§ 2.3.97 - L.R. 10 dicembre 2012, n. 73.
Disposizioni per la liquidazione dei rapporti oggetto di successione nelle unioni di comuni. Modifiche alla l.r. 68/2011.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:10/12/2012
Numero:73


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 75 della l.r. 68/2011
Art. 2.  Inserimento dell’articolo 75 bis nella l.r. 68/2011
Art. 3.  Inserimento dell’articolo 75 ter nella l.r. 68/2011
Art. 4.  Disposizioni sugli effetti dell’estinzione dell’Unione dei comuni dell’Arcipelago toscano
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 2.3.97 - L.R. 10 dicembre 2012, n. 73.

Disposizioni per la liquidazione dei rapporti oggetto di successione nelle unioni di comuni. Modifiche alla l.r. 68/2011.

(B.U. 14 dicembre 2012, n. 70)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

 

Visti l’articolo 4, comma 1, lettera v), e l’articolo 62 dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

 

Considerato quanto segue:

 

1. A seguito della recente estinzione dell’Unione di comuni dell’Arcipelago toscano avvenuta in conformità alle disposizioni degli articoli 74, 75 e 76 della l.r. 68/2011, si è avuta la successione della Provincia di Livorno, dei comuni e del Consorzio di bonifica Alta Maremma nelle funzioni, nei rapporti attivi e passivi e nei relativi procedimenti contenziosi della estinta unione, rimanendo in capo agli enti succeduti la liquidazione dei rapporti pregressi e la conclusione dei procedimenti in corso, secondo quanto previsto dal piano di successione e subentro e dal decreto di estinzione;

 

2. Poiché i comuni succeduti non hanno provveduto, prima dell’adozione del decreto di estinzione, a regolare i loro rapporti ai sensi dell’articolo 75, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011, né hanno provveduto successivamente a regolarli ai sensi dell’articolo 77, comma 2, della legge medesima, si è manifestata la necessità, in ragione della complessità e del numero dei rapporti pendenti e degli adempimenti che fanno congiuntamente capo ai comuni, prevedere, nell’ambito della l.r. 68/2011, specifiche disposizioni che consentano la liquidazione dei rapporti in cui i comuni stessi sono succeduti e la gestione dei procedimenti in corso;

 

3. Si precisano quindi nel dettaglio i contenuti dell’articolo 75, comma 8, della l.r. 68/2011, e le funzioni cui è tenuto il comune o i comuni individuati per la gestione dei rapporti e per la conclusione dei procedimenti in corso, ai quali è attribuito il compito di accertare i debiti e i crediti che costituiscono la massa attiva e passiva, di individuare i comuni singolarmente interessati agli stessi, di provvedere alla loro ripartizione pro-quota, di individuare i comuni interessati ad eventuali procedimenti contenziosi, nonché di definire gli altri elementi che, oggetto della successione, fanno capo a più comuni. Si chiarisce così, in particolare, che le funzioni del comune individuato sono esclusivamente di mero accertamento e non comportano in alcun modo il pagamento dei debiti o la riscossione di somme in luogo degli enti coinvolti nella successione, i quali vi provvederanno singolarmente, una volta definiti i rapporti a cui sono interessati, con l’iscrizione delle relative poste nei propri bilanci;

 

4. Ciò al fine di agevolare il più rapido adempimento delle obbligazioni derivanti dalla successione verso i terzi, evitando nel contempo che gli adempimenti cui sono tenuti i comuni individuati ai sensi dell’articolo 75, comma 8, della l.r. 68/2011, incidano sull’ordinaria gestione degli enti medesimi;

 

5. Viene prevista la facoltà, per il comune o i comuni individuati per la gestione dei rapporti oggetto di successione, qualora si trovino nell’impossibilità di portare a termine i loro compiti, di chiedere al Presidente della Giunta regionale la nomina di un commissario che provveda all’esercizio delle funzioni di liquidazione dei rapporti oggetto della successione. Il Presidente della Giunta regionale provvede sulla base della designazione del soggetto da nominare effettuata d’intesa dai comuni ovvero, qualora non si raggiunga l’intesa, nomina commissario per la liquidazione il presidente della provincia territorialmente interessata, il quale, avendo già predisposto il piano di successione e subentro, rappresenta il soggetto istituzionale più competente all’esercizio dell’incarico. Le funzioni attribuite al commissario hanno i medesimi contenuti e limiti di quelle esercitate dal comune individuato ai sensi dell’articolo 75, comma 8, della l.r. 68/2011, e resta in ogni caso escluso alcun coinvolgimento della Regione e della provincia nel pagamento di debiti e nella riscossione di crediti che fanno capo ai comuni succeduti nell’unione;

