§ 6.2.212 - L.R. 9 agosto 2012, n. 19.
Modifiche ed integrazioni all'art. 17 della l.r. 28 dicembre 2007, n. 28 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:09/08/2012
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'art. 17 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28
Art. 2.  Dichiarazione d'urgenza


§ 6.2.212 - L.R. 9 agosto 2012, n. 19.

Modifiche ed integrazioni all'art. 17 della l.r. 28 dicembre 2007, n. 28 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata — Legge finanziaria 2008.

(B.U. 9 agosto 2012, n. 27)

 

Art. 1. Modifiche all'art. 17 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28

1. All'art. 17 della L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 sono apportate le seguenti modifiche:

1. la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

a) programmi di investimento sul territorio volti a favorire la salvaguardia e il recupero dei livelli occupazionali nell'ambito di processi di ristrutturazione, riconversione industriali, realizzazione di nuovi investimenti e nuovi impianti produttivi anche sostitutivi di insediamenti industriali inattivi. Tali interventi devono realizzare il recupero dei livelli occupazionali dell'attività cessata nell'unità produttiva locale del sito produttivo inattivo, ovvero il recupero del livello occupazionale anche in attività di altro sito produttivo;"

2. Al comma 2, lettera a) le parole "produttivi inattivi" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 1 lettera a)".

3. Al comma 2, lettera b) le parole "nello stesso sito produttivo", sono sostituite dalle parole "nel sito produttivo".

4. Al comma 2, lett. b), la percentuale "50%" è sostituita con la percentuale "60%".

5. Al comma 2 dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera d):

"d) nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 lettera b), sono finalizzati alla realizzazione di impianti industriali per produzioni similari a quelle della precedente attività, la percentuale di cui alla lett. b) è incrementata di un ulteriore dieci per cento".

 

     Art. 2. Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.