§ 4.4.10 - L.R. 1 agosto 2012, n. 25.
Modifiche alla Legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71: "Norme per la disciplina delle attività estrattive"


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 cave e torbiere
Data:01/08/2012
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 71/1997)
Art. 2.  (Norma transitoria)
Art. 3.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 4.4.10 - L.R. 1 agosto 2012, n. 25.

Modifiche alla Legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71: "Norme per la disciplina delle attività estrattive"

(B.U. 9 agosto 2012, n. 77)

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 71/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive), le parole "31 marzo" sono sostituite dalle parole: "30 settembre".

2. Il comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997 è sostituito dai seguenti:

"5. Il mancato versamento del contributo nel termine di cui al comma 1 comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato nei successivi sessanta giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato nei successivi trenta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al venticinque per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato negli ulteriori successivi novanta giorni.

5 bis. Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5 non si cumulano.".

3. Il comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

"6. Trascorso inutilmente il termine di centottanta giorni per il versamento del contributo, l'Autorità competente dichiara la sospensione dell'autorizzazione o della concessione dandone contestualmente comunicazione alla Provincia e alla Regione. La sospensione cessa al momento dell'effettuazione del pagamento ai sensi del comma 5.".

4. Il comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

"7. Trascorso inutilmente un anno dalla data di sospensione di cui al comma 6, l'autorità competente dichiara decaduta l'autorizzazione o la concessione e provvede all'escussione della fidejussione.".

5. Il comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997 è sostituito dal seguente:

"8. Il Comune versa, entro il 31 ottobre di ogni anno, parte del contributo come di seguito specificato:

a) il 10 per cento alla Provincia;

b) il 50 per cento alla Regione per attività di recupero e bonifica ambientale di cave dismesse e di aree degradate, nonché di ambienti naturali connessi.".

6. Dopo il comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997 è aggiunto il seguente:

"8 bis. Nei casi di cui al comma 5 il Comune provvede ad informare tempestivamente la Provincia e la Regione ed effettua il versamento di cui al comma 8, comprensivo delle maggiorazioni applicate, entro i trenta giorni successivi alla riscossione del pagamento da parte del titolare dell'autorizzazione o concessione.".

 

     Art. 2. (Norma transitoria)

1. Ai titolari delle autorizzazioni o delle concessioni che, alla scadenza del 31 marzo 2012 non hanno provveduto a versare, per lo stesso anno, il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 17 come modificato dalla presente legge.

 

     Art. 3. (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.