Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 16/11/2012 |
Numero: | 194 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le disposizioni del presente decreto operano per lo specifico fine di completare quelle di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, allo scopo di garantire la [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 95.1.377 - D.L. 16 novembre 2012, n. 194. [1]
Disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.
(G.U. 17 novembre 2012, n. 269)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
1. Le disposizioni del presente decreto operano per lo specifico fine di completare quelle di cui all'articolo 11, comma 7, del
2. Fermo restando che fra i titolari di reddito di impresa di cui al comma 7 dell'articolo 11 del
a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del
b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), per accedere al finanziamento di cui al comma 7 dell'articolo 11 del
4. Salvo quanto previsto dal presente decreto, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonchè da 10 a 13 dell'articolo 11 del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 17 gennaio 2013, n. 14). L'art. 1 della