§ 6.1.313 - L.R. 11 aprile 2012, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:11/04/2012
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. 52/2006
Art. 2.  Modifiche all’articolo 1 quater della l.r. 52/2006


§ 6.1.313 - L.R. 11 aprile 2012, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007).

(B.U. 18 aprile 2012, n. 18)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che attribuisce alle regioni la potestà di determinare con legge gli importi della tassa automobilistica nella misura compresa tra il 90 per cento ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell’anno precedente;

Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007);

Considerato quanto segue

1. Al fine di mantenere ed attrarre attività imprenditoriali operanti nel settore dell’autonoleggio, nonché attenuare eventuali migrazioni di grandi flotte di veicoli verso territori appartenenti allo Stato italiano, aventi autonomia speciale, che determinano impropri fenomeni di dumping fiscale, è necessario adottare uno strumento di incentivazione fiscale;

2. È necessario altresì perseguire il principio di equità fiscale trattando diversamente, dal punto di vista fiscale, il possesso di automezzi, a seconda della diversa appartenenza degli stessi al singolo soggetto privato o ad un’impresa. Principio che, peraltro, è stato già perseguito ed attuato in altre regioni italiane dando luogo, evidentemente, proprio alla necessità di intervenire nel senso previsto della presente legge, per mantenere ed attrarre in Toscana l’attività imprenditoriale di autonoleggio;

3. La diminuzione dell’aliquota della tassa automobilistica regionale per i veicoli ad uso privato in locazione senza conducente, che persegue il fine citato di mantenere ed attrarre in Toscana l’attività imprenditoriale di autonoleggio, potrebbe evitare una minore entrata stimata nell’ordine di oltre 25 milioni di euro;

4. Il potere regionale di determinare l’importo della tassa automobilistica, ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs 504/1992, è esercitabile per i pagamenti relativi a periodi fissi posteriori al 1° gennaio e dunque non necessariamente con riferimento all’intera annualità, con ciò consentendo l’intervento regionale anche durante l’esercizio in corso;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. 52/2006

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 bis della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1° gennaio 2007), sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Gli importi della tassa automobilistica regionale di cui al capo I del titolo III del d.lgs 504/1992 relativi ai veicoli con uso privato in locazione senza conducente sono ridotti del 10 per cento limitatamente alle seguenti categorie:

a) autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “euro 5” o in conformità a direttive comunitarie successive;

b) autocarri per i quali la tassazione è commisurata alla potenza effettiva dei motori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), immatricolati come “euro 5” o in conformità a direttive comunitarie successive;

c) autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo ed autocarri di cui alla lettera b), omologati per la circolazione mediante alimentazione del motore, esclusiva o doppia, a gas metano, a gas di petrolio liquefatto (GPL), ad idrogeno od elettrica.

2 ter. La riduzione di cui al comma 2 bis, ha effetto per i pagamenti da eseguirsi relativamente al primo periodo fisso successivo alla data di entrata in vigore del comma 2 bis stesso.

2 quater. Gli importi di cui al comma 2 bis, sono ridotti del 10 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2013 relativi a periodi fissi successivi a tale data.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 1 quater della l.r. 52/2006

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 quater della l.r. 52/2006 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Le minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 2 bis e 2 quater dell’articolo 1 bis sono stimate in euro 1.400.000,00 per l’anno 2012, euro 3.800.000,00 per l’anno 2013 ed euro 5.000.000,00 per l’anno 2014 e fanno carico agli stanziamenti dell’UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” del bilancio di previsione anno 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 - 2014, annualità 2013 e 2014.

1 ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 bis, al bilancio di previsione per l’anno 2012 ed al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 - 2014, annualità 2013 e 2014, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:

- Anno 2012

In diminuzione, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 1.400.000,00

In diminuzione, UPB 741 di spesa “Fondi – Spese correnti”, euro 1.400.000,00

- Anno 2013

In diminuzione, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 3.800.000,00

In diminuzione, UPB 741 di spesa “Fondi – Spese correnti”, euro 3.800.000,00

- Anno 2014

In diminuzione, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 5.000.000,00

In diminuzione, UPB 741 di spesa “Fondi – Spese correnti”, euro 5.000.000,00

1 quater. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.