sono, altresì, compresi i beni mobili che ne costituiscono pertinenza.

     3. Il trasferimento dei beni di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data della loro consegna.

 

     Art. 2. Operazioni di consegna

     1. Gli Uffici statali competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, consegnano alla Regione i beni immobili e gli impianti di cui all'articolo 1.

     2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti. Ciascun bene è corredato da apposita scheda identificativa nella quale è descritto lo stato di diritto con particolare riferimento agli eventuali rapporti in essere e agli oneri che gravano sul bene.

     3. Dalla data della consegna i beni entrano a fare parte del patrimonio della Regione.

     4. La Regione con propria legge disciplina il regime dei beni trasferiti, la loro destinazione ed il loro utilizzo.

 

     Art. 3. Effetti del trasferimento

     1. Il trasferimento dei beni di cui all'articolo 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di consegna.

     2. La Regione subentra, dalla data della consegna, in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti. Dalla stessa data spettano alla Regione i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti.

 

     Art. 4. Esenzioni fiscali

     1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

 

     Art. 5. Norma finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 

     ELENCO A

     (previsto dall'art. 1, comma 1)

 

     1) Impianto per la raccolta, stagionatura e commercializzazione formaggi in Rivolto di Codroipo (UD)

     Compendio, ubicato in Comune di Codroipo frazione Rivolto, costituito da fabbricati e impianti.

     Dati catastali

     Catasto Terreni:

     Comune di Codroipo

     f.m. 39 mappale 100 ente urbano di mq. 25000

     Catasto Fabbricati:

     Comune di Codroipo

     - f.m. 39 - mappale 100 - sub.1 - z.c.2 - categoria D8

     - f.m. 39 - mappale 100 - sub. 2 - z.c.2 - categoria A3 cl.2 vani 5

     Proprietà: Demanio patrimoniale indisponibile dello Stato con sede in Roma

     2) Impianto per la tipizzazione e commercializzazione vini in Cormons (GO)

     Compendio, ubicato in Comune di Cormons via Mariano 31, costituito da fabbricati e impianti.

     Dati tavolari

     Partita Tavolare 3983, c.t. 1°, di Cormons

     pp.cc.numeri 924/5 - 919/3 - 919/4

     quota 1/1: Demanio dello Stato - Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste  Dati catastali

     Catasto Terreni

     Comune di Cormons - Comune Censuario di Cormons

     - f.m. 16 mappale 924/5 ente urbano di mq. 40687

     - f.m. 16 mappale 919/3 strade fondiario di mq. 1037

     - f.m. 16 mappale 919/4 strade fondiario di mq. 326

     Catasto Fabbricati

     Comune di Cormons

     - sez. B - f.m. 16 - mappale 924/5 - sub.1 - categoria A3 - cl.2 - vani 5,5

     - sez. B - f.m. 16 - mappale 924/5 - sub. 2 - categoria D8

     Proprietà: Demanio dello Stato Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste