§ 41.7.264 - D.Lgs. 14 aprile 2004, n. 116.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol concernenti modifiche al decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:14/04/2004
Numero:116


Sommario
Art. 1.  Funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della regione e delle province


§ 41.7.264 - D.Lgs. 14 aprile 2004, n. 116.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, in materia di funzioni dell'Avvocatura dello Stato.

(G.U. 6 maggio 2004, n. 105)

 

Art. 1. Funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della regione e delle province

1. L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, è sostituito dal seguente:  «Art. 41 - 1. La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.».

2. Gli articoli 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, sono abrogati.