Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.2 circolazione stradale |
Data: | 28/09/2012 |
Numero: | 198 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di carta di circolazione |
Art. 2. Modifiche all'articolo 256 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 259 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 260 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 |
Art. 6. Modifiche alle appendici al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 |
Art. 7. Modifiche agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 |
Art. 8. Disposizioni transitorie e finali |
§ 93.2.297 - D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di variazione dell'intestatario della carta di circolazione, intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e di targhe dei rimorchi.
(G.U. 22 novembre 2012, n. 273)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Visto il
Visto il
Vista la
Visto, altresì, il comma 7 del citato articolo 11 della
Visto l'articolo 12, comma 1, lettera a), della
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 30 agosto 2011 e del 24 novembre 2011;
Ritenuto opportuno, per ragioni di sistematicità ed economicità della normazione, ricondurre ad un unico atto normativo l'attuazione delle disposizioni di cui ai citati articoli 11, comma 7, e 12, comma 1, lettera a), della
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Dopo l'articolo 247 del
«Art. 247 bis. Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.
2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:
a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purchè conviventi;
b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del
c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto;
d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;
e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità.».
Art. 2. Modifiche all'articolo 256 del
1. All'articolo 256, comma 2, lettera a), del
Art. 3. Modifiche all'articolo 258 del
1. All'articolo 258, comma 1, del
a) alla lettera b):
1) dopo la parola: «autoveicoli», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e loro rimorchi»;
2) al numero 1), dopo la parola: «veicoli» sono inserite le seguenti: «e loro rimorchi»;
3) al numero 2), dopo la parola: «autoveicoli» sono inserite le seguenti: «e loro rimorchi»;
b) alla lettera c), le parole: «veicoli trainati da autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «carrelli appendice»;
c) alla lettera d), le parole: «dei rimorchi degli autoveicoli,» e le parole: «III. 4/d,» e: «III. 4/t,» sono soppresse; dopo le parole: «targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici» sono inserite le seguenti: «per carrelli appendice».
Art. 4. Modifiche all'articolo 259 del
1. All'articolo 259, comma 1, del
a) alla lettera a), le parole: «dei rimorchi,» sono soppresse;
b) alla lettera b), le parole: «dei rimorchi,» sono soppresse.
Art. 5. Modifiche all'articolo 260 del
1. All'articolo 260 del
a) al comma 1:
1) dopo le parole: «per autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, loro rimorchi»;
2) alla lettera a), la parola: «scritte» è sostituita dalla seguente: «scritta» e la parola: «RIMORCHIO,» è soppressa;
b) al comma 3, al secondo periodo, dopo la parola: «autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, dei rimorchi».
Art. 6. Modifiche alle appendici al titolo III del
1. Al titolo III, appendice XII-Art. 257, del
a) al numero 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «degli autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, nonchè quella posteriore dei loro rimorchi»;
2) la lettera b) è soppressa;
3) alla lettera h), le parole: «rimorchi e» sono soppresse;
4) alla lettera p), dopo le parole: «autoveicoli» sono inserite le seguenti: «e targhe di immatricolazione dei loro rimorchi»;
5) la lettera q) è soppressa;
6) alla lettera r), le parole: «rimorchi e» sono soppresse;
b) al numero 3:
1) al primo periodo, dopo la parola: « rimorchiati» sono inserite le seguenti: «che ne devono essere dotati»;
2) al terzo periodo, le parole da: «rispettivamente» a: « "Escursionisti Esteri" » sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente per i carrelli appendice trainati da autoveicoli, per i veicoli trainati da macchine agricole od operatrici e per i carrelli appendice trainati da autoveicoli "Escursionisti Esteri" ».
2. Al titolo III, appendice XIII-Art. 260 DISCIPLINARE TECNICO, numero 1, punto 1.3. Colori, del
Art. 7. Modifiche agli allegati al titolo III del
1. Agli allegati al titolo III del
a) nell'intestazione della TABELLA III.3/a Art. 257, le parole: «per rimorchi trainati da autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «per carrelli appendice trainati da autoveicoli» e le parole: «per rimorchi "escursionisti esteri" » sono sostituite dalle seguenti: «per carrelli appendice "escursionisti esteri" »;
b) nell'intestazione della TABELLA III.3/b Art. 257, le parole: «veicoli» sono sostituite dalle seguenti: «carrelli appendice»;
c) nell'intestazione della TABELLA III.3/e Art. 257, dopo le parole: «per autoveicoli» sono aggiunte le seguenti: «e loro rimorchi»;
d) alla figura III 4/b Art. 258, è inserita la seguente didascalia: «TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE PER AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI (formato A)»;
e) alla figura III 4/c Art. 258, è inserita la seguente didascalia: «TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE PER AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI (formato B)»;
f) la figura III 4/d Art. 258 è soppressa;
g) alla figura III 4/l Art. 258, nella didascalia, le parole: «VEICOLI TRAINATI DA AUTOVEICOLI» sono sostituite dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE»;
h) alla figura III 4/m Art. 258, nella didascalia, le parole: «VEICOLI TRAINATI DA AUTOVEICOLI» sono sostituite dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE»;
i) alla figura III 4/s Art. 258, nella didascalia, dopo le parole: « "ESCURSIONISTI ESTERI" » sono aggiunte, in fine, le seguenti: «E PER I LORO RIMORCHI»;
l) la figura III 4/t Art. 258 è soppressa;
m) alla figura III 4/u Art. 258, nella didascalia, la parola: «VEICOLI» è sostituita dalle seguenti: «CARRELLI APPENDICE».
Art. 8. Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e, per effetto dell'articolo 11, comma 8, della
Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 14, foglio n. 328