Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.5 artigianato |
Data: | 24/12/2012 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 2) |
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 5) |
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 6) |
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 8) |
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 10) |
Art. 6. (Abrogazioni) |
Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 5.5.54 - L.R. 24 dicembre 2012, n. 37.
Modificazioni alla legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 (Nuova disciplina dell'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT)).
(B.U. 15 gennaio 2013, n. 3)
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 2)
1. L'articolo 2 della
"Art. 2
(Attività commerciale)
1. L'IVAT può commercializzare i prodotti dell'artigianato valdostano di tradizione riconducibili alle categorie di cui all'articolo 3 della
2. I prodotti di cui al comma 1 sono contrassegnati con un marchio registrato le cui caratteristiche grafiche e modalità d'uso sono approvate dal consiglio di amministrazione.".
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 5)
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della
"2. Il consiglio di amministrazione è responsabile della gestione e del funzionamento complessivo dell'IVAT.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della
"2 bis. Il consiglio di amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, può nominare, su proposta del presidente, un direttore avente i requisiti di professionalità di cui all'articolo 22 della
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 6)
1. L'articolo 6 della
"Art. 6
(Organo di revisione contabile)
1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'IVAT spetta all'organo di revisione contabile, costituito, con le modalità e la durata stabilite dallo statuto, in forma monocratica.
2. Il revisore dei conti è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali e non può assumere, presso l'IVAT o presso organismi ad esso collegati, rapporti di lavoro o di consulenza, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. Al revisore dei conti spetta un'indennità annuale, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.".
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 8)
1. L'articolo 8 della
"Art. 8
(Commissione tecnica)
1. L'individuazione dei prodotti di artigianato di tradizione sui quali può essere apposto il marchio di cui all'articolo 2, comma 2, anche se non commercializzati direttamente dall'IVAT, è affidata ad una commissione tecnica i cui membri sono designati dal consiglio di amministrazione.
2. La commissione è composta da:
a) il presidente dell'IVAT ovvero il direttore, ove nominato, che la presiede;
b) il conservatore del MAV;
c) un addetto alla rete commerciale.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono assegnate ad un dipendente dell'IVAT.
4. Periodicamente, la commissione tecnica informa il consiglio di amministrazione sulla propria attività.
5. L'incarico di componente della commissione non dà diritto a compensi o rimborsi spese comunque denominati.".
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 10)
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della
2. Il comma 3bis dell'articolo 10 della
"3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano al personale inquadrato nell'organico del MAV, di cui all'articolo 2bis, né a quello incaricato della gestione della rete commerciale, i cui rapporti di lavoro restano ad ogni effetto regolati dai contratti collettivi nazionali di categoria.".
Art. 6. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della
a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3;
b) i commi 3 e 7 dell'articolo 5;
c) l'articolo 7.
Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.