§ 79.2.1065 - O.P.C.M. 22 marzo 2012, n. 4010.
Ulteriori disposizioni per il completamento delle attività programmate per il grande evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:22/03/2012
Numero:4010


Sommario
Art. 1.      1. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Presidente della Regione Autonoma della [...]
Art. 2.      1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, ivi compresi quelli predisposti dai Soggetti attuatori, [...]
Art. 3.      1. Al fine di favorire la valorizzazione dei complesso immobiliare sito in località "Punta Rossa" e di quello denominato "Albergo Carlo Felice" di cui all'articolo 2 dell'ordinanza Presidente [...]
Art. 4.      1. Per assicurare la realizzazione delle iniziative previste dalla presente ordinanza, le Amministrazioni interessate sono autorizzate a trasferire le risorse finanziarie su una apposita [...]


§ 79.2.1065 - O.P.C.M. 22 marzo 2012, n. 4010.

Ulteriori disposizioni per il completamento delle attività programmate per il grande evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

(G.U. 2 aprile 2012, n. 78)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di grande evento relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto l'articolo 17 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha fatto salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007;

     Considerato che la predetta disposizione ha previsto che le ordinanze adottate per il grande evento G8, continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella regione Sardegna, nonchè di quelle ivi da programmare nei limiti delle risorse rese disponibili dalla regione Sardegna e dagli enti locali per la diversa localizzazione del Vertice G8;

     Visto l'ordine del Giorno del Consiglio Regionale della Sardegna del 13 luglio 2011, che sollecita ed impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale ad operare d'intesa con lo Stato per un definitivo rilancio delle iniziative riguardanti la riconversione turistica dell'Arcipelago di La Maddalena, il cui Territorio soffre di uno stato di crisi largamente determinato dalla incompiuta riqualificazione a fini turistici dei beni già asserviti ad esigenze militari nazionali ed internazionali;

     Ravvisato che le disposizioni emergenziali adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di Grande Evento relativa alla Presidenza italiana del G8, erano finalizzate al rilancio turistico - economico dell'Arcipelago di La Maddalena;

     Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 39/52 del 23 settembre 2011, recante la programmazione degli interventi nel comune di La Maddalena riguardanti l'Edilizia residenziale pubblica ed il patrimonio edilizio oggetto degli Accordi Stato-Regione;

     Viste le note n. 8931 del 15 novembre 2011, n. 9823 del 15 dicembre 2011, n. 10138 del 29 dicembre 2011, n. 363 del 18 gennaio 2012 e n. 833 del 2 febbraio 2012, con cui la Regione Sardegna ha ravvisato la necessità di porre in essere tutte le iniziative finalizzate a consentire il completamento degli interventi programmati per il grande evento;

     Vista la nota del 13 marzo 2012 dell'Ufficio legislativo del Ministero della difesa;

     D'intesa con la regione Sardegna;

     Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

     Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna è nominato Commissario delegato e provvede, entro il 31 dicembre 2012:

     a) rilancio della portualità turistica, commerciale e militare degli specchi d'acqua compresi tra Cala Balbiano e Punta Chiara e la sistemazione urbana del corrispondente lungomare già previsti nell'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3738 del 5 febbraio 2009 con le risorse finanziarie ivi previste;

     b) al completamento del Piano di riqualificazione di iniziativa pubblica degli edifici con funzione residenziale ubicati in località Vaticano -Moneta - ex caserma Sauro e di cui agli Accordi citati in premessa;

     c) completamento delle opere necessarie finalizzate ad assicurare la valorizzazione ed il pieno utilizzo del complesso immobiliare di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna denominato "Albergo Carlo Felice" (ex Ospedale Militare);

     d) all'attuazione delle iniziative per il recupero conservativo delle strutture presenti nel comprensorio di Punta Rossa sull'isola di Caprera e la riqualificazione ai fini turistici ambientale del medesimo comprensorio.

     2. Per le finalità di cui al presente articolo il Commissario delegato può avvalersi di Soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni dal medesimo impartite e si avvale, in qualità di Soggetto attuatore, per assicurare il rapporto con gli enti locali e territoriali, del Capo di gabinetto del Presidente della regione Autonoma della Sardegna. Il Commissario delegato, i soggetti attuatori e il Capo di gabinetto della regione Autonoma della Sardegna operano a titolo gratuito, senza oneri per la finanza pubblica.

