Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.4 beni e attività culturali |
Data: | 10/12/2012 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche ed integrazioni alla l.r. 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo) |
Art. 2. Modifiche alla l.r. 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – Bilancio pluriennale 2012-2014) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 5.4.272 - L.R. 10 dicembre 2012, n. 60.
Modifiche alla L.R. 22 febbraio 2000, n. 15 (Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo) e modifiche alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012-2014).
(B.U. 19 dicembre 2012, n. 69)
Art. 1. Modifiche ed integrazioni alla
1. Dopo il comma 1, dell’art. 1, della
“1 bis. Ai fini dell’applicazione della presente legge per attività musicale si intende anche l’attività coreutica e di danza”.
2. Al comma 1, dell'art. 19, della
Art. 2. Modifiche alla
1. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 approvato con la
2. L’Allegato 3 di cui all’articolo 5 della
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Prospetto A e Allegato 3
(Omissis)