 

6. Per venire incontro alla difficile situazione finanziaria dei comuni interessati, si stabilisce una compartecipazione straordinaria della Regione alle spese inerenti il procedimento di liquidazione;

 

7. E’ altresì necessario confermare, in questo quadro, l’impianto della l.r. 68/2011, poiché gli effetti successori nei confronti dei comuni si sono già integralmente prodotti e i rapporti generati dalla successione rivestono carattere di livello esclusivamente comunale; in tal senso, e in vista della gestione liquidatoria, occorre ribadire che i provvedimenti intervenuti nel processo di estinzione dell’ente e i loro effetti rimangono fermi;

 

8. E’ necessario disporre l’entrata in vigore della legge al giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, al fine di favorire la più rapida soluzione delle questioni inerenti la successione nell’Unione dei comuni dell’Arcipelago toscano;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 75 della l.r. 68/2011

1. Dopo il comma 8 dell’articolo 75 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), sono inseriti i seguenti:

“8 bis. La gestione dei rapporti di cui al comma 8, è effettuata sulla base del piano di successione e subentro e comporta, da parte del comune individuato per tale funzione, in particolare:

a) l’accertamento di ogni debito e credito costituente la massa attiva e passiva e la relativa ripartizione pro quota tra i comuni coinvolti nel rapporto cui il debito o il credito afferiscono secondo le regole previste dall’articolo 75, comma 4 ovvero, nei casi in cui ai sensi di tale disposizione devono applicarsi le regole della solidarietà attiva e passiva, l’individuazione della quota spettante a ciascun comune coinvolto nel rapporto, in proporzione alla popolazione residente quale risultante dal rendiconto di gestione approvato dai comuni nell’anno precedente a quello in corso;

b) la ripartizione delle somme che devono essere versate alla Cassa depositi e prestiti per i mutui nei quali i comuni sono succeduti, la ripartizione delle somme che devono essere versate al tesoriere dell’ente estinto, nonché delle risorse che i comuni succeduti sono tenuti a restituire agli enti finanziatori che hanno concesso contributi per opere da realizzare, per le quali non risultano adottati atti di aggiudicazione definitiva;

c) la comunicazione preventiva degli schemi degli atti da assumere ai sensi delle lettere a) e b), a tutti i comuni della disciolta unione, i quali, entro il termine assegnato, possono presentare osservazioni circa la ripartizione tra i comuni stessi dei crediti e dei debiti nonché in ordine alla loro eventuale estinzione; gli atti sono adottati valutate le osservazioni;

d) la gestione dei procedimenti amministrativi relativi a opere pubbliche e servizi in corso alla data del decreto di successione.

8 ter. La gestione dei rapporti di cui al comma 8, non comporta per il comune o per i comuni individuati né la riscossione né il pagamento di somme di cui risultino debitori o creditori gli altri comuni coinvolti nella successione.”.

 

     Art. 2. Inserimento dell’articolo 75 bis nella l.r. 68/2011

1. Dopo l’articolo 75 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

“Art. 75 bis. Commissario per la liquidazione dei rapporti oggetto di successione

1. Il sindaco del comune individuato ai sensi dell’articolo 75, comma 8, o i sindaci dei comuni individuati ai sensi della medesima disposizione, d’intesa tra loro, possono presentare al Presidente della Giunta regionale la richiesta, adeguatamente motivata, di nominare un commissario per lo svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 75, comma 8 bis.

2. La richiesta può essere accompagnata dalla designazione del commissario, formulata d’intesa tra tutti i sindaci dei comuni coinvolti nella successione. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del commissario sulla base della designazione formulata.

3. In assenza della designazione, il Presidente della Giunta regionale nomina commissario il presidente della provincia al cui territorio appartiene la maggioranza dei comuni interessati dalla successione. In tal caso il presidente della provincia può richiedere che al suo posto sia nominato commissario un assessore provinciale o il segretario generale o, in deroga all’incompatibilità di cui al secondo periodo del comma 7, un dirigente o un funzionario, in servizio o in quiescenza, da lui indicato.

