§ 5.15.44 - L.R. 11 dicembre 2012, n. 34.
Modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.15 lavoro
Data:11/12/2012
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 7/1997)
Art. 2.  (Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 7/1997)
Art. 3.  (Modificazione all'articolo 20 della l.r. 7/1997)
Art. 4.  (Inserimento dell'articolo 20bis)
Art. 5.  (Modificazioni all'articolo 26 della l.r. 7/1997)
Art. 6.  (Modificazioni all'articolo 7 della l.r. 44/1999)
Art. 7.  (Modificazioni all'articolo 7bis della l.r. 44/1999)
Art. 8.  (Modificazione all'articolo 13 della l.r. 44/1999)
Art. 9.  (Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 44/1999)
Art. 10.  (Modificazioni all'articolo 19 della l.r. 44/1999)
Art. 11.  (Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 44/1999)
Art. 12.  (Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 44/1999)
Art. 13.  (Inserimento dell'articolo 21bis alla l.r. 44/1999)
Art. 14.  (Modificazioni all'articolo 22 della l.r. 44/1999)
Art. 15.  (Modificazioni all'articolo 25 della l.r. 44/1999)
Art. 16.  (Modificazioni all'articolo 26 della l.r. 44/1999)
Art. 17.  (Modificazioni all'articolo 28 della l.r. 44/1999)
Art. 18.  (Disposizioni transitorie)
Art. 19.  (Modificazione all'articolo 2 della l.r. 14/2012)
Art. 20.  (Modificazione all'articolo 6 della l.r. 14/2012)
Art. 21.  (Modificazione all'articolo 9 della l.r. 14/2012)
Art. 22.  (Rifinanziamento per l'anno 2012 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43)
Art. 23.  (Modificazione alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 36)
Art. 24.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 5.15.44 - L.R. 11 dicembre 2012, n. 34.

Modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni.

(B.U. 27 dicembre 2012, n. 53)

 

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1997, N. 7

 

Art. 1. (Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 7/1997)

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta), è inserita la seguente:

 

"a bis) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di ciascuna guida alpina operante nell'ambito di una scuola di alpinismo o sci-alpinismo costituita in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20bis;".

 

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 7/1997, le parole: "una somma di denaro da euro 100 a euro 1.000" sono sostituite dalle seguenti: "una somma di denaro da euro 150 a euro 1.500".

 

     Art. 2. (Modificazioni all'articolo 16 della l.r. 7/1997)

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

 

"1. L'UVGAM è un ente pubblico non economico dipendente dalla Regione dotato di personalità giuridica e posto sotto la vigilanza della struttura regionale competente, nei limiti di cui alla presente legge.".

 

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

 

"L'UVGAM ha, inoltre, lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale delle guide alpine esercenti in Valle d'Aosta, di favorire la collaborazione e la solidarietà tra di esse, di contribuire alla migliore organizzazione della professione, nonché di promuovere attività e/o corsi formativi diretti all'avvicinamento alla professione di guida alpina.".

 

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 7/1997 è inserito il seguente:

 

"1bis. Al personale dipendente dell'UVGAM continua ad applicarsi il relativo contratto di settore di tipo privatistico.".

 

4. Dopo il comma 1bis dell'articolo 16 della l.r. 7/1997, introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

 

"1 ter. L'UVGAM adotta un proprio regolamento con il quale è disciplinata l'organizzazione interna e sono definiti i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto dei principi di imparzialità e pubblicità delle procedure selettive alle stesse preordinate.".

 

     Art. 3. (Modificazione all'articolo 20 della l.r. 7/1997)

1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

 

"2. L'apertura di una scuola di alpinismo o sci-alpinismo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:".

 

     Art. 4. (Inserimento dell'articolo 20bis)

 

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 7/1997, come modificato dall'articolo 3, è inserito il seguente:

 

"Art. 20 bis. (Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Chiunque intenda aprire una scuola di alpinismo o sci-alpinismo presenta alla struttura regionale competente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla medesima struttura. L'attività è consentita dalla data di presentazione della SCIA.

2. Nella SCIA sono indicate, in particolare:

a) la denominazione e le sedi, legale e operativa, della scuola;

b) le generalità del direttore.

