§ 5.2.187 - L.R. 28 settembre 2012, n. 39.
Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:28/09/2012
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"
Art. 2 . Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"
Art. 3 . Norma finanziaria


§ 5.2.187 - L.R. 28 settembre 2012, n. 39.

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".

(B.U. 5 ottobre 2012, n. 82)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 è inserito il seguente comma:

"2 bis. I contributi destinati all’acquisto di strumenti musicali o di ausili alle attività musicali e di lettura ad alta voce e per la psicomotricità, nonché alla realizzazione di progetti inerenti attività musicali e di lettura ad alta voce e di psicomotricità, sono concessi nella misura massima del 90% e comunque entro l’importo massimo di euro 4.000,00 per asilo nido.".

 

          Art. 2. Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"

1. Al comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 dopo le parole "dall’articolo 26, commi 2" sono inserite le seguenti: ", 2 bis".

2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 è così sostituita:

"a) relazione illustrativa degli interventi o acquisti da effettuare, nonché dei progetti inerenti attività musicali e di lettura ad alta voce e di psicomotricità che l’asilo nido intende realizzare;".

 

          Art. 3. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2012 e per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0186 "Fondo speciale per le spese d’investimento" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014; contestualmente la dotazione dell’upb U0150 "Interventi strutturali per lo sviluppo sociale della famiglia" viene incrementata di euro 200.000,00 in ogni esercizio del triennio 2012-2014.