§ 1.5.134 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 51.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:21/12/2012
Numero:51


Sommario
Art. 1.  (Indebitamento)
Art. 2.  (Proroga dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 (Bilancio della Regione Liguria per l’anno finanziario 2012) e successive [...]
Art. 3.  (Vincolo di destinazione)
Art. 4.  (Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione)
Art. 5.  (Programma investimenti in sanità)
Art. 6.  (Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza)
Art. 7.  (Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)
Art. 8.  (Spesa per sponsorizzazioni)
Art. 9.  (Riduzione della spesa per trasferte)
Art. 10.  (Riduzione della spesa per formazione)
Art. 11.  (Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale)
Art. 12.  (Riduzione delle spese per l'acquisto di mobili ed arredi)
Art. 13.  (Razionalizzazione degli spazi ad uso della Giunta regionale)
Art. 14.  (Razionalizzazione degli spazi adibiti ad uso del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria)
Art. 15.  (Riduzione della spesa per locazioni passive)
Art. 16.  (Adempimenti attuativi da parte della Giunta regionale)
Art. 17.  (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale))
Art. 18.  (Norme in materia di gestione e razionalizzazione del patrimonio regionale)
Art. 19.  (Disposizioni relative alla gestione del patrimonio immobiliare di ARTE Genova)
Art. 20.  (Modifica dell’articolo 18 della l.r. 37/2011)
Art. 21.  (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003))
Art. 22.  (Modalità di riscossione di tributi regionali)
Art. 23.  (Disposizioni in materia di crediti di modesta entità per tributi regionali)
Art. 24.  (Tributi propri)
Art. 25.  (Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito)
Art. 26.  (Modifica alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 34 (Revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione dell’Agenzia Sanitaria [...]
Art. 27.  (Fondo per l’edilizia - Social housing e Riqualificazione urbana)
Art. 28.  (Fondi speciali)
Art. 29.  (Copertura finanziaria)
Art. 30.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 1.5.134 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 51.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013)

(B.U. 27 dicembre 2012, n. 25)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. (Indebitamento)

     1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, è fissato per l’anno 2013 in 179 milioni di euro.

 

     Art. 2. (Proroga dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 (Bilancio della Regione Liguria per l’anno finanziario 2012) e successive modificazioni e integrazioni)

     1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 56, comma 1, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata per l’anno 2013 l’autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo dell’esercizio 2007 di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), della l.r. 39/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 3. (Vincolo di destinazione)

     1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2013-2015, per l’anno 2013 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.

 

     Art. 4. (Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione)

     1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2013 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del Patto di stabilità interno, come determinato ai sensi della normativa statale di riferimento.

 

     Art. 5. (Programma investimenti in sanità)

     1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l’anno 2013 in euro 155.604.255,55.

     2. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)) e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

 

     Art. 6. (Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza)

     1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l'anno 2013 non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati.

     3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:

     a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;

     b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 19 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;

     c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;

     d) le attività di indagine e di ricerca affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;

     e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli studi ed agli incarichi di consulenza conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane, regioni di proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico.

     5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.

     6. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato, sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

     7. Gli enti di cui al comma 6 provvedono alle conseguenti modifiche degli atti convenzionali che disciplinano i conferimenti di incarichi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     8. I direttori degli enti di cui al comma 6 che hanno conferito l'incarico rispondono dell'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.

     9. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle amministrazioni interessate ed effettuati dalle Aziende sanitarie locali, sono svolti con oneri a carico delle risorse trasferite dallo Stato per tale finalità [1].

 

     Art. 7. (Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)

     1. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2013, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2011 per le medesime finalità.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società in house della Regione e agli enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale.

     4. Gli enti del settore regionale allargato che operano in campo sanitario possono effettuare spese di pubblicità istituzionale solo per motivi di carattere strettamente sanitario rispettando le indicazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

 

     Art. 8. (Spesa per sponsorizzazioni)

     1. La Regione, per l'anno 2013, non effettua spese per sponsorizzazioni.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato e alle società in house della Regione.