3. Alla SCIA è altresì allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale della scuola attestante la sussistenza delle condizioni prescritte per l'apertura della medesima, di cui all'articolo 20;

b) elenco nominativo delle guide alpine operanti nell'ambito della scuola;

c) copia della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento dell'attività della scuola.

4. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della SCIA, la struttura regionale competente verifica, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge procedendo, se del caso, anche mediante apposito sopralluogo.

5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA è comunicato, entro trenta giorni dal suo verificarsi, alla struttura regionale competente che provvede con le modalità di cui al comma 4.

6. L'apertura di una scuola di alpinismo o sci-alpinismo in assenza di SCIA ovvero in assenza di una delle condizioni di cui all'articolo 20 comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 2, lettera abis), la cessazione dell'attività con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

7. In caso di sopravvenuta carenza rispetto a una o più condizioni che hanno legittimato l'apertura della scuola, la struttura regionale competente assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale il dirigente della medesima struttura dispone con proprio provvedimento la cessazione dell'attività.".

 

     Art. 5. (Modificazioni all'articolo 26 della l.r. 7/1997)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 26 della l.r. 7/1997 è aggiunto il seguente:

 

"9 bis. I beneficiari dei contributi di cui al comma 6 sono obbligati a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni agevolati per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di erogazione a saldo:

a) quindici anni, nei casi di iniziative di adeguamento degli immobili destinati a sede delle società locali delle guide alpine;

b) cinque anni, in tutti gli altri casi.".

 

2. Dopo il comma 9bis dell'articolo 26 della l.r. 7/1997, introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

 

"9 ter. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 9bis comporta la revoca, disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, dei contributi concessi e la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi, riferiti al periodo intercorrente tra l'erogazione del contributo e la data dell'avvenuta restituzione, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento riferita al periodo in cui si è beneficiato del contributo. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.".

 

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1999, N. 44

 

     Art. 6. (Modificazioni all'articolo 7 della l.r. 44/1999)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1 dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), le parole: "è elevato a trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "è elevato a quarantacinque giorni".

 

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 44/1999 è aggiunto il seguente:

 

"4 bis. I maestri di sci in possesso delle qualifiche di allenatore di terzo livello o superiore ovvero di istruttore nazionale, rilasciate dalla FISI, e iscritti ad altro collegio regionale o provinciale possono svolgere l'attività professionale, in deroga ai limiti temporali di cui ai commi 2 e 3, qualora riguardi l'allenamento presso uno sci club affiliato all'ASIVA. In tali casi, il presidente dello sci club interessato richiede all'AVMS apposito nulla osta.".

 

     Art. 7. (Modificazioni all'articolo 7bis della l.r. 44/1999)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7bis della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

 

"a) aver ottenuto il riconoscimento del titolo posseduto dal richiedente, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea (UE) diversi dall'Italia, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), per i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno in Italia che consente lo svolgimento di attività lavorativa ai sensi della normativa statale in materia di immigrazione;".

 

2. Il comma 3 dell'articolo 7bis della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

 

"3. L'esercizio temporaneo della professione da parte di maestri di sci provenienti, con i propri clienti, da Stati membri dell'UE diversi dall'Italia o di maestri di sci cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno in Italia che consente lo svolgimento di attività lavorativa ai sensi della normativa statale in materia di immigrazione, non iscritti in un albo professionale di altra Regione o Provincia autonoma, è subordinato all'accertamento da parte della struttura regionale competente, su proposta e con l'ausilio tecnico dell'AVMS, del possesso, anche sulla base dell'esperienza professionale maturata, di una idonea formazione professionale.".

 

3. Il comma 4bis dell'articolo 7bis della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

 

"4 bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4, l'AVMS provvede a redigere e ad aggiornare la lista dei titoli ritenuti validi per l'esercizio temporaneo della professione e ne trasmette copia alla struttura regionale competente.".

 

4. Il comma 6bis dell'articolo 7bis della l.r. 44/1999 è abrogato.

 

     Art. 8. (Modificazione all'articolo 13 della l.r. 44/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 44/1999 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La sospensione dall'albo è altresì disposta durante il periodo di applicazione di sanzioni disciplinari irrogate per violazione delle norme di deontologia professionale che comportano il divieto di esercizio dell'attività per un periodo pari o superiore a quindici giorni.".

