§ 6.1.314 - L.R. 22 maggio 2012, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:22/05/2012
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 13 della l.r. 36/2001
Art. 2.  Modifiche all’articolo 15 della l.r. 36/2001


§ 6.1.314 - L.R. 22 maggio 2012, n. 22. [1]

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)

(B.U. 25 maggio 2012, n. 25)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 44, commi 1 e 7 e l’articolo 49, comma 1, dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della regione Toscana);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Considerato quanto segue:

1. Si è evidenziata la necessità di modificare la normativa che regola la presentazione della legge finanziaria in modo da riportarla strettamente al suo contenuto di misure omogenee direttamente necessarie all’adozione del bilancio e, contemporaneamente, prevedere che ad essa possano affiancarsi, anche in stretta correlazione alle manovre economiche europee e nazionali, una o più proposte di legge, espressamente motivate e riconosciute come collegate e, come tali, destinate ad essere esaminate nel merito dal Consiglio regionale insieme alla legge finanziaria stessa, in quanto concorrono con quest’ultima a comporre una complessiva manovra economico-finanziaria regionale;

2. Il carattere di proposta di legge collegata non discende da una mera auto-qualificazione dell’atto, ma da una dichiarazione motivata espressa dalla Giunta regionale in sede di presentazione del documento preliminare unitario sulla manovra economico-finanziaria, e sulla quale il Consiglio regionale non esprima valutazione contraria mediante l’approvazione di uno o più atti di indirizzo in sede di esame del documento preliminare stesso, ai sensi dell’articolo 155 del regolamento interno del Consiglio regionale 27 gennaio 2012, n. 12 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale); occorre, inoltre, che sia rispettato da parte della Giunta regionale il termine di presentazione di tutti gli atti che compongono la manovra;

3. In assenza dei suddetti presupposti, gli atti sopracitati non sarebbero più assistiti dalla garanzia procedurale dell’esame congiunto alla finanziaria e sarebbero trattati dal Consiglio regionale come proposte di legge ordinarie;

4. La presente legge comporta il conseguente adeguamento dell’articolo 149 del reg.int. c.r. 12/2012;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 36/2001

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della regione Toscana), sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Contemporaneamente alla legge finanziaria, la Giunta regionale può presentare all’approvazione del Consiglio regionale una o più proposte di legge ad essa collegate.

2 ter. Per leggi collegate alla legge finanziaria si intendono esclusivamente quelle leggi motivatamente indicate come tali dalla Giunta regionale nel documento preliminare unitario alla legge finanziaria e alle leggi collegate presentato al Consiglio regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, in virtù della loro stretta attinenza al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo che compongono la complessiva manovra economica e di bilancio della Regione, e che non siano state oggetto di valutazione contraria da parte del Consiglio regionale mediante l’approvazione di atti di indirizzo in sede di esame del documento preliminare stesso.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 36/2001 le parole: “è approvata” sono sostituite dalle seguenti: “e le leggi ad essa collegate sono approvate”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 36/2001

1. Nella rubrica dell’articolo 15 della l.r. 36/2001 dopo la parola: ”adozione” sono inserite le seguenti: “della legge finanziaria, delle leggi ad essa collegate e”.

2. Il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 36/2001 è sostituito dal seguente:

“1. Entro il 10 novembre di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la legge di bilancio, l’eventuale legge finanziaria e le eventuali leggi ad essa collegate. Il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale a legislazione vigente, contenuti nella legge di bilancio presentata al Consiglio regionale, sono formulati tenendo conto delle disposizioni che eventualmente si intende adottare con l’approvazione della legge finanziaria e delle leggi ad essa collegate.”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 36/2001 è inserito il seguente:

“1 bis. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, oppure la valutazione contraria espressa dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2 ter, comportano, per le proposte di legge presentate come collegate alla legge finanziaria, la perdita del requisito del collegamento ed il conseguente esame secondo le procedure ordinarie.”.

4. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 36/2001 dopo le parole: ”legge finanziaria” sono inserite le seguenti: “e le eventuali leggi ad essa collegate”.

5. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 36/2001 prima delle parole: “la legge finanziaria” sono inserite le seguenti: “le leggi collegate alla legge finanziaria,”.


[1] Abrogata dall'art. 32 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 1.