Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 ambiente |
Data: | 09/01/2013 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale n. 9/2010 in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Proroga di termini. |
Art. 2. Disposizioni finali. |
§ 4.5.115 - L.R. 9 gennaio 2013, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti.
(G.U.R. 11 gennaio 2013, n. 2 - S.O. n. 1)
Art. 1. Modifiche alla
1. All'articolo 4, comma 2, lettera a), della
2. All'articolo 5 della
"2-ter. Nel territorio di ogni ambito individuato ai sensi dei commi precedenti, nel rispetto del comma 28 dell'articolo 14 del
3. All'articolo 8, comma 1, della
4. All'articolo 15 della
"1-bis. Nei casi previsti dal comma 2-ter dell'articolo 5 resta fermo che la stipula e la sottoscrizione del contratto d'appalto relativo ai singoli comuni hanno luogo fra l'appaltatore e la singola amministrazione comunale, che provvede direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute e verifica l'esatto adempimento del contratto.
1-ter. In sede di affidamento del servizio mediante procedura di evidenza pubblica, trova applicazione quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3-bis del
5. All'articolo 16, comma 2, della
6. All'articolo 18 della
"5-ter. Relativamente agli impianti di cui al comma 1 sono assegnate, altresì, all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità le competenze di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-ter e seguenti del
5-quater. La risoluzione dei conflitti tra i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati può avvenire, fermo restando il ricorso agli ordinari rimedi giurisdizionali, in via amministrativa mediante l'attivazione di un procedimento ad istanza dell'ente che ne abbia interesse. L'istanza è diretta al dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti che, sentite le parti ed assicurato il contraddittorio, nel termine di novanta giorni emette un proprio decreto risolutivo del conflitto. Avverso la decisione del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti sono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali.".
7. All'articolo 19, comma 1, della
8. All'articolo 19, comma 2, della
9. All'articolo 19, comma 2-bis, della
a) le parole "il 30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 settembre 2013";
b) le parole "il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2013".
10. All'articolo 19 della
"12. Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite.".
Art. 2. Disposizioni finali.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.