     3. Il Commissario delegato, a conclusione degli interventi, provvede a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico ed al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una dettagliata relazione in ordine alle attività espletate.

     4. Il Commissario delegato provvede a rendicontare ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

     5. Il comma 2 dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 è soppresso.

     6. Per il compimento delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato e i Soggetti attuatori si avvalgono della collaborazione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, degli enti locali, anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello stato. Le Amministrazioni richiamate svolgono i loro compiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente, senza oneri per la finanza pubblica.

     7. Il Commissario delegato nomina un Soggetto attuatore con il compito di realizzazione un Piano di riqualificazione di iniziativa pubblica degli edifici con funzione residenziale previsto dalla delibera della Giunta della Regione Sardegna n. 39/52 del 23 settembre 2011, provvedendo altresì, all'assegnazione prioritaria di dodici alloggi tra quelli edificati agli attuali residenti nei fabbricati distinti in catasto al foglio n. 15, particelle n. D238 e D239, nel territorio del comune di La Maddalena, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e della legge della regione Autonoma della Sardegna 6 aprile 1989, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2.

     1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, ivi compresi quelli predisposti dai Soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza previa conferenza dei servizi, convocata e presieduta dallo stesso Commissario delegato.

     2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale o paesaggistico - territoriale del patrimonio storico-artistico ovvero alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. Qualora entro tale termine non siano resi i pareri richiesti, essi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

     3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

     4. Ove per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui di cui alla presente ordinanza sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, quest'ultima è acquisita sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla metà. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi, hanno carattere essenziale e perentorio.

 

     Art. 3.

     1. Al fine di favorire la valorizzazione dei complesso immobiliare sito in località "Punta Rossa" e di quello denominato "Albergo Carlo Felice" di cui all'articolo 2 dell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3846 del 5 febbraio 2010, l'applicazione della procedura di cui all'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n.3663 19 marzo 2008 è autorizzata per le aree individuate in catasto al foglio 15 mappale 379 e foglio 21, mappali A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del Comune di La Maddalena. Pertanto, in relazione agli immobili sopra elencati appartenenti al Demanio - ramo difesa, da trasferire alla Regione Autonoma della Sardegna, è disposta la sdemanializzazione degli immobili stessi e il passaggio al patrimonio disponibile dello Stato ai fini del successivo trasferimento alla Regione Autonoma della Sardegna medesima.

 

     Art. 4.

     1. Per assicurare la realizzazione delle iniziative previste dalla presente ordinanza, le Amministrazioni interessate sono autorizzate a trasferire le risorse finanziarie su una apposita contabilità speciale all'uopo istituita.

     2. La Regione Autonoma della Sardegna è autorizzata a trasferire nella predetta contabilità speciale le somme di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 39/52 del 23 settembre 2011, ed in particolare: € 5.000.000, a valere sul bilancio regionale (capitolo SC04.2704 - UPB S04.10.004); € 1.500.000 a valere sul bilancio regionale (capitolo SC07.1236 - UPB S07.10.004).

     3. L'Agenzia della Regione Sardegna AREA è autorizzata a trasferire nella suddetta contabilità speciale la somma di € 3.500.000,00 individuata con la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 71/46 del 16 dicembre 2008.

     4. La Regione Autonoma della Sardegna è altresì autorizzata a trasferire nella sopra citata contabilità speciale le somme eventualmente necessarie da destinarsi alla realizzazione degli interventi relative al'ex Ospedale militare (Albergo Carlo Felice) ed al compendio di Punta Rossa,

     5. La Regione Autonoma della Sardegna è inoltre autorizzata a riversare nella sopra citata contabilità speciale le somme previste dall'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, in particolare: la somma di € 10.000.000,00 assegnata alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 e la somma di € 2.468.000, già destinata alla portualità di La Maddalena.

     6. Il Ministero dello Sviluppo Economico è autorizzato a trasferire la somma di € 5.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della delibera CIPE n. 35 del 2005, già destinate alla portualità di La Maddalena.

     7. La Regione Autonoma della Sardegna è autorizzata al versamento nella contabilità speciale di cui al comma 1, della somma di euro 250.000,00 per gli oneri di funzionamento della struttura di supporto al Commissario delegato.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.