Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 12/11/2012 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità) |
Art. 2. (Progetti generali di gestione dei corsi d’acqua) |
Art. 3. (Norma transitoria) |
§ 5.4.101 - L.R. 12 novembre 2012, n. 31.
Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua
(B.U. 22 novembre 2012, n. 112)
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. Nelle more dell’approvazione della legge organica in materia di governo del territorio e sviluppo sostenibile e nel rispetto dei principi di tutela ambientale, la presente legge detta norme in materia di gestione dei corsi d’acqua del territorio regionale, al fine di assicurare la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria e ordinaria necessarie per la prevenzione e la messa in sicurezza della regione fluviale rispetto al rischio idrogeologico e agli squilibri fisico-ambientali.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina l’approvazione di progetti generali di gestione dei corsi d’acqua che definiscono le strategie e le azioni da intraprendere, compatibili con i principi dello sviluppo sostenibile, anche mediante la programmazione di interventi finalizzati alla riqualificazione dei corsi d’acqua e delle funzioni ecosistemiche ad essi connesse.
Art. 2. (Progetti generali di gestione dei corsi d’acqua)
1. Le Province, in qualità di Autorità idraulica ai sensi del
2. I progetti generali di gestione individuano le modalità operative puntuali cui attenersi nelle attività di manutenzione, di tutela dell’ecosistema fluviale e le specifiche attività di controllo e di polizia idraulica.
3. Nel rispetto della normativa statale e regionale in materia, al fine di omogeneizzare le iniziative necessarie al presidio e alla gestione degli ambienti fluviali nel territorio della Regione, l’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva le linee guida per l’elaborazione dei progetti generali di gestione di cui al comma 1, definendo criteri, modalità e procedure per:
a) l’individuazione dell’unità omogenea da assoggettare a progetto generale di gestione, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche del bacino idrografico;
b) gli interventi di tipo selvicolturale, redatti per ogni unità omogenea di cui alla lettera a), volti alla gestione delle formazioni riparie nel breve e medio periodo con l’obiettivo di mantenere e favorire una vegetazione riparia specializzata, favorendone la variazione in funzione delle caratteristiche dell’alveo. Tra gli interventi rientrano anche il taglio di vegetazione entro l’alveo e la gestione selvicolturale della vegetazione arborea presente sulle sponde, nelle aree golenali e in prossimità dell’alveo;
c) la manutenzione ed il ripristino delle opere idrauliche longitudinali e trasversali e dei presidi idraulici comunque denominati, ivi comprese quelle relative a opere in concessione;
d) la manutenzione delle altre opere in concessione;
e) la manutenzione delle sponde naturali;
f) [la conservazione della biodiversità anche in rapporto agli obiettivi funzionali alla realizzazione della Rete Ecologica delle Marche] [1];
g) [il mantenimento ed il recupero dei servizi ecosistemici forniti dai corsi d’acqua] [2];
h) la valorizzazione del materiale litoide e della massa legnosa residuale provenienti dalla manutenzione;
i) l’espletamento delle attività di controllo e di polizia idraulica;
l) l’approvazione dei progetti generali di gestione.
4. La Giunta regionale promuove la stipulazione di intese con il Corpo forestale dello Stato per l’espletamento dei controlli di cui alla lettera i) del comma 3.
5. La Giunta regionale promuove, altresì, la valorizzazione delle risorse conoscitive esistenti sul territorio, favorendo forme di collaborazione e di coordinamento tra Province, Università e operatori professionali.
6. I progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua, redatti in attuazione dei progetti generali di gestione, sono approvati dalla Provincia competente in qualità di Autorità idraulica e devono contenere un adeguato studio di fattibilità finanziaria, nel rispetto delle indicazioni dell’articolo 20 (Aree demaniali), comma 5, delle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI).
7. L’utilizzo delle formazioni ripariali radicanti nel demanio fluviale è autorizzato dalla Provincia competente in qualità di Autorità idraulica. Le modalità di utilizzo sono individuate nelle linee guida di cui al comma 3, che individuano forme di promozione del ruolo attivo dell’operatore agricolo.
8. Previa stipulazione dell’intesa di cui al comma 4, e per le finalità di cui al comma 7, lo studio di fattibilità finanziaria di cui al comma 6 definisce l’entità percentuale, sul totale movimentato in alveo per la manutenzione, del materiale litoide e della massa legnosa residuale assoggettabili a valorizzazione, nel rispetto delle funzioni ecosistemiche connesse al corso d’acqua.
9. Gli interventi di sfangamento degli invasi artificiali da realizzarsi ai sensi dell’articolo 114 del
Art. 3. (Norma transitoria)
1. La deliberazione di cui all’articolo 2, comma 3, è approvata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[1] Lettera abrogata dall'art. 2 della
[2] Lettera abrogata dall'art. 2 della