§ 41.7.287 - D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 197.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di previdenza complementare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:24/04/2006
Numero:197


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430, è inserito il seguente


§ 41.7.287 - D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 197.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di previdenza complementare.

(G.U. 30 maggio 2006, n. 124)

 

Art. 1.

     1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430, è inserito il seguente:

     «Art. 1-bis (Previdenza complementare). - 1. La regione favorisce l'accesso alla previdenza complementare regionale promovendo la costituzione e il funzionamento di appositi fondi pensione o stipulando apposite convenzioni con altri fondi pensioni già esistenti.

     2. La regione disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, il funzionamento dei fondi pensione a carattere regionale.

     3. I fondi di cui al presente articolo possono avvalersi direttamente dei servizi forniti dalle strutture di supporto istituite e delle misure ed interventi previsti dalle normative regionali, in base a criteri stabiliti dalla regione, nel rispetto della normativa comunitaria.

     4. Ai fondi pensione a carattere regionale possono accedere coloro che già aderiscono ad altri fondi pensione, nonchè il personale ispettivo, dirigente, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative della regione, il personale dipendente dalla Azienda USL della Valle d'Aosta, i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale se e come previsto dalla relativa normativa statale, in armonia con le disposizioni contrattuali collettive regionali.».