§ 3.5.74 - L.P. 3 aprile 2012, n. 5.
Modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti: protezione dai pericoli derivanti dall'amianto


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:03/04/2012
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Inserimento del titolo V bis nella parte I del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)
Art. 2.  Inserimento dell'articolo 45 bis nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
Art. 3.  Inserimento dell'articolo 45 ter nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
Art. 4.  Inserimento dell'articolo 45 quater nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
Art. 5.  Inserimento dell'articolo 45 quinquies nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
Art. 6.  Inserimento dell'articolo 45 sexies nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
Art. 7.  Disposizioni finanziarie


§ 3.5.74 - L.P. 3 aprile 2012, n. 5.

Modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti: protezione dai pericoli derivanti dall'amianto

(B.U. 4 aprile 2012, n. 14 straord. n. 1)

 

Art. 1. Inserimento del titolo V bis nella parte I del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

1. Dopo il titolo V della parte I del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente:

 

"Titolo V bis

Protezione dai pericoli derivanti dall'amianto"

 

     Art. 2. Inserimento dell'articolo 45 bis nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. Dopo l'articolo 45 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nel titolo V bis della parte I, è inserito il seguente:

"Art. 45 bis

Obiettivi

1. La Provincia promuove le misure e adotta gli strumenti necessari per la tutela della salute e per la tutela e il risanamento dell'ambiente, con riguardo alla mappatura, alla bonifica e allo smaltimento dell'amianto, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dai pericoli derivanti dall'amianto per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) la promozione di attività finalizzate alla tutela dai rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dall'amianto;

b) la salvaguardia e la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dalla possibile esposizione a fibre aerodisperse di amianto;

c) il censimento e la mappatura dell'amianto presente negli impianti industriali attivi o dismessi, negli edifici pubblici e privati, dell'amianto presente in natura nonché dell'amianto correlato ad attività antropiche;

d) la gestione e la bonifica di siti, impianti, edifici, mezzi di trasporto e manufatti in cui è stata rilevata la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto;

e) la promozione di iniziative di formazione e informazione finalizzate ad accrescere la conoscenza in merito alla presenza e ai rischi derivanti dall'amianto e da materiali contenenti amianto, nonché alla corretta gestione dello stesso.

2. Ai fini dell'applicazione di questo titolo valgono le definizioni di amianto e di rifiuti contenenti amianto stabilite dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto)."

 

     Art. 3. Inserimento dell'articolo 45 ter nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. Dopo l'articolo 45 bis del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nel titolo V bis della parte I, è inserito il seguente:

"Art. 45 ter

Piano provinciale per la protezione dall'amianto

1. Il piano provinciale per la protezione dall'amianto definisce le azioni, indica gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di questo titolo ed è adottato, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con deliberazione della Giunta provinciale, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il piano ha durata a tempo indeterminato e può essere periodicamente aggiornato. Il piano provinciale per la protezione dall'amianto vigente alla data di entrata in vigore di questo articolo è aggiornato entro un anno dalla medesima data.

2. Il piano, oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 257 del 1992, contiene tra l'altro:

a) la rappresentazione cartografica di sintesi del rischio di esposizione all'amianto elaborata sulla base della mappatura dell'amianto presente all'interno e nelle coperture di edifici pubblici e privati, compresi gli impianti industriali attivi o dismessi, dell'amianto presente in natura nonché dell'amianto correlato ad attività antropiche, tenendo conto del censimento dell'amianto friabile effettuato ai sensi della legge n. 257 del 1992;

b) le linee di intervento per la segnalazione alla Provincia e le indicazioni per il comportamento dei cittadini e delle imprese in caso di rilevazione della presenza di amianto;

c) le misure a tutela del consumatore per la verifica della presenza di amianto in beni mobili, compresi i prodotti destinati al consumo commercializzati in provincia di Trento;

d) i criteri per la determinazione dell'indice di degrado delle coperture in amianto e delle priorità di intervento, nonché i criteri per la bonifica, per lo smaltimento, anche di piccole quantità, e per la gestione dei materiali contenenti amianto, sulla base della vigente normativa statale in materia;

e) il monitoraggio sanitario ed epidemiologico, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy, e i criteri per il suo aggiornamento;

f) i criteri per l'individuazione di impianti di smaltimento dell'amianto;

g) le modalità per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e per il rilascio dell'abilitazione prevista dalla legge n. 257 del 1992 ai lavoratori delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto.

3. Il piano è armonizzato con il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 65.

4. Entro un anno dalla data di approvazione del piano ed in seguito periodicamente, la Provincia trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, anche su richiesta di quest'ultima, una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo.

