Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 03/08/2007 |
Numero: | 142 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le funzioni amministrative in materia di catasto terreni e di catasto edilizio urbano sono esercitate dalla Regione e dagli enti locali della Valle d'Aosta. La legge regionale provvede [...] |
Art. 2. 1. Le funzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 1, concernono |
Art. 3. 1. L'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da attribuire ai sensi del presente decreto legislativo sono definite con atto di intesa tra lo Stato e la [...] |
§ 41.7.302 - D.Lgs. 3 agosto 2007, n. 142.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, in materia di catasto.
(G.U. 4 settembre 2007, n. 205)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 7 febbraio 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
1. Le funzioni amministrative in materia di catasto terreni e di catasto edilizio urbano sono esercitate dalla Regione e dagli enti locali della Valle d'Aosta. La legge regionale provvede all'allocazione delle funzioni tra gli enti locali, salve quelle da esercitarsi direttamente dalla Regione sulla base delle esigenze di adeguatezza e unitarietà.
1. Le funzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 1, concernono:
a) la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonchè, anche su iniziativa dell'Amministrazione finanziaria statale e comunque d'intesa con quest'ultima, la revisione degli estimi e del classamento, ferma l'applicazione della disciplina generale sulla materia nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa nel termine di sessanta giorni;
b) la rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili;
c) il rilevamento e l'aggiornamento topografico e la formazione di mappe e di cartografia catastali;
d) l'elaborazione di osservazioni geodetiche e l'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione.
2. Alle riunioni del comitato direttivo, comunque denominato, dell'Agenzia del territorio o di altro organismo che venisse istituito ai sensi dell'articolo 67 del
3. La Regione è delegata a stabilire, in conformità ai criteri fissati dallo Stato e comunque in armonia con i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e provvede alla loro riscossione. Gli introiti relativi confluiscono nel bilancio della Regione che, quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 3 del
1. L'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da attribuire ai sensi del presente decreto legislativo sono definite con atto di intesa tra lo Stato e la Regione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Le risorse finanziarie da attribuire alla Regione non possono essere di entità inferiore al novantacinque per cento delle spese effettivamente sostenute dallo Stato nell'ultimo esercizio finanziario. L'ammontare di tali risorse è determinato al netto dei tributi speciali introitati nel bilancio regionale.
3. L'Agenzia del territorio, o altra struttura che dovesse subentrare ad essa, continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 2, comma 1, senza oneri per la Regione e gli enti locali, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, comma 1.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, comma 1, il personale in servizio nell'Agenzia del territorio, o altra struttura che dovesse subentrare ad essa, operante nel territorio della Valle d'Aosta, è comandato, per l'esercizio delle funzioni conferite dal presente decreto, presso la Regione, alla quale sono, altresì, date in uso gratuito le relative risorse strumentali ed organizzative, comprese quelle informatiche.