§ 2.1.299 - L.R. 27 dicembre 2012, n. 84.
Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni degli organi amministrativi di competenza della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:27/12/2012
Numero:84


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell’ articolo 22 bis nella l.r. 5/2008
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 2.1.299 - L.R. 27 dicembre 2012, n. 84.

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni degli organi amministrativi di competenza della Regione) in attuazione del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, e del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012.

(B.U. 28 dicembre 2012, n. 75)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati).

 

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

 

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

 

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

 

Considerato quanto segue:

 

1. L’articolo 4 del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, ha introdotto importanti novità in materia di composizione dei consigli di amministrazione di alcune tipologie di società partecipate dalle regioni, prevedendo, in particolare, la presenza obbligatoria negli organi di gestione delle stesse di dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione o dei poteri di indirizzo e vigilanza;

 

2. L’articolo 2, comma 1, lettera i), del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, condiziona l’erogazione di parte dei trasferimenti erariali a favore delle regioni all’attuazione, entro il 23 dicembre 2012, di una serie di adempimenti tra cui quello previsto dall’articolo 4 del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012;

 

3. Occorre provvedere alla modifica della l.r. 5/2008 inserendo una disciplina specifica per questa fattispecie che preveda le condizioni e le modalità operative per procedere alle nomine o designazioni dei componenti dei consigli di amministrazione nei casi individuati dall’articolo 4 del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, fermo restando che, qualora nelle società sia nominato un amministratore unico, detta nomina resta disciplinata ai sensi delle disposizioni generali della l.r. 5/2008;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Inserimento dell’ articolo 22 bis nella l.r. 5/2008

1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni degli organi amministrativi di competenza della Regione), è inserito il seguente:

“Articolo 22 bis - Nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 4 del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012

1. La nomina o designazione di dipendenti regionali quali componenti dei consigli di amministrazione nei casi previsti dall’articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità:

a) i dipendenti devono appartenere, di norma, alla qualifica dirigenziale o, in caso di indisponibilità di tale personale, alla categoria D;

b) i dipendenti debbono essere in possesso di un’adeguata competenza tecnica in relazione ai compiti da svolgere.

2. La nomina o designazione, per la quale deve essere acquisito il consenso dell’interessato, costituisce svolgimento di attività extraimpiego per i dipendenti; i compensi eventualmente spettanti sono soggetti all’applicazione dell’articolo 4, comma 4, terzo periodo, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012.

3. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale l’elenco delle società individuate ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4, commi 1, 3 e 5, del d.l. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012.

4. La nomina o designazione è deliberata dal Consiglio regionale su proposta dell’Ufficio di presidenza, formulata sulla base di un’istruttoria tecnica svolta dal comitato di direzione del Consiglio regionale. Nel caso in cui da tale istruttoria non risultino disponibili dipendenti del Consiglio regionale con i necessari requisiti o comunque ove sia ritenuto opportuno, la proposta può essere formulata tenuto conto delle indicazioni pervenute da parte del Presidente della Giunta regionale, formulate sulla base di un’istruttoria tecnica svolta dal comitato tecnico di direzione della Giunta regionale.

5. Alle nomine o alle designazioni di competenza consiliare che devono essere effettuate d’intesa con altre pubbliche amministrazioni, si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 8.

6. Per le nomine o designazioni di competenza di altre amministrazioni che richiedono il raggiungimento di un’intesa con la Regione, alla definizione dell’intesa provvede il Presidente della Giunta regionale.

7. Alle nomine o designazioni di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 3, 4, 7, 18, 19, 20 e 22.

8. Le disposizioni legislative e regolamentari in materia di attività extraimpiego si applicano in quanto compatibili.

9. Nell’attuazione del presente articolo il Consiglio regionale assicura il rispetto dei principi di parità di genere di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati).

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di nomina di un amministratore unico prevista dell’articolo 4, comma 4, quarto periodo, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012.”.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data della sua entrata in vigore.