Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 04/05/2012 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione. |
Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio. |
Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte. |
Art. 4. Termine finale del procedimento. |
Art. 5. Norme finali. |
§ 1.4.207 - Decreto Presidenziale 4 maggio 2012, n. 42.
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, del Dipartimento regionale del lavoro e dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative.
(G.U.R. 22 giugno 2012, n. 25 - S.O.)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Viste la
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il Decreto Presidenziale 28 giugno 2010, di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;
Vista la
Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'articolo 2 della citata
Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato articolo 2 della
Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, del Dipartimento regionale del lavoro e dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative;
Visti gli allegati A) alla proposta di regolamento con i quali si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, del Dipartimento regionale del lavoro e dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;
Visti gli allegati B) alla proposta di regolamento con i quali si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, del Dipartimento regionale del lavoro e dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;
Viste le relazioni con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;
Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-ter dell'articolo 2 della
Visto il concerto espresso dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui agli allegati B);
Visto il parere n. 2551/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 31 gennaio 2012;
Vista la
Su proposta del Presidente della Regione in funzione di Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte o che debbano essere promossi d'ufficio, di competenza del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, del Dipartimento regionale del lavoro e dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative, di seguito denominata Agenzia regionale per l'impiego.
2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o dell'ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.
Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.
1. Per i procedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, promossi d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui il ramo di amministrazione competente abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'ufficio responsabile del ramo di amministrazione competente, della richiesta o della proposta.
Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte.
1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell'istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
Art. 4. Termine finale del procedimento.
1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alladata in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, il Dipartimento regionale del lavoro e l'Agenzia regionale per l'impiego dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro, il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, il Dipartimento regionale del lavoro e l'Agenzia regionale per l'impiego sottopongono lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento.
4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.
5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro. Tale periodo è compreso nell'ambito del termine complessivo del procedimento.
6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.
7. Nei casi in cui il controllo sugli atti di competenza del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, del Dipartimento regionale del lavoro e dell'Agenzia regionale per l'impiego abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce, altresì, il termine entro il quale il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, il Dipartimento regionale del lavoro e l'Agenzia regionale per l'impiego devono adottare le proprie determinazioni. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-rifiuto o di silenzio-assenso, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.
Art. 5. Norme finali.
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo all'entrata in vigore.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.