§ 14.8.2 - R.D. 5 febbraio 1928, n. 460.
Aumento del diritto per la sigillatura dei piombi ai colli contenenti oggetti di antichità e d'arte, in esportazione dal regno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.8 beni stranieri in Italia e italiani all'estero
Data:05/02/1928
Numero:460


Sommario
Art. unico.      L'ultimo capoverso dell'art. 154 del regolamento per l'esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, è sostituito [...]


§ 14.8.2 - R.D. 5 febbraio 1928, n. 460. [1]

Aumento del diritto per la sigillatura dei piombi ai colli contenenti oggetti di antichità e d'arte, in esportazione dal regno.

(G.U. 21 marzo 1928, n. 68).

 

Art. unico.

     L'ultimo capoverso dell'art. 154 del regolamento per l'esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.