Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 02/08/2007 |
Numero: | 140 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni |
§ 41.7.300 - D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 140.
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana, concernenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, in materia di opere pubbliche.
(G.U. 4 settembre 2007, n. 205)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con il regio
Visto il
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
1. All'articolo 3 del
a) al primo comma, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) le linee elettriche di trasporto con tensione superiore ai 150.000 volts, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;";
b) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: "Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale, fermo restando quanto previsto al primo comma, lettera g), le linee elettriche con tensione pari o inferiore a 150.000 volts facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale sono autorizzate dalla Regione, d'intesa con le competenti amministrazioni statali.".