Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.1 bilancio dello stato |
Data: | 16/10/2012 |
Numero: | 182 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni generali |
Art. 2. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative |
Art. 3. Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative |
Art. 4. Modifica all'articolo 17 della legge 12 novembre 2011, n. 184 |
§ 27.1.214 - L. 16 ottobre 2012, n. 182.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012.
(G.U. 26 ottobre 2012, n. 251 - S.O. n. 198)
Art. 1. Disposizioni generali
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con
Art. 2. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative
1. All'articolo 2, comma 3, della
2. All'articolo 2, comma 7, della
3. Il comma 27 dell'articolo 2 della
«27. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222, 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, allocati nel programma "Oneri per il servizio del debito statale". Per le medesime necessità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012, allocati nel programma "Rimborsi del debito statale"».
Art. 3. Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative
1. All'articolo 8 della
«10-bis. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al
Art. 4. Modifica all'articolo 17 della
1. All'articolo 17 della
«20-bis. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni una tantum in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del
Allegato
TABELLE
(Omissis)