§ 4.5.114 - L.R. 9 gennaio 2013, n. 2.
Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:09/01/2013
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di servizio idrico integrato.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 4.5.114 - L.R. 9 gennaio 2013, n. 2.

Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato.

(G.U.R. 11 gennaio 2013, n. 2 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di servizio idrico integrato.

1. La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio pubblico da tutelare e trattare in quanto risorsa limitata di alto valore sociale, ambientale, culturale, economico; considera, altresì, l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e indirizza prioritariamente i propri obiettivi alla salvaguardia dei diritti e delle aspettative delle generazioni future.

2. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, procede alla riattribuzione delle funzioni esercitate dalle Autorità di ambito territoriale ottimale di cui agli articoli 148 e 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come regolate dal Decreto Presidenziale 7 agosto 2001, in attuazione di quanto stabilito dal comma 186-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il territorio regionale è riorganizzato in nove ambiti territoriali ottimali, su base provinciale, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152/2006.

4. Al fine di perseguire le preminenti finalità di interesse pubblico, viene avviato il processo di riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali esistenti, secondo principi di solidarietà ed equità. Le attuali Autorità d'ambito territoriale ottimale sono poste in liquidazione dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di commissario straordinario e di liquidatore sono assunte dai Presidenti dei consigli di amministrazione delle disciolte Autorità. I predetti commissari durano in carica sino al completamento delle attività di censimento delle gestioni preesistenti e di verifica dello stato dei rapporti giuridici attivi e passivi e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con successiva legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni delle Autorità d'ambito sono trasferite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, con le modalità previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Con la medesima legge regionale sono disciplinate le modalità di successione nei rapporti giuridici attivi e passivi e le modalità di tutela dei rapporti di lavoro eventualmente in essere facenti capo alle Autorità d'ambito.

6. Nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 5, i comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del servizio idrico integrato, continuano la gestione diretta.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.