§ 4.1.126 - L.R. 14 novembre 2012, n. 53.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:14/11/2012
Numero:53


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’art. 5 della L.R. n. 28/11)
Art. 2.  (Modifiche e integrazioni all’art. 19 della L.R. n. 28/2011)
Art. 3.  (Interventi urgenti per la piena operatività del Centro Funzionale d’Abruzzo e della Sala Operativa regionale della Protezione Civile)
Art. 4.  (Interventi urgenti per il funzionamento della sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici)
Art. 5.  (Interventi a favore dei Piani di zona)
Art. 6.  (Norma Finanziaria)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 4.1.126 - L.R. 14 novembre 2012, n. 53.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), Interventi urgenti per la piena operatività del Centro funzionale d’Abruzzo e della sede operativa regionale della Protezione Civile e per il funzionamento della Sezione Regionale dell’Osservatorio dei contratti Pubblici e Interventi a favore dei Piani di zona.

(B.U. 21 novembre 2012, n. 62)

 

Art. 1. (Modifiche all’art. 5 della L.R. n. 28/11)

1. Il comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) è sostituito dal seguente:

 

"7. L’adozione di nuovi strumenti urbanistici generali, o di loro varianti generali, è preceduta dalla validazione regionale dello studio di microzonazione sismica e dall’adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo, da allegare alla richiesta di parere di cui all’articolo 89 del d.p.r. n. 380/2001. La validazione viene conclusa e determinata dalla Regione entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta del Comune".

 

     Art. 2. (Modifiche e integrazioni all’art. 19 della L.R. n. 28/2011)

1. Il comma 5 dell’articolo 19 della legge regionale n. 28/2011 è sostituito dal seguente:

 

"5. In sede di prima applicazione e fino all’approvazione degli strumenti urbanistici generali che contengono la validazione regionale dello studio di microzonazione sismica e l’adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo, l’adozione degli strumenti urbanistici particolareggiati e loro varianti, l’approvazione delle lottizzazioni convenzionate e loro varianti, nonché l’adozione delle varianti parziali sono ammesse solo previa validazione dello studio di microzonazione sismica redatto in attuazione agli indirizzi statali e regionali in materia, da allegare alla richiesta di parere di cui all’articolo 89 del d.p.r. n. 380/2001".

 

     Art. 3. (Interventi urgenti per la piena operatività del Centro Funzionale d’Abruzzo e della Sala Operativa regionale della Protezione Civile)

1. Al fine di sviluppare, consolidare, mantenere le proprie capacità di previsione, monitoraggio e sorveglianza, nell’ambito del Sistema di allertamento nazionale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e smi e all’art.3-bis della L.225/92 e s.m.i. (così come integrato dalla Legge n. 100 del 12 luglio 2012) e al fine di dare attuazione alla normativa vigente e attivare formalmente il Centro Funzionale d’Abruzzo, tenendo conto della deroga prevista dall’art. 14 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3981 del 4 agosto 2010 fatta salva l’effettiva disponibilità finanziaria, il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile Regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico nell’ambito della medesima Struttura, all’indizione di una o più selezioni pubbliche per l’assunzione di personale a tempo determinato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il Centro Funzionale d’Abruzzo da personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. Al fine di potenziare le capacità di gestione dell’emergenza della Sala Operativa Regionale, istituita dall’art. 14 della legge regionale n. 72 del 14/12/1993 "Disciplina delle attività regionali di protezione civile", quale sede tecnica di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo ai fini dell’attività di protezione civile di competenza della Regione, la Direzione Regionale di Protezione Civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a procedere, tenendo conto della deroga prevista dall’art. 14 dell’Ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri n. 3981 del 4 agosto 2010, fatta salva l’effettiva disponibilità finanziaria, nei limiti dei posti disponibili in organico nell’ambito della medesima Struttura, all’indizione di una o più selezioni pubbliche per l’assunzione di personale a tempo determinato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso la Sala Operativa della Regione Abruzzo nonché dal personale già destinatario di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri impegnato in attività connesse per il superamento di emergenze, titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la Regione Abruzzo, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle risorse iscritte nella UPB 05.01.007 denominata "Interventi e ricerche in materia di difesa del suolo e della costa, tutela ambientale e protezione civile" e UPB 05.01.003 "Attività di Protezione Civile".