5. La Provincia e il Consiglio delle autonomie locali definiscono d'intesa le modalità di attuazione del piano, con riferimento alle parti di competenza degli enti locali, anche al fine di garantire informative a carattere specifico ai soggetti interessati dalla presenza di amianto.

6. Sul territorio della provincia autonoma di Trento è vietato lo smaltimento dell'amianto attraverso il processo di incenerimento."

 

     Art. 4. Inserimento dell'articolo 45 quater nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. Dopo l'articolo 45 ter del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nel titolo V bis della parte I, è inserito il seguente:

"Art. 45 quater

Iniziative di informazione sulla pericolosità dell'amianto

1. Gli enti locali, in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e d'intesa con la Provincia, promuovono e attivano iniziative d'informazione dirette alla popolazione, relative alle problematiche sanitarie derivanti dall'esposizione all'amianto e all'importanza delle azioni di censimento e bonifica per la tutela della salute e dell'ambiente.

2. La Provincia e gli enti locali garantiscono un'informativa ai proprietari di immobili nei quali è stata rilevata la presenza di amianto, in particolare circa la sua pericolosità, i rischi che comporta per la salute e le modalità per la bonifica e per l'accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 45 quinquies."

 

     Art. 5. Inserimento dell'articolo 45 quinquies nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. Dopo l'articolo 45 quater del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nel titolo V bis della parte I, è inserito il seguente:

"Art. 45 quinquies

Misure di sostegno per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto

1. La Provincia può concedere contributi a soggetti pubblici e privati fino a un massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto in edifici di loro proprietà.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, la Provincia può concedere alle imprese detrazioni fiscali relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per la bonifica di immobili di proprietà localizzati in provincia. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma; se l'IRAP dovuta alla Provincia non è sufficiente a consentire la detrazione del contributo, quest'ultimo può essere detratto non oltre i quattro periodi di imposta successivi a quello nel quale è stato realizzato l'intervento.

3. La Provincia può attivare, anche nell'ambito dei servizi pubblici di raccolta dei rifiuti, servizi gratuiti di raccolta e di stoccaggio provvisorio e smaltimento di piccole quantità di materiali contenenti amianto, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. Per l'attuazione di questo comma la Provincia promuove accordi di programma con enti pubblici, associazioni di categoria ed eventualmente imprese di settore.

4. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, secondo un criterio di proporzionalità rispetto alle priorità di intervento e ai tempi di realizzazione dello stesso, nonché i casi di revoca dei contributi; gli interventi inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 45 sexies, comma 2, sono considerati prioritari. Per gli interventi di minore rilevanza la deliberazione può individuare criteri e modalità semplificati di finanziamento, anche prevedendo che lo stesso sia disposto in via forfettaria o sulla base delle spese già effettuate.

5. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le disposizioni di questo articolo che prevedono misure di aiuto a favore delle imprese sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

 

     Art. 6. Inserimento dell'articolo 45 sexies nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. Dopo l'articolo 45 quinquies del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nel titolo V bis della parte I, è inserito il seguente:

"Art. 45 sexies

Obblighi dei proprietari

1. Per aggiornare la mappatura dell'amianto presente sul territorio provinciale i soggetti pubblici e privati proprietari, se non vi hanno già provveduto, comunicano all'Azienda provinciale per i servizi sanitari la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, anche in occasione di rinvenimento casuale o di ristrutturazione di immobili.

2. La Giunta provinciale predispone l'elenco dei beni contenenti amianto da sottoporre a interventi obbligatori di bonifica urgente, con riferimento ai beni individuati nella mappatura contenuta nel piano provinciale per la protezione dall'amianto per i quali risulta la pericolosità per la salute pubblica in applicazione dei criteri previsti dall'articolo 45 ter, comma 2, lettera d), individuando anche i termini per la realizzazione della bonifica.

3. Il proprietario dei beni contenenti amianto inclusi nell'elenco predisposto ai sensi del comma 2 deve procedere alla bonifica. Decorso inutilmente il termine per la bonifica previsto dal comma 2, si applica l'articolo 90, commi 3 e 5. Le somme spese dalla Provincia sono recuperate con le modalità stabilite dall'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

4. La Provincia e gli enti locali pianificano gli interventi di bonifica relativi ai beni di rispettiva proprietà nell'ambito dei propri strumenti di programmazione di settore."

 

     Art. 7. Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di questa legge è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2012 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Alla copertura degli oneri derivanti da questo comma si provvede mediante riduzioni di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sull'unità previsionale di base 95.5.210 (fondo per nuove leggi - spese in conto capitale).

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).