§ 3.3.95 - L.R. 7 maggio 2012, n. 16.
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale, ricerca scientifica
Data:07/05/2012
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 18 bis della l.r. 32/2002
Art. 2.  Abrogazione dell’articolo 18 ter della l.r. 32/2002
Art. 3.  Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 3.3.95 - L.R. 7 maggio 2012, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di apprendistato.

(B.U. 9 maggio 2012, n. 22)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Considerato quanto segue:

1. Il d.lgs. 167/2011 ha riformato l’istituto dell’apprendistato abrogando le norme contenute negli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), di cui l’articolo 18 ter della l.r. 32/2002 è attuazione, stabilendo, in particolare, all’articolo 7, comma 7, che per le regioni e i settori ove la disciplina del testo unico non è immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria, e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del testo unico, le regolazioni vigenti;

2. Il termine stabilito per il regime transitorio dall’articolo 7, comma 7, del d.lgs. 167/2011 scade il 25 aprile 2012 e quindi è urgente modificare la normativa regionale al fine di recepire le nuove tipologie di apprendistato;

3. Al fine di adottare tempestivamente i provvedimenti attuativi è prevista l’immediata entrata in vigore della legge.

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 18 bis della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Regione con le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 32, comma 5 bis, sentita la Commissione regionale permanente tripartita di cui all’articolo 23, attua gli obiettivi individuati al comma 1.”.

 

     Art. 2. Abrogazione dell’articolo 18 ter della l.r. 32/2002

1. L’articolo 18 ter della l.r. 32/2002 è abrogato.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002

1. Il comma 5 bis dell’articolo 32 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“5 bis. Relativamente all’apprendistato, il regolamento regionale disciplina:

a) per l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, i profili formativi secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247);

b) per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, le modalità organizzative e di erogazione dell’attività formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, a norma dell’articolo 4, commi 3 e 4, del d.lgs. 167/2011;

c) per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per i profili che attengono alla formazione, secondo le modalità previste dall’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 167/2011.”.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.