 

     Art. 9. (Riduzione della spesa per trasferte)

     1. Il complesso della spesa per trasferte anche all'estero, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2013, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

     2. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere superato, previa adozione da parte della Giunta regionale di un provvedimento motivato, in ordine alla partecipazione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le Regioni, le autonomie locali e lo Stato, nonché per la partecipazione alle attività degli organismi di monitoraggio di cui all'Intesa Stato - Regioni del 3 dicembre 2009 recante "Patto per la salute 2010 - 2012".

     3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e per quelle svolte nell'esercizio di funzioni ispettive, nonché di compiti di verifica e di controllo.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordo di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatori approvati dalla Regione.

 

     Art. 10. (Riduzione della spesa per formazione)

     1. Il complesso della spesa esclusivamente per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2013, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell'ARPAL per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 11. (Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale)

     1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il complesso della spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, per l'anno 2013, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2011 per le medesime finalità.

     2. Nel corso dell’anno 2013 la Regione e gli enti del settore regionale allargato non possono acquistare autovetture, né possono stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture.

     3. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere derogato per effetto dei contratti pluriennali già in essere al momento dell’entrata in vigore della l. 135/2012.

     4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al Corpo Forestale dello Stato, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo.

     5. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti del settore regionale allargato, ad esclusione degli automezzi utilizzati dagli enti del comparto sanità e dall’ARPAL per attività sanitaria o sociosanitaria, di controllo ed ispettiva.

 

     Art. 12. (Riduzione delle spese per l'acquisto di mobili ed arredi)

     1. Il complesso della spesa per l'acquisto di mobili ed arredi per l'anno 2013 non può essere superiore al 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

 

     Art. 13. (Razionalizzazione degli spazi ad uso della Giunta regionale)

     1. Al fine di razionalizzare gli spazi adibiti ad uso ufficio secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 9, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un piano di razionalizzazione degli spazi, che definisce le superfici per addetto, tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale, nonché delle risorse umane impiegate e delle tipologie di attività effettuate.

     2. La superficie per addetto di cui al comma 1 è determinata avuto riguardo ai parametri di cui all’articolo 3, comma 9, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012.

     3. Ai fini di cui al comma 1 la Regione procede ad una razionalizzazione delle locazioni passive.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli enti del settore regionale allargato.

 

     Art. 14. (Razionalizzazione degli spazi adibiti ad uso del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria)

     1. Al fine di razionalizzare gli spazi adibiti ad uso ufficio secondo quanto previsto dell’articolo 3, comma 9, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012, l’Ufficio di Presidenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un piano di razionalizzazione degli spazi che definisce le superfici per addetto, tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture dipendenti dal Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, nonché delle risorse umane e delle tipologie di attività effettuate.

     2. La superficie per addetto di cui al comma 1 è determinata avuto riguardo ai parametri di cui all’articolo 3, comma 9, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012.

 

     Art. 15. (Riduzione della spesa per locazioni passive)

     1. Alle locazioni passive della Regione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012.

     2. Nel caso di rinnovo di contratti aventi scadenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica una riduzione pari almeno a quella prevista dall’articolo 3, comma 4, del d.l. 95/2012 convertito dalla l. 135/2012.

     3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, il complesso della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all’utilizzo, da parte delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale, degli immobili adibiti ad uso ufficio è determinato, per l’anno 2013, nella misura del 4 per cento del valore complessivo degli immobili utilizzati che risulta dai valori medi di vendita forniti dall’osservatorio del mercato immobiliare di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della l. 59/1997) e successive modificazioni e integrazioni.

     4. La misura di contenimento della spesa di cui al comma 3 non si applica alla spesa per manutenzioni relativa agli immobili oggetto di trasferimento ai sensi del d.lgs. 85/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

     5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti del settore regionale allargato e alle società in house della Regione, considerando la FI.L.S.E. S.p.A. e le sue controllate come sistema ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico FI.L.S.E. S.p.A.) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 16. (Adempimenti attuativi da parte della Giunta regionale)

     1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di ricognizione e riparto dei limiti di spesa di cui agli articoli 6, 7, 9, 10, 11 e 12 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, non possono essere assunti impegni relativi alle spese di cui agli articoli 6, 7, 9, 10, 11 e 12. Con il medesimo provvedimento viene determinato il limite di spesa di cui all'articolo 15, tenuto conto dell'ultimo aggiornamento dei valori medi degli immobili fornito dall'osservatorio del mercato immobiliare di cui all'articolo 64, comma 3, del d.lgs. 300/1999 e successive modificazioni e integrazioni.

