§ 3.3.99 - L.R. 23 gennaio 2013, n. 2.
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:23/01/2013
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 32/2002
Art. 2.  Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 32/2002
Art. 3.  Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 32/2002
Art. 4.  Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 32/2002
Art. 5.  Modifiche all’articolo 17 ter della l.r. 32/2002
Art. 6.  Modifiche all’articolo 21 della l.r. 32/2002
Art. 7.  Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002
Art. 8.  Disposizioni transitorie


§ 3.3.99 - L.R. 23 gennaio 2013, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia e di tirocini.

(B.U. 30 gennaio 2013, n. 4)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera d), dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

 

Visto che il Consiglio delle autonomie locali non ha espresso il previsto parere obbligatorio;

 

Considerato quanto segue:

 

1. Per quanto concerne i servizi educativi per la prima infanzia, è necessario garantire una più fattiva integrazione tra i diversi soggetti pubblici e privati operanti sul territorio al fine di qualificare maggiormente i servizi e favorire l’ampliamento dell’offerta;

 

2. È opportuno effettuare una riclassificazione dei servizi che consenta una diversificazione dell’offerta per rispondere in modo adeguato alla crescente domanda, alle diverse esigenze delle famiglie e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

 

3. È opportuno valorizzare le conferenze zonali per l’istruzione al fine di realizzare un coordinamento territoriale volto a sostenere, in modo omogeneo, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi pubblici e privati che ne fanno parte;

 

4. Per quanto concerne il rapporto di tirocinio, è opportuno individuare altri soggetti che si trovano in condizione di particolare disagio a cui estendere il medesimo trattamento previsto in favore dei soggetti svantaggiati di cui all’Sito esternoarticolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

 

5. È opportuno estendere l’incentivazione finanziaria, già prevista per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, all’assunzione con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a due anni presso il medesimo soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il tirocinio;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 32/2002

1. L’articolo 3 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituito dal seguente:

“Art. 3 - Finalità degli interventi educativi per la prima infanzia

1. La Regione individua nei servizi educativi per la prima infanzia i contesti finalizzati alla realizzazione di un sistema di opportunità educative che, in collaborazione con le famiglie, concorrono allo sviluppo armonico e integrale delle potenzialità e competenze delle bambine e dei bambini nei primi tre anni di vita.

2. Le finalità individuate al comma 1, vengono realizzate mediante:

a) interventi volti al rispetto della libertà e della dignità personale delle bambine e dei bambini, valorizzandone le differenze di religione, etnia, genere, cultura familiare e capacità individuali, nell'ottica dell'integrazione e della garanzia di un'effettiva uguaglianza di opportunità;

b) una efficace collaborazione con i servizi sociali, sanitari e con altri soggetti che si interessano della realtà infantile, per la tutela della salute e la prevenzione di possibili forme di disagio fisico, psicologico e sociale;

c) la continuità verticale, tra servizi educativi per la prima infanzia e scuole dell’infanzia, e orizzontale, tra servizi educativi e famiglie.

3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione del sistema regionale dei servizi educativi per l’infanzia attraverso:

a) la costituzione e lo sviluppo di livelli integrati di direzione e coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, tale da garantire un rapporto continuo con le comunità locali e con la complessiva rete territoriale dei servizi scolastici e socio-sanitari, nonché la realizzazione di processi qualificati di formazione degli operatori e aggiornamento dei progetti;

b) l’interazione e l’integrazione fra offerta pubblica e privata nella gestione dei servizi;

c) lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nella prospettiva della continuità verticale con la scuola dell’infanzia. ”.

 

     Art. 2. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 32/2002

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis. Sistema regionale dei servizi educativi per la prima l’infanzia

1. Il sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai comuni e dai soggetti pubblici e privati che istituiscono e gestiscono tali servizi.

2. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Nel rispetto degli standard previsti nel regolamento di cui all’articolo 4 bis:

a) gestiscono i servizi educativi;

b) autorizzano soggetti pubblici e privati ad istituire e gestire servizi educativi e concedono l’accreditamento.

3. I comuni programmano lo sviluppo del sistema dei servizi operanti sul proprio territorio e ne garantiscono la governance, in particolare:

a) elaborano e realizzano interventi per la qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, garantendo per i servizi a gestione diretta i requisiti per l’accreditamento disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 4 bis;

b) promuovono lo sviluppo di un sistema integrato pubblico-privato;

c) vigilano sulla funzionalità del sistema.

