§ 2.3.92 - L.R. 11 aprile 2012, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:11/04/2012
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 67 della l.r. 68/2011


§ 2.3.92 - L.R. 11 aprile 2012, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

(B.U. 18 aprile 2012, n. 18)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Considerato quanto segue:

1. Il processo di trasformazione della Comunità montana Appennino Pistoiese in unione di comuni risulta prossimo alla conclusione, secondo le disposizioni della l.r. 68/2011, ma a causa della rinuncia, nel corso del procedimento, di uno dei comuni interessati, è necessario provvedere al rinnovo di alcuni adempimenti previsti dalla legge;

2. Il ritardo conseguentemente intervenuto determina l’impossibilità di rispettare il termine ultimo previsto dalla l.r. 68/2011 per la dichiarazione di operatività delle unioni dei comuni, decorso il quale è previsto che la comunità montana venga sciolta e avviato il procedimento di estinzione dell’ente con la nomina di un commissario straordinario;

3. È interesse della Regione favorire la trasformazione della Comunità montana Appennino Pistoiese in unione di comuni, secondo la volontà in tal senso espressa da tutti gli altri comuni dell’ambito territoriale interessato, completando così il processo di trasformazione di tutte le comunità montane esistenti nel territorio regionale;

4. Risulta pertanto necessario prevedere ulteriori novanta giorni per il completamento dell’iter di trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni, modificando conseguentemente il termine previsto dalla l.r. 68/2011;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 67 della l.r. 68/2011

1. Al comma 3 dell’articolo 67 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), la parola: “novantesimo” è sostituita dalla seguente: “centottantesimo”.