     3. Gli organi di vertice degli enti appartenenti al settore regionale allargato adottano il provvedimento di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e lo trasmettono alla Regione.

 

     Art. 17. (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale))

     1. (Omissis) [2].

 

     Art. 18. (Norme in materia di gestione e razionalizzazione del patrimonio regionale)

     1. Al fine di ridurre e razionalizzare la spesa regionale è istituito un fondo da alimentare con gli introiti della vendita del patrimonio immobiliare regionale non impiegato in via diretta per lo svolgimento di attività istituzionali ovvero per il quale sia prevista la destinazione ad altro utilizzo, le cui risorse sono finalizzate al finanziamento di investimenti immobiliari connessi all’attività istituzionale della Regione.

     2. La Regione può alienare all’Azienda Territoriale per l’Edilizia (ARTE) della provincia di Genova i beni immobili di cui al comma 1 con le modalità previste dall’articolo 22, commi 4, 5, 5 bis, 6 e 7 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011)) e successive modificazioni e integrazioni.

     3. Ai trasferimenti ed ai conferimenti di beni immobili effettuati in attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legislazione tributaria in materia di privatizzazione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

     4. In deroga a quanto disposto dall’articolo 8 della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni e integrazioni, gli atti di compravendita stipulati per effetto del presente articolo nei quali è parte la Regione possono essere ricevuti da un notaio.

 

     Art. 19. (Disposizioni relative alla gestione del patrimonio immobiliare di ARTE Genova) [3]

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore di ARTE Genova per la gestione del suo patrimonio immobiliare e per le attività istituzionali di cui alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. L’anticipazione di cui al comma 1 è concessa nella misura massima del 25 per cento del patrimonio immobiliare di ARTE Genova.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano con riferimento agli immobili di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2011, n. 1713 e al conseguente atto di trasferimento repertorio n. 15319 del 30 dicembre 2011.

 

     Art. 20. (Modifica dell’articolo 18 della l.r. 37/2011)

     1. (Omissis) [4].

 

     Art. 21. (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)) [5]

     1. (Omissis) [6].

     2. (Omissis) [7].

     3. (Omissis) [8].

     4. (Omissis) [9].

     5. (Omissis) [10].

     6. (Omissis) [11].

     7. (Omissis) [12].

     8. (Omissis) [13].

 

     Art. 22. (Modalità di riscossione di tributi regionali)

     1. Al fine di semplificare e rendere più agevole il pagamento dei tributi di spettanza regionale, anche giovandosi dell’evoluzione degli strumenti elettronici e telematici, oltre ai sistemi di pagamento previsti dalle singole disposizioni normative, con decreto del dirigente competente in materia di tributi può, prevedere ulteriori modalità per consentire l’assolvimento degli oneri tributari [14].

     2. Anche ai fini di cui al comma 1, la riscossione ordinaria delle tasse automobilistiche è consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa in vigore, anche alle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria, iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e integrazioni.

     3. La Giunta regionale approva, con proprio atto, lo schema di convenzione per la disciplina del sistema di riscossione di cui al comma 2, con particolare riferimento alle modalità di erogazione del sistema, all’accesso agli archivi, al riversamento delle somme riscosse, nonché ai costi a carico dell’utente.

     4. I soggetti di cui al comma 2 sono esonerati dal prestare specifiche garanzie per la riscossione, in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell’attività creditizia secondo la vigente normativa nazionale.

 

     Art. 23. (Disposizioni in materia di crediti di modesta entità per tributi regionali)

     1. Per i crediti relativi ai tributi regionali maturati sino al 31 dicembre 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

     2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

     3. Al fine di evitare comportamenti elusivi della pretesa tributaria, la disposizione di cui al comma 1 parimenti non si applica ogniqualvolta l’ammontare dovuto, pur non superando la soglia di cui al medesimo comma 1, è il risultato del mancato pagamento dell’intero tributo dovuto.

