§ 23.1.28 - D.P.R. 5 aprile 2012, n. 98.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.1 c.e.e.
Data:05/04/2012
Numero:98


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Semplificazione del calcolo delle spese ammissibili
Art. 3.  Efficienza energetica ed energie rinnovabili
Art. 4.  Interventi di tutela attiva dell'occupazione


§ 23.1.28 - D.P.R. 5 aprile 2012, n. 98.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 concernente disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.

(G.U. 12 luglio 2012, n. 161)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 e successive modificazioni, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, ed in particolare, l'articolo 56, paragrafo 4;

     Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e successive modificazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, ed in particolare l'articolo 7 concernente l'ammissibilità delle spese nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» e dell'obiettivo Competitività regionale ed occupazione, e l'articolo 13 in materia di ammissibilità delle spese nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

     Visto il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e successive modificazioni, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, ed in particolare l'articolo 11 relativo all'ammissibilità delle spese;

     Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006 e successive modificazioni, che stabilisce modalità, di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;

     Visto l'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

     Visto il regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

     Visto il regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa;

     Visto il regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010;

     Vista la presa d'atto, da parte della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 febbraio 2009, dell'Accordo siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 12 febbraio 2009, in materia di interventi a sostegno a reddito ed alle competenze;

     Visto l'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha trasferito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni, già attribuite al Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2010, previste dall'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2011, con il quale il dott. Fabrizio Barca è stato nominato Ministro senza portafoglio;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2011, recante conferimento dell'incarico per la coesione territoriale al Ministro senza portafoglio Fabrizio Barca;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2012, con il quale il Ministro senza portafoglio Fabrizio Barca è stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione, di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonchè ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale;

     Visto l'articolo 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011, con il quale il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, dipende funzionalmente dal Ministro per la coesione territoriale;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 29 luglio 2010;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 marzo 2011;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;

     Sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per gli affari europei;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento reca modifiche alle disposizioni in tema di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, al fine di adeguare il pertinente quadro normativo nazionale alle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 1080/2006 e al regolamento (CE) n. 1081/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, dai regolamenti (CE) n. 396/2009 e 397/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 e dal regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, tenendo altresì conto dell'Accordo siglato fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 12 febbraio 2009, in materia di interventi di sostegno al reddito.

 

     Art. 2. Semplificazione del calcolo delle spese ammissibili

     1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 8, il secondo periodo è soppresso;

     b) dopo il comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     «8-bis. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006, così come modificato dal regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, e dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Autorità di Gestione di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1083/2006, in caso di sovvenzioni, sono ammissibili:

     a) le spese indirette su base forfetaria, entro il limite del 20 per cento dei costi diretti debitamente giustificati;

     b) le unità di costo standardizzate;

     c) le somme forfetarie fino a 50.000 euro.

     8-ter. Le opzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8-bis possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.».

 

     Art. 3. Efficienza energetica ed energie rinnovabili

     1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, è inserito il seguente:

     «Art. 6-bis (Categorie di alloggi ammissibili per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili). - 1. Ai sensi del paragrafo 1-bis dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, le spese per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili sono ammissibili con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica già esistenti ed ancora di proprietà pubblica, come definiti dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonchè agli immobili pubblici adibiti sia ad uso residenziale sia ad uso diverso da quello residenziale.

     2. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 1, le spese per l'edilizia abitativa sono ammissibili nel rispetto delle prescrizioni contenute nei paragrafi 2 e 2-bis dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006, come modificato, da ultimo, dal regolamento (UE) n. 437/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.».

 

     Art. 4. Interventi di tutela attiva dell'occupazione

     1. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, è inserito il seguente:

     «Art. 9 bis. (Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell'occupazione). - 1. Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo, sono ammissibili le spese relative agli interventi di politica attiva e la connessa indennità di partecipazione a favore dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio 2009 in materia di interventi di sostegno a reddito ed alle competenze.».

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2012  registro n. 6, foglio n. 311