Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 23/07/2012 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al comma 1 dell’art. 1 della L.R. 41/2007 |
Art. 2. Modifiche al comma 4 dell’art. 2 della L.R. 41/2007 |
Art. 3. Modifiche al comma 5 dell’art. 3 della L.R. 41/2007 |
Art. 4. Modifiche ed integrazioni all’art. 6 della L.R. 41/2007 |
Art. 5. Modifiche e integrazioni all’art. 8 della L.R. 41/2007 |
Art. 6. Integrazioni alla L.R. 41/2007 |
Art. 7. Sostituzione dell'art. 10 della L.R. 41/2007 |
Art. 8. Sostituzione dell'art. 11 della L.R. 41/2007 |
Art. 9. Sostituzione dell'art. 12 della L.R. 41/2007 |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 2.3.49 - L.R. 23 luglio 2012, n. 35.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali).
(B.U. 27 luglio 2012, n. 41)
Art. 1. Modifiche al comma 1 dell’art. 1 della
1. Al comma 1, dell’articolo 1, della
Art. 2. Modifiche al comma 4 dell’art. 2 della
1. Al comma 4, dell’articolo 2, della
a) dopo le parole "il Presidente della Giunta regionale", le parole "o il vice Presidente della Giunta e" sono sostituite dalle seguenti "o un suo delegato,";
b) dopo le parole "il Presidente del Consiglio regionale", le parole "o un vice Presidente del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti "o un suo delegato";
c) le parole "Consiglio delle Autonomie Locali" sono sostituite con la seguente: "CAL".
Art. 3. Modifiche al comma 5 dell’art. 3 della
1. Al comma 5, dell’articolo 3, della
Art. 4. Modifiche ed integrazioni all’art. 6 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della
"4 bis Qualora non sia possibile procedere alla nomina del componente elettivo di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla decadenza del componente elettivo, indice le elezioni nel Collegio per il quale si è verificata la vacanza e procede alla nomina di cui all’articolo 5".
2. Il comma 5 dell’articolo 6 della
"5. Fino alla reintegra dei componenti elettivi, il funzionamento del CAL è garantito con la presenza della metà più uno dei componenti, anche per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 2 e all’articolo 11, commi 3 e 4.".
Art. 5. Modifiche e integrazioni all’art. 8 della
1. All'articolo 8 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale";
b) al comma 2 dopo le parole "per la validità delle" sono inserite le seguenti: "sedute e delle" e le parole "da un Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "dal Regolamento";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del CAL mettendo a disposizione la sede di riunione e gli uffici.".
d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4 bis. Per l’attuazione della presente legge la Giunta regionale mette a disposizione del Consiglio regionale le risorse umane occorrenti al funzionamento del CAL mediante la riduzione della propria dotazione organica, esistente alla data di entrata in vigore del presente comma, di un'unità di personale di categoria C1, con contestuale incremento della dotazione organica del Consiglio regionale di pari unità.
4 ter. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione. La Regione, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2012-2014, provvede alle attività con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l’invarianza della spesa regionale.
4 quater. Con il trasferimento della dotazione organica la Giunta trasferisce sul bilancio pluriennale di previsione 2012-2014 del Consiglio regionale le corrispondenti risorse finanziarie.
4 quinquies. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente con legge di bilancio.".
Art. 6. Integrazioni alla
1. Dopo l’articolo 8 della
"Art. 8 bis. Modalità di elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza
1. Il CAL, nella sua prima seduta, elegge fra i propri componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza composto da un Vice Presidente e un Segretario.
2. Nella prima seduta assume la presidenza il componente più anziano di età; funge da segretario il più giovane di età.
3. L’elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ottiene la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.
4. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente per l’elezione la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, a parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
5. L’elezione del Vicepresidente avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti, a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
6. L’elezione del Segretario avviene a scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nominativo; risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti, a parità di voti è eletto il più anziano di età.".
