Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 ordinamento istituzionale |
Data: | 29/10/2012 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all' articolo 3 della legge regionale 54/1973) |
Art. 2. (Modifiche all' articolo 15 della legge regionale 52/1980) |
Art. 3. (Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 52/1980) |
Art. 4. (Norma transitoria) |
§ 1.2.94 - L.R. 29 ottobre 2012, n. 21.
Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 54/1973 e alla legge regionale 52/1980.
(B.U. 31 ottobre 2012, n. 44 - S.O. n. 29)
Art. 1. (Modifica all' articolo 3 della
1. L'alinea del comma 3 dell'articolo 3 della
«3. L'importo complessivo di cui al comma 2, ridotto del 50 per cento, è suddiviso dall'Ufficio di Presidenza:».
Art. 2. (Modifiche all' articolo 15 della
1. Dopo il primo comma dell'articolo 15 della
«1 bis. Le spese effettuate dai gruppi consiliari con i fondi erogati dal Consiglio regionale sono sottoposte al controllo da parte di un Collegio di tre revisori dei conti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominato dall'Ufficio di Presidenza all'inizio di ogni legislatura.
1 ter. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica per la durata della legislatura e, comunque, fino alla nomina del nuovo. Ai componenti sono dovuti i compensi e i rimborsi spesa stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.
1 quater. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo.».
2. Per le finalità di cui all' articolo 15, comma 1 ter, della
Art. 3. (Inserimento dell'articolo 15 bis nella
1. Dopo l' articolo 15 della
«Art. 15 bis. (Pubblicità delle spese dei gruppi consiliari)
1. Ai fini della trasparenza delle spese sostenute dai gruppi consiliari, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a dare pubblicità alla nota riepilogativa delle spese annuali di ciascun gruppo mediante pubblicazione sul sito del Consiglio regionale.».
Art. 4. (Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 bis e 1 ter, della
1 bis. Le spese effettuate dai gruppi consiliari con i fondi erogati dal Consiglio regionale ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, a far data dall'1 gennaio 2013 e sino alla fine della X Legislatura, sono sottoposte al controllo di un Collegio di revisori dei conti composto dai membri effettivi e supplenti del Collegio regionale di garanzia elettorale di cui alla
2. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 1 bis, le modifiche introdotte dalla presente legge si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2013 [3].
[1] Comma così modificato dall'art. 12 della
[2] Comma inserito dall'art. 12 della
[3] Comma così modificato dall'art. 12 della