4. I soggetti pubblici diversi dai comuni e i soggetti privati contribuiscono allo sviluppo e alla qualificazione del sistema dei servizi educativi attraverso la progettazione e la realizzazione di servizi di propria titolarità. I soggetti privati contribuiscono anche attraverso la gestione di parte del sistema pubblico dell’offerta.

5. Le conferenze zonali per l’istruzione di cui all’articolo 6 ter, svolgono un ruolo di coordinamento a livello territoriale all’interno del sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia. A tal fine:

a) favoriscono la costituzione di organismi di direzione e coordinamento pedagogico unitario dei servizi;

b) individuano principi omogenei per l’adozione dei regolamenti comunali, al fine di garantire la massima uniformità possibile agli interventi attuati sul territorio. ”.

 

     Art. 3. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 32/2002

1. L’articolo 4 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 - Tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia

1. I servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati costituiscono un sistema integrato, finalizzato a garantire una pluralità di offerte, capaci di promuovere e diffondere un’aggiornata cultura dell'infanzia, attenta e consapevole, anche attraverso il coinvolgimento della comunità locale. Il sistema integrato è costituito dal nido d’infanzia e dai servizi integrativi.

2. Il nido d’infanzia è un servizio educativo rivolto a bambine e bambini da tre mesi a tre anni di età che, in stretto raccordo con la famiglia, promuove lo sviluppo psico-fisico, affettivo, sociale e cognitivo di bambine e bambini, attraverso:

a) la socializzazione e l’educazione;

b) l’affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali;

c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

3. I servizi integrativi per la prima infanzia sono:

a) spazio gioco: servizio educativo dove bambine e bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio, in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell’utenza e nel quale non viene erogato il servizio di mensa e di riposo pomeridiano;

b) centro per bambini e famiglie: servizio dove si accolgono le bambine e i bambini insieme ai loro genitori o ad altri adulti accompagnatori e nel quale le attività vengono stabilmente offerte in luoghi che hanno sede definita e con continuità nel tempo;
c) servizio educativo in contesto domiciliare: servizio educativo per piccoli gruppi di bambine e bambini, realizzato con personale educativo qualificato.

4. Il nido d’infanzia e i servizi integrativi per la prima infanzia, di cui al comma 3, lettere a) e b), possono essere realizzati da uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti.

5. I servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità non fanno parte del sistema integrato per la prima infanzia. ”.

 

     Art. 4. Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 32/2002

1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis. Regolamento regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia

1. Con regolamento regionale sono definite le disposizioni attuative e organizzative del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, in particolare:

a) gli standard strutturali, le caratteristiche pedagogico-educative e le modalità di funzionamento dei servizi;

b) ulteriori requisiti per i nidi d’infanzia integrati con la scuola dell’infanzia, volti a promuovere la continuità verticale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c);

c) i requisiti e le procedure per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi;

d) i requisiti e le procedure per il riconoscimento dell’accreditamento;

e) le modalità di controllo e vigilanza sui servizi, le procedure di sospensione e revoca dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento;

f) le modalità di svolgimento delle attività di coordinamento territoriale, di cui all’articolo 3 bis, comma 5. ”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 17 ter della l.r. 32/2002

1. Il comma 8 dell’articolo 17 ter della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“8. La durata massima del tirocinio è di ventiquattro mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono i soggetti disabili di cui alla Sito esternolegge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). La durata massima del tirocinio è di dodici mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono:

a) i soggetti svantaggiati, di cui all’Sito esternoarticolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

b) le persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall’Sito esternoarticolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone), e dall’Sito esternoarticolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

c) i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria” di cui all’articolo 2, lettere e) e g), Sito esternodel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);

d) i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all’Sito esternoarticolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 e all’Sito esternoarticolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008 ;

e) i profughi di cui alla Sito esternolegge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi). ”.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 32/2002

1. La lettera d quater) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:

“d quater) interviene finanziariamente al fine di incentivare l'inserimento lavorativo presso il medesimo soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio mediante l’assunzione con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a due anni. ”.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002

1. La lettera e) del comma 4 bis dell’articolo 32 della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:

“e) il numero massimo dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti, fermo restando che i tirocini attivati nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17 ter, comma 8, non sono computati a tal fine;”.

 

     Art. 8. Disposizioni transitorie

1. Il regolamento di cui all’articolo 4 è emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 3, si applicano a partire dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 4.