 

     Art. 4. (Interventi urgenti per il funzionamento della sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici)

1. Per poter consentire il mantenimento, il consolidamento e lo sviluppo delle attività della Sezione Regionale dell’Osservatorio Contratti Pubblici, operante presso la Direzione Lavori Pubblici, prevista all’art.7 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed al fine di dare completa attuazione alla normativa vigente tramite l’istituzione dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici le cui competenze sono delineate all’art.7 comma 4 del predetto decreto, la Direzione Lavori Pubblici è autorizzata a procedere, nel limite di cinque posti, all’indizione di una o più selezioni pubbliche per l’assunzione di personale a tempo determinato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso la Sezione regionale dell’Osservatorio Contratti Pubblici da personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio di coordinamento della finanza pubblica.

 

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede nell’ambito delle risorse iscritte nella UPB 05.01.007 denominata "Interventi e ricerche in materia di difesa del suolo e della costa, tutela ambientale e protezione civile".

 

     Art. 5. (Interventi a favore dei Piani di zona)

1. Per consentire l’immediata attuazione degli interventi inerenti i servizi sociali relativi al Programma PAR FAS 2007-2013 Linea di Azione V.1.1.a "Sostenere gli Ambiti Territoriali Sociali nell’attuazione dei Piani di zona quali strumento di programmazione dei servizi sociali sul territorio", la predetta linea di Azione V.1.1.a è finanziata mediante impiego delle risorse disponibili a favore della Regione Abruzzo di cui alla deliberazione CIPE 23 marzo 2012, n. 41 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione. Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013" relative agli interventi oggetto di riprogrammazione.

 

2. Al fine di favorire e sostenere l’attuazione degli interventi inerenti i servizi sociali relativi al Programma PAR FAS 2007-2013 Linea di Azione V.1.1.a "Sostenere gli Ambiti Territoriali Sociali nell’attuazione dei Piani di zona quali strumento di programmazione dei servizi sociali sul territorio", la Regione ammette a finanziamento le spese sostenute dagli Enti di Ambito Sociale Territoriale per i Piani di zona dichiarati compatibili dalla Direzione regionale competente in materia di Politiche Sociali.

 

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale competente per gli Affari della Presidenza e della Direzione competente in materia di Politiche Sociali, ciascuno per quanto di propria competenza e nel rispetto delle procedure di verifica delle disponibilità finanziarie e della spesa, è autorizzata a disporre l’anticipazione di cassa del finanziamento per l’importo massimo di Euro 8.653.681,74.

 

4. L’autorizzazione all’anticipazione di cassa è subordinata alle decisioni del Comitato CIPE ai sensi del punto 1.5 del dispositivo della deliberazione CIPE 23 marzo 2012, n. 41 ovvero alle decisioni del Tavolo dei sottoscrittori di cui al punto 1.6 del dispositivo della medesima delibera.

 

5. Al bilancio di previsione corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

 

a) Lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.003 – 35309, di nuova istituzione, da denominare "Recuperi di somme erogate a titolo di anticipazione per interventi in materia di Politiche attive del lavoro e di Politiche sociali" è determinato in Euro 8.653.681,74;

 

b) Lo stanziamento del capitolo di spesa 13.2.003 – 72001, di nuova istituzione, denominato "Risorse PAR-FAS 2007-2013: Spese per la realizzazione di interventi in campo sociale e assistenziale – Anticipazione regionale" è determinato in Euro 8.653.681, 74.

 

6. Gli impegni di spesa a valere sul capitolo di cui al comma 5, lettera b), sono subordinati al preventivo accertamento delle risorse a valere sul capitolo di cui al comma 5, lettera a). Le Direzioni regionali di cui al comma 3, dispongono il rimborso dell’anticipazione di cui al presente articolo entro 30 giorni dal conseguimento della disponibilità di risorse di cui alla deliberazione CIPE 23 marzo 2012, n. 41.

 

     Art. 6. (Norma Finanziaria)

1. L’attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.