Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 81. Pubblica sicurezza |
Capitolo: | 81.4 servizi segreti e segreto di Stato |
Data: | 07/08/2012 |
Numero: | 133 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri |
Art. 2. Modifica all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Autorità delegata |
Art. 3. Modifiche all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Dipartimento delle informazioni per la sicurezza |
Art. 4. Modifica all'articolo 24 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di identità di copertura |
Art. 5. Modifica all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica |
Art. 6. Modifica all'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica |
Art. 7. Modifiche all'articolo 32 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica |
Art. 8. Modifica dell'articolo 34 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di accertamento di condotte illegittime o irregolari |
Art. 9. Modifica all'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di relazione al Parlamento |
Art. 10. Modifica all'articolo 40 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di tutela del segreto di Stato |
Art. 11. Modifica all'articolo 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato |
Art. 12. Modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attività informativa |
Art. 13. Disposizioni finanziarie |
§ 81.4.41 - L. 7 agosto 2012, n. 133.
Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto.
(G.U. 10 agosto 2012, n. 186)
Art. 1. Modifica all'articolo 1 della
1. All'articolo 1 della
«3-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attività di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali».
Art. 2. Modifica all'articolo 3 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della
«1-bis. L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della presente legge».
Art. 3. Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 3 dell'articolo 4 della
a) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) sulla base delle direttive di cui all'articolo 1, comma 3-bis, nonchè delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali»;
b) alla lettera i), dopo le parole: «al comma 7.» è inserito il seguente periodo: «Con le modalità previste da tale regolamento è approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano annuale delle attività dell'ufficio ispettivo.»;
c) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni».
Art. 4. Modifica all'articolo 24 della
1. Il comma 2 dell'articolo 24 della
«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, i documenti indicati al comma 1 del presente articolo, ivi compresi quelli rilasciati dalle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della
Art. 5. Modifica all'articolo 30 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della
«2-bis. E' compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, nonchè verificare che le attività di informazione previste dalla presente legge svolte da organismi pubblici non appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza rispondano ai principi della presente legge».
Art. 6. Modifica all'articolo 31 della
1. Al terzo periodo del comma 9 dell'articolo 31 della
Art. 7. Modifiche all'articolo 32 della
1. Al comma 1 dell'articolo 32 della
2. Al comma 4 dell'articolo 32 della
Art. 8. Modifica dell'articolo 34 della
1. L'articolo 34 della
«Art. 34. - (Accertamento di condotte illegittime o irregolari) - 1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora, sulla base degli elementi acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni, deliberi di procedere all'accertamento della correttezza delle condotte poste in essere da appartenenti o da ex appartenenti agli organismi di informazione e sicurezza, può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre lo svolgimento di inchieste interne ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera i). Le relazioni conclusive delle inchieste interne sono trasmesse integralmente al medesimo Comitato parlamentare».
Art. 9. Modifica all'articolo 38 della
1. All'articolo 38 della
«1-bis. Alla relazione di cui al comma 1 è allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonchè alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica».
Art. 10. Modifica all'articolo 40 della
1. Dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 40 della
Art. 11. Modifica all'articolo 41 della
1. Dopo il primo periodo del comma 9 dell'articolo 41 della
Art. 12. Modifica dell'articolo 4 del
1. L'articolo 4 del
«Art. 4. - (Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa) - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
Art. 13. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.