Art. 7. Sostituzione dell'art. 10 della
1. L’articolo 10 della
"Art. 10
Attività consultiva
1. Il CAL esprime parere obbligatorio:
a) sui progetti di legge e di regolamento che attengono a materie riguardanti gli enti locali, il conferimento di funzioni amministrative o il riparto di competenze tra Regione ed Enti locali;
b) sul Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, sugli atti di proposta dei documenti economico finanziari e sulla relazione che accompagna il rendiconto consuntivo;
c) sull’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 8, comma 3, della
d) su ogni altra questione ad esso demandata dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali;
e) nelle materie attinenti all’organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli enti locali o che comportino entrate e spese per gli enti stessi, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 dello Statuto.
2. Il CAL delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a), c), ed e).
3. Il CAL esprime, altresì, parere facoltativo in tutti i casi in cui il Consiglio e la Giunta regionale ritengono opportuna una preventiva consultazione degli enti locali, secondo le modalità dei cui all’articolo 12.".
Art. 8. Sostituzione dell'art. 11 della
1. L’articolo 11 della
"Art. 11
Iniziativa legislativa e attività propositiva
1. Il CAL, oltre alle attribuzioni di cui all’articolo 10:
a) esercita l’iniziativa legislativa in attuazione dell’articolo 31, comma 2, dello Statuto e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale;
b) formula motivate proposte ed indirizzi su questioni di interesse degli enti locali;
c) presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto riguardanti gli enti locali;
d) nomina e designa i rappresentanti del sistema degli enti locali nei casi previsti dalla legge regionale;
e) indica al Consiglio regionale uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie e può ricorrere al Collegio per l’interpretazione dello Statuto e la compatibilità con questo di leggi e provvedimenti riguardanti gli enti locali;
f) propone alla Giunta ed al Consiglio regionale di promuovere, nei casi previsti dall’articolo 127, comma 2, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale su atti legislativi dello Stato ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali.
2. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 lettere c), d) ed e), il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del proprio regolamento, garantisce al CAL la tempestiva informazione e trasmissione degli atti.
3. Il CAL delibera a maggioranza assoluta nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e d) e con la maggioranza dei due terzi dei componenti nei casi in cui esercita le funzioni di cui alle lettere c) ed f).
4. Per la nomina di uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie di cui al comma 1, lett. e), il CAL delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e con la maggioranza assoluta nelle successive".
Art. 9. Sostituzione dell'art. 12 della
1. L’articolo 12 della
"Art. 12
Procedure per l’acquisizione del parere
1. L’iniziativa per l’acquisizione del parere del CAL spetta al Consiglio e alla Giunta regionale che lo richiedono, rispettivamente, secondo le disposizioni del regolamento interno e modalità e criteri stabiliti dalla Giunta stessa.
2. Il parere di cui al comma 3 dell’articolo 10 è richiesto da almeno un quarto dei componenti il Consiglio regionale.
3. Le richieste di parere sugli atti di cui alla lett. b) del comma 1 dell’articolo 10 e su ogni altro atto di competenza della Giunta sono avanzate dalla stessa nella fase istruttoria di predisposizione degli atti e sono inviate al Presidente del CAL. Il parere reso si intende definitivo.
4. Il CAL esprime il proprio parere entro venti giorni dalla richiesta nei casi di cui al comma 1, lett. a), b) c) e d) dell’articolo 10 ed entro dieci giorni nei casi di cui al comma 1, lett. e), dell’articolo 10.
5. Il Regolamento del Consiglio regionale e l’atto di Giunta di cui al comma 1 prevedono la possibilità di ridurre ad un terzo, per ragioni d’urgenza, i termini di cui al comma 4.
6. Decorso il termine stabilito senza che il CAL abbia espresso il parere, il Consiglio regionale o la Giunta regionale possono comunque provvedere.
7. Nel caso in cui il parere del CAL sia negativo o sia condizionato all’accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può procedere, rispettivamente, all’approvazione dell’atto, o alla sua approvazione senza l’accoglimento di dette modifiche, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.".
Art. 10. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.