§ 41.7.300 - D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 140.
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana, concernenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:02/08/2007
Numero:140


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni


§ 41.7.300 - D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 140.

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana, concernenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, in materia di opere pubbliche.

(G.U. 4 settembre 2007, n. 205)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878;

     Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, e dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

     1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) le linee elettriche di trasporto con tensione superiore ai 150.000 volts, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;";

     b) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: "Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico nazionale, fermo restando quanto previsto al primo comma, lettera g), le linee elettriche con tensione pari o inferiore a 150.000 volts facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale sono autorizzate dalla Regione, d'intesa con le competenti amministrazioni statali.".