§ 5.4.272 - L.R. 10 dicembre 2012, n. 60.
Modifiche alla L.R. 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo) e modifiche alla L.R. 10 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:10/12/2012
Numero:60


Sommario
Art. 1.  Modifiche ed integrazioni alla l.r. 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo)
Art. 2.  Modifiche alla l.r. 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – Bilancio pluriennale 2012-2014)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 5.4.272 - L.R. 10 dicembre 2012, n. 60.

Modifiche alla L.R. 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo) e modifiche alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012-2014).

(B.U. 19 dicembre 2012, n. 69)

 

Art. 1. Modifiche ed integrazioni alla l.r. 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo)

1. Dopo il comma 1, dell’art. 1, della l.r. 15/2000 è inserito il seguente comma:

 

“1 bis. Ai fini dell’applicazione della presente legge per attività musicale si intende anche l’attività coreutica e di danza”.

 

2. Al comma 1, dell'art. 19, della l.r. 15/2000, dopo le parole "in possesso dei requisiti di cui all'art. 2" sono aggiunte le seguenti: "o che siano beneficiari del contributo derivante dal Fondo Unico per lo Spettacolo".

 

     Art. 2. Modifiche alla l.r. 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – Bilancio pluriennale 2012-2014)

1. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 approvato con la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – Bilancio pluriennale 2012-2014” sono apportate le variazioni, per competenza e per cassa, riportate nell’allegato “Prospetto A”.

 

2. L’Allegato 3 di cui all’articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 è sostituito dall’Allegato 3 alla presente legge.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

Prospetto A e Allegato 3

(Omissis)