 

     Art. 24. (Tributi propri)

     1. I tributi, previsti dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni, sono tributi propri regionali e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali vigenti, sino a quando non interverranno le normative regionali di disciplina specifica del singolo tributo.

     1 bis. Se non già diversamente disposto, i procedimenti di rimborso relativi ai tributi regionali si concludono nel termine massimo di centottanta giorni [15].

 

     Art. 25. (Variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito)

     1. Per l’anno d’imposta 2012, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF), di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 27.000,00, è fissata nella misura prevista dall’articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.

     2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 27.000,00, per l’anno d’imposta 2012, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF), di cui all’articolo 50 del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, da applicarsi all’intero ammontare del reddito complessivo, è fissata nella misura prevista dall’articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

     3. Per l’anno d’imposta 2012 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell’addizionale regionale IRPEF compreso fra euro 27.000,01 ed euro 27.137,38, l’imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 27.137,38 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRPEF).

     4. Il minor gettito derivante dalla variazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito, stimato in euro 24.500.000,00 per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2012, trova compensazione nella revoca per pari importo dell’autorizzazione all’impegno di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2012) sulle somme stanziate all’U.P.B. 9.108 “Finanziamento ripiano disavanzi” dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 26. (Modifica alla legge regionale 6 novembre 2012, n. 34 (Revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale e riorganizzazione dell’Agenzia Sanitaria Regionale). Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale), alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria) ed alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007))

     1. Al comma 9 dell’articolo 8 della l.r. 34/2012, le parole: “, entro il termine massimo del 31 dicembre 2013,” sono soppresse.

 

     Art. 27. (Fondo per l’edilizia - Social housing e Riqualificazione urbana)

     1. Al fine di finanziare interventi di riqualificazione urbana ovvero di edilizia sociale è costituito presso FI.L.S.E. S.p.A. un Fondo per l’edilizia - Social housing e Riqualificazione urbana [16].

     2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato con le risorse derivanti dal bilancio regionale e dai finanziamenti statali e comunitari per Programmi di Social housing, di Riqualificazione urbana e dei centri minori dell’entroterra, ovvero per interventi con significativa presenza di Edilizia sociale. Il fondo in fase di prima attuazione è alimentato dai fondi già istituiti presso FI.L.S.E. con analoga destinazione.

     3. Il fondo di cui al comma 1 consente l’utilizzo delle eventuali economie dei Programmi di cui al comma 2 in corso destinandole in via prioritaria alla copertura del completamento delle graduatorie dei Programmi stessi.

 

     Art. 28. (Fondi speciali)

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 27 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell’esercizio 2013, restano determinati nella misura indicata nella tabella A allegata alla presente legge per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

 

     Art. 29. (Copertura finanziaria)

     1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.

 

     Art. 30. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)

 

 

TABELLA A (Articolo 28)

 

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

 

 

 

Competenza

2013

 

Competenza

2014

Competenza

2015

AREA XIII – AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA

 

1.500.000,00

0,00

0,00

TOTALE

1.500.000,00

0,00

0,00

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2013, n. 5.

[2] Modifica il comma 1 dell’art. 1 della L.R. 8 novembre 2011, n. 30.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2013, n. 5.

[4] Modifica il comma 3 dell’art. 18 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37.

[5] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41.

[6] Sostituisce la rubrica dell’art. 6 della L.R. 9 maggio 2003, n. 13.

[7] Sostituisce il comma 1 dell’art. 6 della L.R. 9 maggio 2003, n. 13.

[8] Sostituisce il comma 1 bis dell’art. 6 della L.R. 9 maggio 2003, n. 13.

[9] Modifica il comma 1 quater dell’art. 6 della L.R. 9 maggio 2003, n. 13.

[10] Modifica il comma 1 quinquies dell’art. 6 della L.R. 9 maggio 2003, n. 13.

[11] Modifica il comma 1 sexies dell’art. 6 della L.R. 9 maggio 2003, n. 13.

[12] Sostituisce il comma 1 octies dell’art. 6 della L.R. 9 maggio 2003, n. 13.

[13] Aggiunge i commi 1 nonies, 1 decies e 1 undecies all'art. 6 della L.R. 9 maggio 2003, n. 13.

[14] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 32.

[15] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7.

[16] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017 n. 30.