4. Il commissario provvede alle funzioni ed ai compiti definiti dall’articolo 75, comma 8 bis, lettere a), b), c), nonché all’individuazione dei singoli comuni tenuti all’esercizio delle funzioni di cui allo stesso articolo 75, comma 8 bis, lettera d), fermo restando, ai sensi dello stesso articolo 75, comma 8 ter, che l’esercizio delle funzioni commissariali non comporta né la riscossione né il pagamento di somme di cui risultino debitori o creditori i comuni coinvolti nella successione. In particolare, né la Regione né la provincia in caso di nomina del commissario ai sensi del comma 3, rispondono in alcun modo delle riscossioni e dei pagamenti inerenti alla successione.

5. Il commissario opera con decreti dotati di immediata esecutività, i quali sono pubblicati nell'albo pretorio di ogni comune coinvolto nella successione.

6. Alla data di adozione dei singoli decreti di cui al comma 5, e in relazione a quanto in essi stabilito, i comuni, per la quota di rispettiva competenza, acquisiscono le risorse derivanti dalla liquidazione delle attività, rispondono ad ogni effetto dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla liquidazione delle passività e subentrano nella gestione dei procedimenti in corso, anche di carattere contenzioso, assumendo le conseguenti determinazioni amministrative e di bilancio.

7. Il commissario è scelto tra soggetti dotati di adeguata qualificazione professionale o esperienza amministrativa in relazione all’incarico da svolgere. Non possono essere nominati i soggetti di cui all’articolo 236 del d.lgs. 267/2000, intendendosi per ente locale i comuni coinvolti nella successione dell’unione estinta.

8. Al commissario, salvo che rivesta la carica di presidente o assessore della provincia, spetta un’indennità lorda complessiva determinata per tutto il periodo dell’attività commissariale, in misura forfetaria, non superiore al compenso massimo attribuibile al presidente di commissione straordinaria di liquidazione degli enti dissestati, stabilito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 (Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati), per comune di dimensione demografica pari a quella complessiva dei comuni di interessati alla successione. L’indennità può essere liquidata anche per frazioni mensili, calcolate in proporzione alla durata del mandato commissariale. Al commissario spetta altresì il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista per i dirigenti del comune, tra quelli interessati, di maggiori dimensioni demografiche. Gli oneri finanziari sono a carico di tutti i comuni interessati alla successione e sono ripartiti in ragione della popolazione residente.

9. I comuni coinvolti nella successione sono tenuti ad assicurare al commissario ogni collaborazione per lo svolgimento della sua attività. Il commissario, per l’esercizio delle sue funzioni, può, sulla base di opportuni accordi con i comuni coinvolti nella successione, avvalersi delle risorse strumentali, professionali e logistiche dei comuni stessi.”.

 

     Art. 3. Inserimento dell’articolo 75 ter nella l.r. 68/2011

1. Dopo l’articolo 75 bis della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

“Art. 75 ter. Contributo regionale per la liquidazione

1. Successivamente al termine delle procedure di cui all’articolo 75 bis, la Giunta regionale con deliberazione può corrispondere ai comuni interessati un contributo a titolo di compartecipazione alle spese sostenute per la definizione delle procedure di liquidazione, ripartito in modo proporzionale alle rispettive spese, fino all’importo massimo complessivo di euro 20.000 a valere sulle risorse stanziate per l'attuazione dell'articolo 90. In tal caso sono corrispondentemente ridotte le risorse da concedere ai sensi del medesimo articolo 90.”.

 

     Art. 4. Disposizioni sugli effetti dell’estinzione dell’Unione dei comuni dell’Arcipelago toscano

1. Restano fermi i provvedimenti che, all’entrata in vigore della presente legge, risultano adottati ai sensi dell’articolo 74 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), e gli effetti da essi prodotti. In particolare, restano fermi:

a) l’estinzione dell'Unione di comuni dell'Arcipelago toscano, a far data dal 20 maggio 2012;

b) la successione della Provincia di Livorno, dei comuni e del Consorzio di bonifica Alta Maremma ai sensi dell'articolo 75 della l.r. 68/2011, come risultante dalla ricognizione dei rapporti e dei procedimenti in corso effettuata con il piano di successione e subentro e con il decreto di cui all’articolo 74, comma 5, della stessa legge, e l'individuazione operata dal decreto dei comuni di cui all’articolo 75, comma 8, della stessa legge; per i rapporti e i procedimenti non risultanti dal piano di successione e subentro e dal citato decreto o ad essi non riconducibili, la successione opera direttamente ai sensi del medesimo articolo 75; l'esatta quantificazione dei debiti e dei crediti è comunque soggetta a verifica sulla base dei titoli che li avevano determinati.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.