 

     Art. 9. (Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 44/1999)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 44/1999, le parole: "dieci persone" sono sostituite dalle seguenti: "otto persone".

 

2. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

 

"3. Limitatamente all'attività di accompagnamento, il maestro di sci può condurre sciatori facenti parte di gruppi organizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) se appartenente ad una scuola di sci, previa autorizzazione del direttore della scuola;

b) se libero professionista, previa autorizzazione dell'ispettore di cui all'articolo 24;

c) il gruppo deve essere composto da un numero di persone adeguato in relazione all'itinerario prescelto e alle capacità tecniche degli sciatori, fatto comunque salvo il limite massimo di sedici.".

 

     Art. 10. (Modificazioni all'articolo 19 della l.r. 44/1999)

1. La rubrica dell'articolo 19 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente: "Apertura di una scuola di sci".

 

2. Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999 è abrogato.

 

3. L'alinea del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

 

"2. L'apertura di una scuola di sci nella regione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:".

 

4. La lettera abis) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999 è abrogata.

 

5. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999, le parole: "garantendo la presenza continuativa del numero minimo di maestri di sci effettivi previsto per la località" sono soppresse.

 

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 44/1999 è inserito il seguente:

 

"2 bis. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), si intende soddisfatto in presenza di entrambe le seguenti condizioni:

a) rilascio di idonee dichiarazioni di impegno da parte di un numero di maestri almeno pari a quello minimo prescritto;

b) salvi i casi di apertura di una nuova scuola, qualora un numero di maestri almeno pari a quello minimo prescritto abbia impartito, durante la stagione precedente, per conto della medesima scuola, un numero di ore di lezione non inferiore a centocinquanta per i maestri di discipline alpine e di snowboard e non inferiore a cinquanta per i maestri di discipline nordiche. Si prescinde dalla predetta condizione qualora siano accertati gravi e oggettivi motivi, riconosciuti con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.".

 

     Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 44/1999)

1. L'articolo 20 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 20

(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Chiunque intenda aprire una scuola di sci presenta alla struttura regionale competente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla medesima struttura. L'attività è consentita dalla data di presentazione della SCIA.

2. Nella SCIA sono indicati, in particolare:

a) la denominazione, la sede legale e operativa della scuola, nonché le eventuali sedi secondarie, così come definite all'articolo 19, comma 2, lettera b), e nello statuto;

b) le generalità del direttore e, nel caso di scuola mista di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard, le generalità dei responsabili tecnici per le discipline alle quali non appartiene il direttore;

c) gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi della scuola.

3. Alla SCIA è altresì allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante della scuola attestante la sussistenza delle condizioni previste per l'apertura della medesima, di cui all'articolo 19;

b) copia dello statuto della scuola, deliberato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d);

c) elenco nominativo dei maestri di sci effettivi costituenti l'organico della scuola, con specificazione della categoria di appartenenza, della qualificazione e della specializzazione posseduta, nonché delle relative dichiarazioni di impegno rese ai sensi dell'articolo 19, comma 2bis, lettera a).".

 

     Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 44/1999)

1. L'articolo 21 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 21

(Adempimenti della Regione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della SCIA, la struttura regionale competente verifica, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge procedendo, se del caso, anche mediante apposito sopralluogo volto alla verifica dell'idoneità dei locali della sede operativa della scuola.

2. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA è comunicato, entro trenta giorni dal suo verificarsi, alla struttura regionale competente che provvede con le modalità di cui al comma 1.".

 

     Art. 13. (Inserimento dell'articolo 21bis alla l.r. 44/1999)

1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 44/1999, come sostituito dall'articolo 12, è inserito il seguente:

 

"Art. 21 bis. (Cessazione e sospensione dell'attività)

1. L'apertura di una scuola di sci in assenza di SCIA ovvero in assenza di una delle condizioni di cui all'articolo 19 comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 25, la cessazione dell'attività con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.

2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto a una o più condizioni che hanno legittimato l'apertura della scuola, la struttura regionale competente assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale il dirigente della medesima struttura dispone con proprio provvedimento la cessazione dell'attività.".

