§ 95.1.377 - D.L. 16 novembre 2012, n. 194.
Disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:16/11/2012
Numero:194


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni del presente decreto operano per lo specifico fine di completare quelle di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, allo scopo di garantire la [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 95.1.377 - D.L. 16 novembre 2012, n. 194. [1]

Disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.

(G.U. 17 novembre 2012, n. 269)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2012;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1.

     1. Le disposizioni del presente decreto operano per lo specifico fine di completare quelle di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, allo scopo di garantire la tempestività delle procedure del finanziamento di cui al predetto comma ad ulteriori categorie di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012.

     2. Fermo restando che fra i titolari di reddito di impresa di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012 già rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale, il finanziamento di cui al predetto comma 7 dell'articolo 11 può essere altresì chiesto ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ivi previsti, previa integrazione della convenzione di cui al medesimo comma 7 del citato articolo 11:

     a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonchè dagli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, nonchè per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013;

     b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

     3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), per accedere al finanziamento di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7 la documentazione prevista dal comma 9 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 174 del 2012. A questi fini, per i soggetti di cui al comma 2, lettera a), l'autodichiarazione, nella parte riguardante la "ripresa piena dell'attività", si intende riferita alla loro attività di lavoro autonomo ovvero agricola; la stessa parte di autodichiarazione è omessa dai soggetti di cui al comma 2, lettera b).

     4. Salvo quanto previsto dal presente decreto, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonchè da 10 a 13 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012.

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 17 gennaio 2013, n. 14). L'art. 1 della L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha stabilito che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto, non convertito in legge.