Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione |
Data: | 01/10/2012 |
Numero: | 186 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Violazione degli obblighi in materia di smaltimento e impiego di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009 |
Art. 4. Violazione degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e rintracciabilità di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati previsti dagli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. [...] |
Art. 5. Violazione degli obblighi in materia di registrazione degli stabilimenti e degli impianti derivanti dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009 |
Art. 6. Violazione degli obblighi in materia di riconoscimento degli stabilimenti e degli impianti derivanti dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 |
Art. 7. Violazione delle prescrizioni applicabili agli stabilimenti e impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti di cui agli allegati IV e V del regolamento (UE) n. 142/2011 |
Art. 8. Violazioni degli obblighi in materia di igiene e trasformazione applicabili agli impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti derivanti dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1069/2009 |
Art. 9. Violazione degli obblighi in materia di controlli interni e procedure di autocontrollo derivanti dagli articoli 28 e 29 del regolamento (CE) n. 1069/2009 |
Art. 10. Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati previsti dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1069/2009 |
Art. 11. Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato e uso di fertilizzanti organici e ammendanti derivanti dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009 |
Art. 12. Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato e uso di altri prodotti derivati previsti dagli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1069/2009 |
Art. 13. Violazione degli obblighi in materia di importazione e transito di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati previsti dagli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009 |
Art. 14. Violazione degli obblighi in materia di importazione, transito ed esportazione derivanti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 del regolamento (UE) n. 142/2011 |
Art. 15. Violazione degli obblighi in materia di esportazione derivanti dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1069/2009 |
Art. 16. Sistema di controlli ufficiali |
Art. 17. Disposizioni finanziarie |
Art. 18. Disposizioni finali |
§ 69.4.76 - D.Lgs. 1 ottobre 2012, n. 186.
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera.
(G.U. 31 ottobre 2012, n. 255)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2003, e successive modificazioni;
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella riunione del 25 luglio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al
2. Il presente decreto reca, altresì, la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali nell'ambito della propria organizzazione e legislazione.
Art. 3. Violazione degli obblighi in materia di smaltimento e impiego di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e d), del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere b) e c), del
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o utilizza i materiali di categoria 1 senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o utilizza i materiali di categoria 2 senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o utilizza i materiali di categoria 3 senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del
6. Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate ai sensi dell'articolo 16 del
Art. 4. Violazione degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e rintracciabilità di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati previsti dagli articoli 21 e 22 del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del
3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del
4. Gli operatori che, essendovi tenuti, nelle ipotesi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del
5. La medesima sanzione di cui al comma 4 si applica agli operatori che non ottemperano agli obblighi di rintracciabilità di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del
6. Gli operatori che, essendovi tenuti, non ottemperano agli obblighi di marcatura di cui allegato VIII, capo V, del
7. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, del
Art. 5. Violazione degli obblighi in materia di registrazione degli stabilimenti e degli impianti derivanti dall'articolo 23 del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, nei limiti di applicabilità dell'articolo 23 del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, ai sensi del citato articolo 23, paragrafo 2, non forniscono all'autorità competente informazioni aggiornate sugli stabilimenti e gli impianti registrati di cui al comma 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
Art. 6. Violazione degli obblighi in materia di riconoscimento degli stabilimenti e degli impianti derivanti dall'articolo 24 del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nelle ipotesi previste dall'articolo 24, paragrafo 1, del
Art. 7. Violazione delle prescrizioni applicabili agli stabilimenti e impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti di cui agli allegati IV e V del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non rispettano le condizioni generali di cui all'allegato IV, capo I, sezione 1, del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non rispettano le prescrizioni per il trattamento delle acque reflue di cui al medesimo allegato IV, capo I, sezione 2, del
3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non rispettano le prescrizioni specifiche per la trasformazione di materiali di categoria 1 e 2 previste dall'allegato IV, capo I, sezione 3, del
4. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che , essendovi tenuti, non rispettano le prescrizioni specifiche per la trasformazione di materiali di categoria 3 previste dall'allegato IV, capo I, sezione 4, del
5. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti non rispettano le prescrizioni di cui allegato V, capo I, sezioni 1 e 2, del
6. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti non rispettano le prescrizioni in materia di igiene applicabili agli impianti di biogas e compostaggio di cui allegato V, capo II, del
7. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non rispettano i parametri standard di trasformazione di cui all'allegato V, capo III, sezione I, del
8. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non rispettano le norme applicabili ai residui di digestione e al compost di cui all'allegato V, capo III, sezione 3, del
Art. 8. Violazioni degli obblighi in materia di igiene e trasformazione applicabili agli impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti derivanti dall'articolo 25 del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi previste dall'articolo 25, paragrafo 1, del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi previste dall'articolo 26, paragrafo 1, del
Art. 9. Violazione degli obblighi in materia di controlli interni e procedure di autocontrollo derivanti dagli articoli 28 e 29 del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non ottemperano all'obbligo di istituire, attuare e mantenere i sistemi di controllo interni previsti dall'articolo 28 del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi di cui all'articolo 28 del
3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del
4. La medesima sanzione si applica agli operatori che omettono di sottoporre a revisione i loro sistemi di autocontrollo e le loro procedure apportando i necessari cambiamenti ogniqualvolta si determini una modifica al prodotto, al processo o una qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, del magazzinaggio e della distribuzione.
5. Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei sistemi o nelle procedure di cui ai commi 1 e 3 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
Art. 10. Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati previsti dall'articolo 31 del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che immettono sul mercato sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati all'alimentazione di animali da allevamento diversi dagli animali da pelliccia, senza rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 31 del
2. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del
Art. 11. Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato e uso di fertilizzanti organici e ammendanti derivanti dall'articolo 32 del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che immettono sul mercato e usano fertilizzanti organici e ammendanti, senza rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 32 del
2. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma dell'allegato XI del
Art. 12. Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato e uso di altri prodotti derivati previsti dagli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 35 del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi previste dall'articolo 36 del
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nelle ipotesi previste dall'articolo 24, paragrafo 1, del
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nelle ipotesi previste dall'articolo 24, paragrafo 2, del
5. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi previste dall'articolo 24, paragrafi 3 e 4, del
Art. 13. Violazione degli obblighi in materia di importazione e transito di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati previsti dagli articoli 41 e 42 del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le eventuali deroghe concesse dall'autorità competente, gli operatori che importano nella o inviano in transito attraverso l'Unione europea sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, senza rispettare le prescrizioni generali di cui agli articoli 41, paragrafo 1 e paragrafo 3, e 42 del
Art. 14. Violazione degli obblighi in materia di importazione, transito ed esportazione derivanti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato, ovvero esporta, pelli ottenute da animali sottoposti a trattamenti illeciti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE, o dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), della direttiva 96/23/CE, di intestini di ruminanti con o senza contenuto e di ossa e prodotti a base di ossa contenenti la colonna vertebrale e il cranio, senza la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 26 del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque importa o fa transitare campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, comprendenti prodotti derivati o sottoprodotti di origine animale, inclusi quelli di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del
3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non presentano i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici destinati ad essere importati tramite uno Stato membro diverso dalla Stato membro di destinazione, a un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto dall'Unione di cui all'allegato I della
4. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano campioni per la ricerca o campioni diagnostici senza ottemperare alle prescrizioni particolari di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 1, del
5. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano campioni commerciali senza ottemperare alle prescrizioni particolari di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 2, punti 2 e 3, del
6. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano articoli da esposizione senza ottemperare alle condizioni di imballaggio, trattamento e smaltimento di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 3, del
Art. 15. Violazione degli obblighi in materia di esportazione derivanti dall'articolo 43 del
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 43, paragrafo 1, del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del
3. La stessa sanzione di cui ai commi 1 e 2, fatte salve le deroghe previste dall'articolo 43, paragrafo 5, del
Art. 16. Sistema di controlli ufficiali
1. L'attività di controllo ufficiale, è prerogativa delle autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 2.
2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attività di controllo ufficiale di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. I soggetti che svolgono l'attività di controllo ufficiale, di cui al presente articolo, sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente.
Art. 17. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attività di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 18. Disposizioni finali
1. E' abrogato il
2. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento di registrazione degli operatori, degli stabilimenti o impianti di cui all'articolo 23 del
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto, nel caso in cui le violazioni riguardano prescrizioni relative al materiale definito di categoria 1 e 2, ai sensi del
4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla
5. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14, 15, 17 della
6. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.