Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.3 disciplina generale |
Data: | 05/10/2010 |
Numero: | 176 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
Art. 2. Disposizioni finali |
§ 15.3.168 - D.Lgs. 5 ottobre 2010, n. 176.
Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito.
(G.U. 28 ottobre 2010, n. 253)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della
Visto il
Vista la
Visto il testo unico in materia bancaria e creditizia, approvato con il
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al del
«Art. 4 bis. Individuazione dell'autorità competente ai fini del
1. La Consob è l'autorità competente ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
2. Ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze, la Consob, la Banca d'Italia, l'Isvap e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa, collaborano tra loro e si scambiano informazioni riguardanti le agenzie di cui al comma 1 e l'utilizzo dei rating a fini regolamentari da parte dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, vigilati dalle predette autorità.».
2. All'articolo 193 del
«1-quinquies. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono:
a) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle agenzie di rating del credito registrate in Italia, in caso di violazione:
1) delle disposizioni previste dagli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del
2) delle misure di vigilanza adottate ai sensi degli articoli 24 e 25 del medesimo regolamento e delle relative disposizioni attuative;
b) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo in società che svolgono le attività riservate ai sensi del
c) gli analisti di rating e i dipendenti delle agenzie di rating del credito registrate in Italia, qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell'agenzia di rating, coloro che partecipano direttamente alle attività di rating, nonchè le persone strettamente legate ai predetti soggetti ai sensi dell'articolo 114, comma 7, secondo periodo, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'allegato I, sezione C, del
Art. 2. Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri sostenuti dalla Consob sono coperti con le contribuzioni dovute ai sensi dell'articolo 40 della