§ 5.4.271 - L.R. 10 dicembre 2012, n. 59.
Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:10/12/2012
Numero:59


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Riconoscimento della manifestazione d’arte “Treglio affrescata”
Art. 3.  Obiettivi
Art. 4.  Organizzazione
Art. 5.  Contributo regionale
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 5.4.271 - L.R. 10 dicembre 2012, n. 59. [1]

Riconoscimento di Treglio paese dell'affresco.

(B.U. 19 dicembre 2012, n. 69)

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione, nel rispetto del dettato dell’articolo 8, comma 1, dello Statuto regionale, si propone di documentare, valorizzare e promuovere l’arte della pittura “a fresco” sul territorio regionale.

 

     Art. 2. Riconoscimento della manifestazione d’arte “Treglio affrescata”

1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, in considerazione della valenza internazionale della manifestazione d’arte “Treglio affrescata”, riconosce a Treglio (Ch) la qualifica di “Paese dell’affresco”.

 

     Art. 3. Obiettivi

1. Ai fini del riconoscimento di cui all’articolo 2, la manifestazione d’arte “Treglio affrescata” persegue i seguenti obiettivi:

 

a) promuove la salvaguardia, valorizzazione e diffusione dell’arte della pittura a fresco;

 

b) gestisce un laboratorio permanente aperto a tutti ed organizza periodicamente corsi didattici destinati a studenti delle scuole d’arte, artisti italiani e stranieri, studiosi ed appassionati della tecnica dell’affresco;

 

c) ai fini dello sviluppo turistico sostenibile, rende fruibile, mediante opportune iniziative di divulgazione, il godimento delle opere d’arte;

 

d) custodisce, valorizza, documenta e diffonde la conoscenza del patrimonio artistico di pittura affrescata acquisito in seguito allo svolgimento della manifestazione d’arte;

 

e) collabora, se richiesta, con la Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici e con gli Enti locali interessati, nelle forme e modi da concordare tra le parti, ai fini del recupero e restauro di beni artistici regionali espressi nella forma pittorica dell’affresco;

 

f) organizza, in accordo con gli istituti scolastici, visite guidate in favore degli studenti di ogni ordine e grado;

 

g) collabora con le scuole di ogni ordine e grado al fine di offrire un contributo formativo e didattico, nello specifico settore artistico, che affianchi, anche attraverso percorsi dedicati, la didattica frontale delle scuole.

 

     Art. 4. Organizzazione

1. La manifestazione d’arte “Treglio affrescata” si svolge a Treglio (Ch), con cadenza annuale, a cura dell’Amministrazione comunale interessata che ne gestisce in proprio l’organizzazione e lo svolgimento.

 

     Art. 5. Contributo regionale

1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, può sostenere finanziariamente la manifestazione d’arte “Treglio affrescata” mediante elargizione al Comune gestore di un contributo anche annuale [2].

 

2. La concessione del contributo regionale, nelle forme e modi di cui al comma 3, è subordinata alla presentazione, entro il termine di sessanta giorni antecedente la data di svolgimento della manifestazione, di una relazione dettagliata, comprensiva della previsione di spesa, firmata del legale rappresentante della manifestazione [3].

 

3. L’ammontare complessivo del contributo, che non può eccedere il 50% della spesa sostenuta, è erogato dalla Giunta regionale nella seguente misura:

a) 40% prima della realizzazione della manifestazione e, comunque, a seguito della presentazione della relazione di cui al comma 2;

b) 60% entro trenta giorni dalla presentazione di una relazione illustrativa dell’attività svolta, corredata del bilancio consuntivo dell’attività finanziata, a firma del legale rappresentante [4].

 

4. Il contributo regionale, se erogato, salvo diversa disposizione di legge, non è cumulabile con quelli derivanti dall’applicazione di altre leggi regionali [5].

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Abrogata dall'art. 6 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 49.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 2 aprile 2014, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 2 aprile 2014, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 2 aprile 2014, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 2 aprile 2014, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.