 

     Art. 14. (Modificazioni all'articolo 22 della l.r. 44/1999)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 22 della l.r. 44/1999 sono abrogati.

 

     Art. 15. (Modificazioni all'articolo 25 della l.r. 44/1999)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 44/1999, le parole: "da lire 400.000 (euro 206,58) a lire 1.200.000 (euro 619,75)" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 a euro 6.000".

 

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 44/1999 è sostituita dalla seguente:

 

"d) l'organizzazione in forma collettiva della professione in violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 16, comma 2, 19, 20 e 21 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di ciascuno dei soggetti facenti parte della struttura abusiva;".

 

3. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 44/1999, le parole: "da lire 100.000 (euro 51,65) a lire 1.000.000 (euro 516,46)" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 150 a euro 1.500".

 

     Art. 16. (Modificazioni all'articolo 26 della l.r. 44/1999)

1. Il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

 

"1. L'AVMS è un ente pubblico non economico dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica e posto sotto la vigilanza della struttura regionale competente, nei limiti di cui alla presente legge.".

 

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 44/1999 è inserito il seguente:

 

"1 bis. Al personale dipendente dell'AVMS continua ad applicarsi il relativo contratto di settore di tipo privatistico.".

 

3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 26 della l.r. 44/1999, introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

 

"1 ter. L'AVMS adotta un proprio regolamento con il quale è disciplinata l'organizzazione interna e sono definiti i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto dei principi di imparzialità e pubblicità delle procedure selettive alle stesse preordinate.".

 

4. I commi 6 e 7 dell'articolo 26 della l.r. 44/1999 sono abrogati.

 

     Art. 17. (Modificazioni all'articolo 28 della l.r. 44/1999)

1. Al comma 6 dell'articolo 28 della l.r. 44/1999, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio".

 

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 28 della l.r. 44/1999 è aggiunto il seguente:

 

"8 bis. I beneficiari dei contributi di cui al comma 5 sono obbligati a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni agevolati per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di erogazione a saldo:

a) quindici anni, nei casi di iniziative di adeguamento degli immobili destinati a sede delle scuole di sci;

b) cinque anni, in tutti gli altri casi.".

 

3. Dopo il comma 8bis dell'articolo 28 della l.r. 44/1999, introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

 

"8 ter. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 8bis comporta la revoca, disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, dei contributi concessi e la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi, riferiti al periodo intercorrente tra l'erogazione del contributo e la data dell'avvenuta restituzione, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento riferita al periodo in cui si è beneficiato del contributo. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.".

 

     Art. 18. (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della l.r. 44/1999 vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi alle domande di autorizzazione presentate e alle autorizzazioni concesse ai sensi delle disposizioni medesime.

 

2. Il comma 4 dell'articolo 7 della presente legge trova applicazione a far data dal 31 maggio 2013.

 

CAPO III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2012, N. 14

 

     Art. 19. (Modificazione all'articolo 2 della l.r. 14/2012)

1. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 2012, n. 14 (Disciplina dell'attività di acconciatore), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA).".

 

     Art. 20. (Modificazione all'articolo 6 della l.r. 14/2012)

1. Le lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 14/2012 sono abrogate.

 

     Art. 21. (Modificazione all'articolo 9 della l.r. 14/2012)

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 14/2012 è aggiunta la seguente:

 

"b bis) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione di cui all'articolo 3, comma 1, della l. 174/2005, in considerazione delle maturate esperienze professionali.".

 

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

 

     Art. 22. (Rifinanziamento per l'anno 2012 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43)

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), è rideterminata, per l'anno 2012, in euro 18.400.000.

 

2. Il maggiore onere di cui al comma 1, di importo pari a euro 700.000, è finanziato con le disponibilità presenti sul fondo di dotazione della gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A., di cui alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. l6).

 

     Art. 23. (Modificazione alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 36)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent), è aggiunto il seguente:

 

"5 bis. In ragione del completamento della gestione contabile posta a carico della liquidazione di Gestione straordinaria, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il collegio dei revisori di cui all'articolo 5ter della l.r. 88/l993 è soppresso e non si dà luogo agli adempimenti di revisione contabile di cui all'articolo 5quater della medesima legge.".

 

CAPO V

DISPOSIZIONE FINALE

 

     Art. 24. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.