Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.1 acque pubbliche |
Data: | 18/07/2012 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. (Proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27) |
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 2) |
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 3) |
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 4) |
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 5) |
Art. 6. (Modificazione all'articolo 6) |
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 7) |
Art. 8. (Modificazioni all'articolo 8) |
Art. 9. (Modificazioni all'articolo 9) |
Art. 10. (Modificazioni all'articolo 16) |
Art. 11. (Modificazione all'articolo 18) |
Art. 12. (Modificazione all'articolo 20) |
Art. 13. (Abrogazione dell'articolo 21) |
Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 22) |
Art. 15. (Modificazioni all'articolo 25) |
Art. 16. (Modificazione all'articolo 30) |
Art. 17. (Disposizioni transitorie) |
Art. 18. (Disposizioni finanziarie) |
§ 3.1.16 - L.R. 18 luglio 2012, n. 21.
Modificazioni alle leggi regionali 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), e 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1).
(B.U. 21 agosto 2012, n. 35)
CAPO I
MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1999, N. 27
Art. 1. (Proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 5, della
1. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 5 della
CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2006, N. 29
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 2)
1. Al secondo periodo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della
2. Il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della
"1) somministrazione di pasti o merende preparati attraverso l'utilizzo di prodotti, ivi compresi quelli alcolici e superalcolici, provenienti per almeno il 50 per cento dall'azienda agricola e per il 30 per cento costituiti da prodotti regionali tradizionali o provenienti da aziende agricole regionali, anche associate a cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti; la parte rimanente dei prodotti può essere di altra provenienza. Le predette percentuali si riferiscono al peso dei prodotti impiegati per l'attività agrituristica nel corso di un anno. Sono esclusi dal conteggio percentuale generale i prodotti necessari e complementari alla preparazione dei pasti definiti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. E', inoltre, consentito l'acquisto di verdure di diversa provenienza nel periodo invernale. Le bevande devono essere somministrate in correlazione con i pasti o le merende; possono essere serviti soltanto vini di produzione regionale. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne;".
Art. 3. (Modificazioni all'articolo 3)
1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della
"d) sessanta coperti giornalieri, compresi quelli per gli ospiti delle camere e degli alloggi, per l'attività di ristorazione svolta mediante somministrazione di pasti e merende. Tale limite può essere elevato a ottanta coperti giornalieri, con il limite di sessanta coperti a pasto, qualora l'attività di somministrazione sia svolta per un periodo massimo, anche frazionabile, di centottanta giorni all'anno. Non concorrono al raggiungimento di tale limite le attività di degustazione dei prodotti aziendali e di somministrazione delle merende per le fattorie didattiche.".
2. Al comma 4 dell'articolo 3 della
3. Il comma 6 dell'articolo 3 della
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 4)
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della
2. Il comma 3 dell'articolo 4 della
"3. Nell'elenco di cui al comma 1 possono altresì essere iscritte le società agricole in qualsiasi forma costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l'attività agrituristica. In tal caso, i requisiti di cui al comma 2, lettere a), c) e d) devono essere posseduti da tutti i soci e il requisito di cui al comma 2, lettera b), dal socio preposto all'esercizio dell'attività agrituristica.".
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 5)
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della
"1. Le domande per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 sono presentate alla struttura competente e contengono la descrizione delle caratteristiche tipologiche dell'azienda agricola. La descrizione dell'attività agrituristica che il richiedente intende svolgere è inserita nella richiesta del parere di razionalità di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della
"1 bis. La capacità ricettiva relativa a ciascuna azienda è definita dalla struttura competente nell'attestato di complementarietà di cui all'articolo 8, sulla base dei parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2.".
3. Al comma 2 dell'articolo 5 della
4. Il comma 3 dell'articolo 5 della
"3. Il dirigente, accertata la regolarità della domanda, la completezza e l'idoneità della documentazione allegata, dispone l'iscrizione nell'elenco entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e ne dà comunicazione all'interessato.".
Art. 6. (Modificazione all'articolo 6)
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 7)
1. Alla rubrica dell'articolo 7 della
2. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della
Art. 8. (Modificazioni all'articolo 8)
1. La rubrica dell'articolo 8 della
2. Il comma 1 dell'articolo 8 della
"1. Ai fini dell'esercizio dell'attività agrituristica, l'operatore interessato è tenuto a conseguire l'attestato che dichiara la complementarietà tra l'attività agricola e l'attività connessa di agriturismo. La degustazione dei prodotti aziendali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e l'attività di fattoria didattica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), non sono soggette all'accertamento della complementarietà e al rilascio del relativo attestato.".
3. Al comma 3 dell'articolo 8 della
Art. 9. (Modificazioni all'articolo 9)
1. Il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"1. L'esercizio dell'attività agrituristica, le variazioni della tipologia e del numero dei servizi offerti e il trasferimento della proprietà o della gestione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della
2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 della
3. Al comma 3 dell'articolo 9 della
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della
"3 bis. Nel caso di subingresso per causa di morte dell'operatore da parte dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, il subentrante che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere d) ed e), può continuare nell'esercizio dell'attività agrituristica, in attesa dell'acquisizione dei requisiti stessi da dimostrare entro un anno dal subingresso, salva proroga per casi comprovati di forza maggiore e fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e c).".
Art. 10. (Modificazioni all'articolo 16)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della
"d) realizzazione di opere, compresi gli impianti, finalizzate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e);".
3. [Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della
"d bis) predisposizione e installazione dei cartelli indicatori delle attività agrituristiche."] [1].
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della
"1 bis. Le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono ammesse ad agevolazione nel rispetto dei limiti di ricettività di cui all'articolo 3, comma 3, e tenuto conto delle eventuali agevolazioni già percepite, anche se già decorsi i termini di cui all'articolo 19, comma 1.".
5. [Il comma 2 dell'articolo 16 della
"2. Le iniziative di cui al comma 1, lettera c), sono riammesse ad agevolazione trascorsi quindici anni dalla prima dotazione."] [2].
Art. 11. (Modificazione all'articolo 18)
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della
Art. 12. (Modificazione all'articolo 20)
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 della
"d) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui all'articolo 16 entro il termine massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, comunque non superiore a cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione.".
Art. 13. (Abrogazione dell'articolo 21)
1. L'articolo 21 della
Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 22)
1. L'articolo 22 della
"Art. 22
(Non ripetibilità e divieto di cumulo)
1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative e, per quanto riguarda le iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), d) e dbis), non sono ripetibili, anche decorsi i termini di cui all'articolo 19, comma 1.".
Art. 15. (Modificazioni all'articolo 25)
1. Il comma 1 dell'articolo 25 della
"1. La struttura competente approva il progetto relativo ai cartelli indicatori delle attività agrituristiche per garantirne la segnalazione a fini turistici.".
2. Al comma 3 dell'articolo 25 della
Art. 16. (Modificazione all'articolo 30)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della
"3 bis. Alla terza violazione accertata definitivamente delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 12, 14 e 25 lo sportello unico dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività per un anno.".
Art. 17. (Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), della
2. La disposizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), della
3. Alle domande di contributo presentate dalle associazioni agrituristiche prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 21 della
4. Alle domande per la predisposizione e l'installazione di cartelli pervenute prima della data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 25, comma 1, della
5. Per l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 30, comma 3bis, della
Art. 18. (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 10, comma 3, è determinato in annui euro 10.000 a decorrere dall'anno 2012.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nella parte prima dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2012/2014 nell'unità previsionale di base 1.10.3.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare).
3. L'abrogazione dell'articolo 21 della
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Comma abrogato dall'art. 4 della
[2] Comma abrogato dall'art. 4 della