Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 4. servizi sociali |
Capitolo: | 4.6 attività culturali |
Data: | 12/02/2013 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 19 aprile 1988, n. 18) |
Art. 2. (Modificazioni alla legge regionale 23 agosto 1991, n. 33) |
Art. 3. (Disposizioni transitorie) |
§ 4.6.43 - L.R. 12 febbraio 2013, n. 1.
Modificazioni alle leggi regionali 19 aprile 1988, n. 18 (Promozione di una fondazione per l'attuazione di iniziative culturali e l'organizzazione di convegni attinenti i rapporti tra diritto, società ed economia e contributo regionale alla Fondazione medesima), e 23 agosto 1991, n. 33 (Promozione della fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino SAPEGNO").
(B.U. 26 febbraio 2013, n. 9)
Art. 1. (Modificazione all'articolo 2 della
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 2. (Modificazioni alla
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della
"a) la fondazione deve essere amministrata da un organo, composto da cinque membri, di cui due nominati dalla Giunta regionale;".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della
"c) l'organo di revisione, nominato dalla Giunta regionale, è costituito in forma monocratica;".
4. Il comma 2 dell'articolo 6 della
"2. Le modificazioni dello Statuto sono approvate dall'organo di amministrazione della fondazione con votazione a maggioranza qualificata dei suoi componenti.".
Art. 3. (Disposizioni transitorie)
1. L'organo di amministrazione della fondazione di cui alla
2. Nei trenta giorni successivi all'approvazione della deliberazione delle modificazioni statutarie, la Giunta regionale provvede alla nomina dell'organo di revisione e dei membri dell'organo di amministrazione di propria competenza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e c) della