Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 23. Comunità europee |
Capitolo: | 23.1 c.e.e. |
Data: | 05/04/2012 |
Numero: | 98 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2. Semplificazione del calcolo delle spese ammissibili |
Art. 3. Efficienza energetica ed energie rinnovabili |
Art. 4. Interventi di tutela attiva dell'occupazione |
§ 23.1.28 - D.P.R. 5 aprile 2012, n. 98.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 concernente disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.
(G.U. 12 luglio 2012, n. 161)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della
Visto il
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Visto l'articolo 19 del
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Vista la presa d'atto, da parte della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 febbraio 2009, dell'Accordo siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 12 febbraio 2009, in materia di interventi a sostegno a reddito ed alle competenze;
Visto l'articolo 7, comma 26, del
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2011, con il quale il dott. Fabrizio Barca è stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2011, recante conferimento dell'incarico per la coesione territoriale al Ministro senza portafoglio Fabrizio Barca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2012, con il quale il Ministro senza portafoglio Fabrizio Barca è stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione, di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonchè ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale;
Visto l'articolo 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011, con il quale il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, dipende funzionalmente dal Ministro per la coesione territoriale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 29 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 marzo 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;
Sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per gli affari europei;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento reca modifiche alle disposizioni in tema di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013, previste dal regolamento di cui al
Art. 2. Semplificazione del calcolo delle spese ammissibili
1. All'articolo 2 del
a) al comma 8, il secondo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«8-bis. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del
a) le spese indirette su base forfetaria, entro il limite del 20 per cento dei costi diretti debitamente giustificati;
b) le unità di costo standardizzate;
c) le somme forfetarie fino a 50.000 euro.
8-ter. Le opzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8-bis possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.».
Art. 3. Efficienza energetica ed energie rinnovabili
1. Dopo l'articolo 6 del
«Art. 6-bis (Categorie di alloggi ammissibili per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili). - 1. Ai sensi del paragrafo 1-bis dell'articolo 7 del
2. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 1, le spese per l'edilizia abitativa sono ammissibili nel rispetto delle prescrizioni contenute nei paragrafi 2 e 2-bis dell'articolo 7 del
Art. 4. Interventi di tutela attiva dell'occupazione
1. Dopo l'articolo 9 del
«Art. 9 bis. (Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell'occupazione). - 1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo, sono ammissibili le spese relative agli interventi di politica attiva e la connessa indennità di partecipazione a favore dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga, ai sensi dell'articolo 19 del
Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2012 registro n. 6, foglio n. 311